3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRAMBIENTE
http://www.anconambiente.it/centrambiente/
RACCOLTA 'PORTA A PORTA'
http://www.anconambiente.it/parte-il-porta-a-porta/
SISTEMA IGENIO
http://www.anconambiente.it/sistema-igenio/
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
ABITAZIONE CON 4 OCCUPANTI
BAR , PASTICCERIE
UFFICI, AGENZIE
L’imposta da corrispondere è commisurata ad anno solare e computata in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.
L’Imposta si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la distinzione tra utenze domestiche (locali ad uso abitativo) e le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).
Per le UTENZE DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 15 del Regolamento comunale TARI).
Per le UTENZE NON DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.
All’importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Art. 25 - Altre agevolazioni
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il tributo relativamente alle utenze domestiche è ridotto in base alla dichiarazione ISEE, a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:
- riduzione del 70% da 0 a 5.000;
- riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;
- riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;
- riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.
2. La riduzione si applica esclusivamente per l’abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e devono essere dichiarate annualmente su apposito modello predisposto dall’ufficio entro la data del 30 settembre.
4. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento dei rifiuti, il soggetto accertato decade dalla riduzione per l’intero anno.
5. Ulteriori riduzioni possono essere stabilite entro l’atto di approvazione del preventivo e devono trovare finanziamento in apposite poste del bilancio comunale.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Art. 32 - Riscossione
1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell’emissione.
2. Il soggetto gestore provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze e tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza 16 maggio e il 2 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto e determinata in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l’anno precedente, mentre l’ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l’anno 2021, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 30 settembre e 2 dicembre, salvo diverse disposizioni in merito previste da provvedimenti di natura legislativa nazionale se più favorevoli per il contribuente.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nell’ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l’emissione degli avvisi di pagamento, il soggetto gestore potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in due rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 3 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal soggetto gestore per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, in caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo come indicato nel precedente articolo 35, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
10. Per le somme liquidate ai sensi dell’articolo 35 del presente regolamento se non versate entro termini, si provvederà alla riscossione coattiva sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1, commi 792-804, della Legge 27 dicembre 2019, 160.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 36 - Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 35 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. In caso si denuncia tardiva si applicano le sanzioni al minimo edittale.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
I contribuenti possono segnalare errori mediante una delle seguenti modalità:
· Portale telematico LINKmate
· Pec
· Posta ordinaria
· Sportello al pubblico
· Numero verde.
A titolo esemplificativo, il contribuente può presentare un’istanza ad Ancona Entrate, segnalando:
a) la mancata rendicontazione del versamento;
b) l’errata quantificazione del numero dei componenti del nucleo familiare;
c) il mancato inserimento di una riduzione regolarmente presentata.
Il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, utilizzando il modello “Istanza di autotutela”.
3.1.R Documenti di riscossione online
È possibile ricevere l’avviso di pagamento TARI in formato digitale.
Se il contribuente intende ricevere l’avviso di pagamento TARI via posta elettronica, può accedere a LINKMate (nel menù a sinistra cliccare su “Dati Anagrafici” e nella sezione “Indicare le comunicazioni e/o i documenti in formato PDF che si desidera ricevere via mail” flaggare sui seguenti campi:
· Consenso alla ricezione digitale degli inviti TARI.
· Ricevi gli avvisi TARI in formato PDF al seguente indirizzo àinserire l’indirizzo e-mail.
ed infine cliccare su “Salva”.
In alternativa, il contribuente può inviare ad Ancona Entrate il modulo “Comunicazione della propria casella di posta elettronica”, mediante una delle seguenti modalità di trasmissione:
· indirizzo PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it
· sportelli al pubblico di Ancona Entrate;
· posta ordinaria.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Ai fini TARI il contribuente è tenuto a presentare la richiesta di attivazione, variazione e cessazione TARI, utilizzando l’apposito modello.
Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:
- consegnato a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it
- a mezzo fax al n. 071-2832119
- mediante LinkMate accessibile dall’home page del sito web di Ancona Entrate Srl all’indirizzo https://anconaentrate.it
“LINKmate” è lo sportello telematico multifunzione capace di erogare alla cittadinanza tutti i servizi informativi e operativi dello sportello fisico dell’ufficio TARI, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, da una qualunque postazione connessa ad internet, raggiungibile dall’home page del sito web di Ancona Entrate Srl all’indirizzo https://anconaentrate.it.