3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Il Servizio
di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento
dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana per la durata di
cinque anni è stato aggiudicato, per il periodo 1.4.2021 - 31.3.2026 - all'R.T.I. costituito tra tra “AcegasApsAmga SpA” - mandataria (con
sede legale a Trieste - 34121 in Via del Teatro n. 5 e con sede
operativa a Padova – 35127 in Corso Stati Uniti n. 5/A, Codice
Fiscale n. 00930530324, P. I.V.A. n. 00930530324) e
"Giacomo Brodolini Società Cooperativa a r.l." - mandante (con
sede legale viale delle Regioni 35 – Comacchio (FE) Fraz. Volania -
Codice Fiscale, P.I. e n. iscrizione CCIAA di FERRARA: 00326860384).
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Modulo da utilizzare per segnalazioni, richieste di informazioni, reclami
DI SEGUITO ANCHE IL LINK PER LE SEGNALAZIONI
https://www.acegasapsamga.it/contatti-e-segnalazioni-servizi-ambientali
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO 2024
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Vedi informazioni contenute nel calendario e nel magazine allegato qui in calce.
Per la raccolta differenziata si dovranno utilizzare gli appositi contenitori forniti dal Comune. I contenitori che rimarranno di proprietà del Comune e che si considereranno in custodia dei singoli utenti, degli amministratori di condominio e/o ditta, potranno essere richiesti contattando direttamente AcegasApsAmga Spa al numero verde 800 955 988 oppure inviando una mail all'indirizzo info.pd@acegasapsamga.it . Solo per la richiesta di contenitori specificatamente previsti per la raccolta di pannolini/pannoloni si dovrà utilizzare il modulo sotto riportato che dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso via mail, unitamente a copia di un documento di identità, al seguente indirizzo: ambiente@comune.albignasego.pd.it
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
COME SI CALCOLA La TARI ?
La tari si compone di due elementi: una parte fissa ed una parte variabile e si calcola in base alla superficie calpestabile – dei locali e di aree scoperte, detenuti a qualsiasi titolo, anche occupati di fatto o a disposizione. Il sistema di calcolo della tari subisce la diversa previsione di costi che ogni comune fa, quindi è necessario fare riferimento al sito del proprio comune o quello del mef per trovare le tariffe vigenti per l’anno di interesse.
La tariffa si calcola in maniera diversa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
CALCOLO TARI DOMESTICA | CALCOLO TARI NON DOMESTICA |
superficie mq. e dati catastali | superficie mq. e dati catastali |
periodo di occupazione immobile | periodo di occupazione |
nucleo familiare | tariffa in base a categoria (collegata codici ateco) |
quota fissa | 5% tributo provinciale |
quota variabile 5% tributo provinciale |
CI VUOLE UNA DICHIARAZIONE per la tari ?
I soggetti sono tenuti all’obbligo della dichiarazione iniziale, variazioni, cessazioni – come previsto dal regolamento comunale – che va resa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificato il presupposto e produce effetti anche per gli anni successivi senza obbligo cioè di presentare la dichiarazione ogni anno. Qualora intervengano modificazioni è invece necessario presentare nuova dichiarazione, entro lo stesso termine del 30 giugno dell’anno successivo, in questo caso con riferimento alla data di variazione.
CHI DEVE PAGARE LA TARI ?
Al pagamento sono tenuti tutti quelli che posseggono, occupano, detengono, a qualsiasi titolo, gli immobili e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Peraltro, sussiste vincolo di solidarietà, quindi coobbligazione, fra i componenti della famiglia anagrafica o fra coloro che utilizzino in comune le superfici. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
QUANDO E COME SI PAGA LA TARI ?
La TARI si paga ad anno solare. Può essere corrisposta in unica soluzione oppure a rate, con relative scadenze deliberate dall’Ente. Generalmente gli avvisi, con cui si invitano i contribuenti al pagamento, sono corredati di modelli F24 pre-compilati con tutti i riferimenti fiscali dell’utente.
Dopo anni di rinvii dal 2021 entra in gioco obbligatoriamente per gli enti una nuova modalità di pagamento, che si affianca a quelle esistenti PagoPA che è operativa sia per la tassa rifiuti che per il TEFA (tributo per la tutela, protezione e igiene dell’ambiente). PagoPA punta a diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, che entro il 28 febbraio 2021 hanno avuto l’obbligo di aggiungerlo ai sistemi di incasso in uso.
CI SONO AGEVOLAZIONI PER LA TARI ?
Riduzioni obbligatorie per legge TARI :
- effettuazione del servizio di cui alla TARI in grave violazione della disciplina di riferimento;
- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
- Riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, previste dal regolamento dell’Ente ( art.1 comma 649 L.147/2013)
Inoltre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Un’ulteriore novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La tassa sui rifiuti per i pensionati esteri viene ridotta di un terzo. I beneficiari dello sconto sulla TARI sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Le riduzioni facoltative in materia di TARI sono previste dal comma 659 della Legge di Stabilità 2014. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
- Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti – es. utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico – commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
- Esenzioni e riduzioni in favore di fasce ritenute dall’Ente meritevoli di tutela, indipendentemente dalla minore produzione di rifiuti. In questo caso l’Ente deve finanziare la misura ricorrendo a risorse alternative della fiscalità locale (art.1 comma 660 L.147/2013)
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ESENZIONE TARI 2024 UTENZE DOMESTICHE
Con delibera di consiglio comunale n. 44/2023 sono stati definiti i criteri per l'ammissione all'esenzione TARI 2024. Il termine per la domanda scade il 30 giugno 2024.
Si allega delibera e modulo per la richiesta.
3.1.L Atti approvazione tariffa
Per l'anno 2024 con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2024 sono state approvate le tariffe TARI oltre alle relative scadenze per il pagamento.
Di seguito si allega l'atto e l'allegato A (tariffe)
3.1.M Regolamento TARI
NUOVO REGOLAMENTO TARI
Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 dicembre ha approvato il nuovo regolamento TARI vigente dal 01/01/2022
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
Nella seduta del 30 APRILE 2024 con delibera n. 12 il Consiglio Comunale ha DIFFERITO il termine della prima rata da maggio a giugno. Di seguito le date previste.
Le scadenze sono le seguenti:
30 giugno 2024
30 settembre 2024
31 dicembre 2024
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Al contribuente è notificato atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
-
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
-
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In tutti i casi gli interessi sono applicati nella misura prevista dal regolamento vigente e cioè pari al tasso legale aumentato di 3 punti percentuali.
Si applica per quanto non specificamente disposto,
la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.