3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
NUMERO VERDE 800 861 233
Ruolo del gestore: Raccolta e trasporto rifiuti
Indirizzo: Via Caprile n. 30 - 80071 Anacapri (NA)
Telefono : 0818387224- 081837236- 0814247429
Mail : ufficioamministrativo@anacapriservizi.it,
Ruolo del gestore: Lavaggio strade
Indirizzo: Via Caprile 30 – 80071 Anacapri (NA)
Telefono : 0818387224 – 0818387236 - 0814247429
Mail : ufficiotecnico@anacapriservizi.it
Ruolo del Comune di Anacapri: Gestione tariffe
Indirizzo: Via Caprile n. 30 - 80071 Anacapri (NA)Telefono : 0818387233
Mail : ufficiotributi@comunedianacapri.it
3.1.C Modulistica e reclami
La richiesta può essere presentata alla Società Anacapri Servizi s.r.l.:
- via mail all’indirizzo: ufficioamministrativo@anacapriserviz.it
- via Pec: anacapriservizi@certificazioneposta.it
- posta ordinaria: Anacapri Servizi s.r.l. Unipersonale Via Caprile n. 30, 80071 Anacapri (NA)
- presentandosi direttamente allo sportello aperto nei seguenti giorni:
Martedì 10-12:30
Giovedì 10-12:30
Sabato 10-12:30
3.1.D Calendario e orari raccolta
Conferimento Frazione Umido
Conferimento multimateriale
Conferimento vetro
Conferimento verde
Conferimento indifferenziato ed ingombranti autorizzati
Conferimento carta e cartone
La consegna dei Kit per la raccolta differenziata per tutte le utenze (domestiche e commerciali) viene effettuata nei seguenti giorni:
Martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso la sede della Società.
Per le utenze commerciali, possono conferire tutte le frazioni ad eccezione degli imballaggi in vetro e di ingombranti, tutti i giorni adeguatamente differenziati
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo è corrisposto in base alle tariffe approvate. Per l’anno 2022 le tariffe sono state approvate con D.C.C. n. 71 del 29.12.2021.
Il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata ad anno solare, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, per le utenze domestiche (famiglie) la parte variabile tiene conto del numero dei componenti familiari.
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura del 5%, stabilita dalla Città Metropolitana di Napoli, sull’importo del tributo.
Il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti è stato approvato con D.C.C. n. 37 del 30.06.2021.
L’art. 21 del Regolamento prevede una riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche che effettuano il “compostaggio domestico”.
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini della T.I.A. Qualora il compostaggio sia limitato allo sfalcio, la riduzione è determinata nella misura del 15% della quota variabile della tariffa del tributo.
Le suddette agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
L’art. 22 del Regolamento prevede la riduzione della tariffa è concessa sulla parte variabile in ragione del 30% alla sola categoria degli stabilimenti balneari.
Ulteriore riduzione del 30% sulla parte fissa è concessa alla categoria degli stabilimenti balneari che provvedano a propria cura e spese a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centri o luoghi individuati dallo stesso.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a
richiesta dell’interessato, che ogni anno entro il 30 giugno devono presentare
la dichiarazione all’ufficio Tari, salvo che non sia presentata contestualmente
alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione di variazione al fine di evitare
l’applicazione delle sanzioni.
L'art. 20 del Regolamento prevede una riduzione per i residenti all’estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
La suddetta riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che da diritto all’applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui viene meno la condizioni per la fruizione, anche se non dichiarata.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, con la D.C.C. n. 30 DEL 27.07.2022, ha deliberato in favore delle famiglie residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il rimborso pari al 40% della tariffa (parte fissa e variabile).
Le condizioni per poterne accedere sono le seguenti:
1) di essere residente nel Comune di Anacapri ininterrottamente dal 01/01/2012;
2) di aver provveduto al pagamento dell’avviso di pagamento relativo alla tariffa sui rifiuti per l’anno 2022;
3) di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) nucleo familiare, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con presenza di invalidi civili con età fino a 65 anni, con un ISEE familiare fino a € 17.000,00;
b) nucleo familiare, proprietario solo della casa di abitazione, con presenza di invalidi civili con età fino a 65 anni, con un ISEE familiare fino a € 14.000,00;
c) nucleo familiare, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con un ISEE familiare fino a € 14.000,00;
d) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni, proprietario esclusivamente della casa di abitazione con reddito familiare fino a € 12.000,00 oltre l’abitazione principale;
e) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con reddito familiare fino € 17.000,00;
Per l'anno 2022 è stato inoltre previsto il bonus sociale Tari, consistente nel rimborso del 40% della parte variabile della tariffa rifiuti, per le utenze domestiche che appartengono:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- ad un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico ed indicatore ISEE non superiore a 20.000;
- ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Per ottenere le suddette agevolazioni i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta all’Ufficio tributi, che procederà all’istruttoria della pratica.
3.1.L Atti approvazione tariffa
Con la D.C.C. n. 71 del 29.12.2021 è stato approvato il piano economico finanziario e determinazione delle misure della tariffa per la tassa rifiuti per l’anno 2022
In data 30.06.2021 il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 37 ha approvato il Regolamento Tari che è entrato in vigore dal 01.01.2021.
3.1.M Regolamento TARI
ART. 27
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine 30 giorni da quello nel quale si sono verificate le modificazioni
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica mail/pec;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, recapito telefonico;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Per l'anno 2022 il pagamento della TARI è così ripartito:
- 30.07.2022 scadenza I rata ed unica soluzione;
- 30.09.2022 scadenza II rata;
- 30.11.2022 scadenza III rata
Gli avvisi di pagamento, con l'indicazione dell'importo da versare ed i modelli F24 precompilati, sono stati spediti a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Eventuali copie possono essere richieste ai seguenti indirizzi:
mail - ufficiotributi@comunedianacapri.it
pec - tributi.comunedianacapri@pec.it
3.1.O Scadenze per il pagamento
All’avviso di pagamento inviato saranno allegati n. 4 modelli F24 relativi all’unica soluzione e n. 3 rate.
Per l'anno 2022 il pagamento della TARI è così ripartito:
- 30.07.2022 scadenza I rata ed unica soluzione;
- 30.09.2022 scadenza II rata;
- 30.11.2022 scadenza III rata;
Si rammenta che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di scadenza del pagamento dell’ultima rata, è possibile chiedere una maggiore rateizzazione dell’importo complessivo ovvero dell’importo residuo.
Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il Comune di Anacapri invia gli avvisi di pagamento Tari e mezzo di posta Raccomandata A/R oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Pertanto dalla data di scadenza dell'ultima rata, per tutti gli avvisi regolarmente notificati, relativi ad omessi/parziali versamenti, vengono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.
La lista dei contribuenti morosi viene trasmessa alla società Area srl per la riscossione coattiva.
La società concessionaria per la riscossione coattiva applicherà, sull'importo da riscuotere, la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs n. 471/1997, gli interessi calcolati al tasso legale oltre gli oneri per la riscossione.
Fino al ricevimento dell'avviso di accertamento da parte della società concessionaria per la riscossione coattiva, il contribuente può sanare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di scadenza del pagamento dell’ultima rata, è possibile chiedere una maggiore rateizzazione dell’importo complessivo ovvero dell’importo residuo.
Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il rimborso della Tari versata e risultata non dovuta è disposta con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, utilizzando il modello allegato - Richiesta di rimborso.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza oppure emette una nota di rimborso e l'importo verrà compensato da quanto dovuto per la Tari per l'annualità successiva.
S'invitano i contribuenti a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche residenti) e l'intestazione dell'avviso siano corretti.
Qualora non fossero corrispondenti, è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune i dati esatti, mediante l'utilizzo del modello allegato - Richiesta correzione_annullamento avviso di pagamento.
Ricordiamo che per la TARI deve essere presentata regolare dichiarazione sia per denunciare l'inizio dell'occupazione/detenzione di un immobile, sia per le successive variazioni/cessazioni.
3.1.R Documenti di riscossione online
Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico, a mezzo PEC, degli avvisi di pagamento, delle eventuali comunicazioni, occorre trasmettere la richiesta di cui al file sotto riportato.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
NUMERO VERDE 800 861 233
attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14