3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Articolo 16 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
Tipologia occupazione |
Riduzione |
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo |
50% |
Locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente |
50% |
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero |
50% |
2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
Art. 17 Riduzione per compostaggio domestico
1. Ai
sensi dell’articolo 14 comma 18 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e
dell’articolo 21 comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei
rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad
una riduzione annua del 20% sulla tariffa unitaria nella parte variabile, della
categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in
cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
· Oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione di compost;
· I contenitori del compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost;
· Il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell’area di pertinenza dell’abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell’agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, orto, un parto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell’ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. La riduzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio tributi. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi e dell’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. Il Comune procederà periodicamente alla verifica per il corretto utilizzo della composteria.
ART. 18 Altre agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
b) edifici adibiti ad oratori: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
c) locali sedi di associazioni, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.”
2. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013:
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;
b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione.
3. L’esenzione o riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nel caso di errori o modifiche della quota TARI, dovuti a trasferimenti residenza o altri motivi, è possibile contattare gli uffici comunali il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 al numero di telefono 0332724587 o inviare una mail all'indirizzo info@comune.bederovalcuvia.va.it, specificando le motivazioni.
Verrete contattati dal Responsabile del Procedimento per chiarimenti.