3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
La Tari è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il versamento deve essere effettuato in via ordinaria tramite modello di pagamento unificato (modello F24), utilizzando il codice tributo 3944.
Il contribuente è tenuto al versamento di quanto dovuto, alle scadenze previste, a seguito ricezione del relativo avviso di pagamento.
Dichiarazioni TARI
I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.
La dichiarazione Tari può essere presentata:
- via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.striano.na.it;
- tramite raccomandata A/R (Comune di Striano - Ufficio Tributi - Via Sarno n. 1 - 80040 Striano NA)
- allo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune negli orari di apposito ricevimento (Lunedì e Giovedì ore 10:00-12:30; Martedì ore 10:00-12:30; 15:30-17:00)
Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
Codici tributo per il ritardato pagamento
In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, oltre alla tassa, anche le sanzioni e gli interessi.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
- 3945: interessi su Tari-tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti.
Riduzioni e Agevolazioni
Le riduzioni e le agevolazioni, sono disciplinate dagli articoli dal 24 al 31 del Regolamento Tari attualmente vigente.
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Eventuali errori nella determinazione degli importi addebitati e/o nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza, rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, possono essere segnalati all'Ufficio Tributi di questo Ente ai recapiti forniti nella sezione Contatti di questo portale e avvalendosi eventualmente della modulistica scaricabile in questa sezione.