3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
La richiesta di reclamo può essere presentata al comune nelle seguenti modalità:
- via email all'indirizzo: belmontecastello.tributi@gmail.com
belmontecastello.ufficiotecnico@gmail.com
belmontecastello@officine.it
- posta ordinaria a Comunedi Belmonte Castello - Via Umberto Primo 20 - 03040 - Belmonte Castello (FR)
- a mano,presentandosi direttamente all'ufficio tecnico/tributi del Comune.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Rifiuti indifferenziati
Lungo le strade del paese si trovano cassonetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, i quali vengono svuotati con una frequenza di tre giorni a settimana.
Rifiuti differenziati
La raccolta dei rifiuti differenziati (carta, plastica, lattine e vetro) è realizzata mediante cassonetti posti in 5 zone del territorio (Taverna, Pozzi, Cretone, Vaccareccia e Spetina) e vengono svuotati con una frequenza di un giorno a settimana.
Raccolta degli ingombranti
Per materiale ingombrante si intendono:
- ingombranti domestici generici (mobilio, materassi, poltrone, mensole, ecc…);
- ingombranti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi RAEE, frigoriferi, lavatrici, stufe, ecc…).
Si tratta di materiali che per tipologia, dimensioni o peso non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
I RIFIUTI DIFFERENZIATI VANNO DIVISI NEL SEGUENTE MODO:
CASSONETTO DI COLORE VERDE :
Contenitori in vetro (es. bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti).
CASSONETTO DI COLORE GIALLO :
Giornali, libri, fogli, sacchetti di carta, cartoni (es. cartoni per bevande).
CASSONETTO DI COLORE BLU :
Contenitori in plastica (es. bottiglie, ecc.)
Imballaggi in acciaio o alluminio (es. scatolette, barattoli, bombolette esaurite).
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Nel Comune sono effettuate attività di spazzamento manuale, pertanto la pulizia delle strade e del centro storico viene effettuata in base alle esigenze che si manifestano (manifestazioni, feste, ecc.)
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO
Per le Utenze domestiche la tassa si compone di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassabile e di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, mentre per le Utenze non domestiche, la tassa si compone di una parte variabile e di una parte fissa, ottenute moltiplicando la tariffa per la superficie tassabile. In entrambi i casi si applica, inoltre, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale previsto dal D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
Le tariffe vengono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale (si veda la sezione "3.1.l - Atti approvazione tariffe" del presente portale sulla trasparenza).
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2022.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
2° rata
3° rata
4° rata
1° rata
Si ricorda che è necessario presentare una apposita dichiarazione, entro il 90 giorni solari all'occupazione o detenzione dell'immobile, all'Ufficio Tributi utilizzando la modulistica di seguito riportata che resterà valida fino alla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione dell'immobile.
Per le PERSONE FISICHE che utilizzano l'immobile come UTENZA DOMESTICA deve essere compilata la dichiarazione TARI utenze domestiche
Per gli immobili utilizzati ai fini di una ATTIVITA' deve essere presentata la dichiarazione Tassa Rifiuti - utenze non domestiche
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte dell'ufficio tributi.
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di omesso/ parziale versamento degli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato, a mezzo raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione.
Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con la notifica di un avviso di accertamento esecutivo, applicando la sanzione del 30%, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.
Si ricorda che, sia per l'inizio della detenzione/occupazione, per la cessazione o variazioni relative ad un immobile, è necessario presentare una apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione l'ufficio tributo provvederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo, applicano le sanzioni previste dal Regolamento TARI.
Si riporta l'atr. 39 del regomanto - SANZIONI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 33 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
L'invio del presente avviso di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti presenti negli archivi Tari. In caso di variazione o cessazione non comunicata occorre presentare regolare denuncia utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune di Agerola www.comune.agerola.na.it / sez. trasparenza rifiuti. In particolare occorre verificare i dati concernenti la superficie (mq), gli estremi catastali nonché eventuali discordanze tra l’indirizzo di residenza e l’indirizzo catastale. Qualora i predetti dati risultassero assenti o non fossero corrispondenti è necessario comunicarli tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune, oltre ad ogni eventuale variazione degli occupanti.
In caso di mancata comunicazione l’ufficio tributi provvederà al recupero delle informazioni richieste, attraverso il Ministero delle Finanze, l’Agenzia del Territorio di Napoli e l’Ufficio Anagrafe Comunale.
I dati contenuti nel presente avviso sono ricavati dalla situazione tributaria denunciata dal contribuente o accertata dal Comune.
L’Ufficio Tributi del Comune di Agerola, sito in Via Generale Narsete, n. 7, garantirà ogni eventuale ulteriore informazione e/o assistenza ai contribuenti nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. oppure telefonicamente chiamando il numero 081-8740223 o via e-mail: s.fusco@comune.agerola.na.it; - e.iannettone@comune.agerola.na.it o via Pec: tributi.agerola@asmepec.it
I codici per il versamento della TARI, tramite modello F24 allegato all'avviso, sono i seguenti:
codice Ente:A763(codice Belfiore);
codice tributo:3944 Tari - tassa sui rifiuti.
In caso di versamento effettuato con un codice Ente errato ovvero diverso da A763 (Belmonte Castello):
- se l'errore di digitazione è imputabile all'intermediario (banca, posta, ecc), occorre che il medesimo intermediario provveda ad annullare la delega errata di pagamento e riemetterla con codice Ente corretto.In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato al comune creditore.
- se invece l'errore di digitazione è imputabile al contribuente,ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, è necessario che il contribuente proceda a verificare direttamente a quale Ente è stato accreditato il tributo, mediante l'accesso al proprio Cassetto Fiscale disponibile sul portale web dell'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, oppurerivolgersi al comune. In tal caso, il contribuente è tenuto a inviare apposita richiesta di riversamento all'Ente non titolare del tributo, che dovrà procedere all'accredito a favore del Comune di Belmonte Castello.
Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni dei dati dell'utente o dell'utenza, riportati nell'avviso di pagamento e incidenti sull'ammontare del tributo,si invita a inoltrare apposita richiesta di annullamento/rettifica in autotutela ovvero a contattare l'Ufficio tributi, ai recapiti indicati nella sezione "3.1.a - Gestori del servizio" del presente portale sulla trasparenza.
3.1.R Documenti di riscossione online
L'avviso TARI (tassa rifiuti) ed i relativi modelli paopPA, da utilizzare per il pagamento, possono essere inviati tramite posta elettronica certificata ai contribuenti che ne fanno richiesta.
Chi è interessato al servizio può fare espressa richiesta compilando il seguente modulo on line e trasmetterlo a belmontecastello.tributi@gmail.com - tributi@comunedibelmontecastello.postecert.it
E' un servizio rapido (elimina i tempi di spedizione: l'utente riceverà la bolletta direttamente via e-mail e potrà consultarla immediatamente), gratuito (il servizio ha zero costi), economico (non serve la stampa se si usa, ad esempio, l'home banking), sicuro (evita il rischio che la bolletta venga persa durante la spedizione).
Gli altri contribuenti continueranno invece a ricevere l' avviso di pagamento TARI su supporto cartaceo.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Numero verde 80094 42 21
Comune di Belmonte Castello ufficio tecnico 0776692202
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
In riferimento al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI:
Art. 29 MODALITÀ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale
per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, salvo che tale condizione sia comprovata attraverso idonea documentazione;
c. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti
a quello di riferimento;
d. l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro.
2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
I soggetti passivi del tributo presenteno la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di accupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. La dichiaraziione assume inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le suprfici didhiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1)o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto quanto previsto dall'art. 11 commi 1 e 2.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC) . La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data delle ricevuta di consegna per la PEC.
In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.