3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Per informazioni sul servizio svolto nel comune (orari e giorni di raccolta, orari di apertura del centro di raccolta) si prega di visitare il Sito della Convenzioni Rifiuti Sesto, raggiungibile cliccando sul pulsante sottostante
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Il Calendario Ecologico in formato cartaceo è distribuito annualmente ai cittadini con il kit di raccolta differenziata.
Il formato digitale del Calendario Ecologico annuale è reperibile sulla app 'Convenzione Rifiuti Sesto' liberamente scaricabile dagli store di Apple e Android.
Il calendario ecologico, le informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui prossimi ritiri e le informazioni su orari e rifiuti conferibili al Centro di Centro di Raccolta sono reperibili sul sito della Convenzione Rifiuti ai link sotto riportati.
3.1.E Campagne straordinarie
Al momento non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani oppure nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Le informazioni generali per il corretto conferimento dei rifiuti urbani si possono trovare sul link della convenzione rifiuti, nella sezione Dove Lo Butto, dove si può trovare un motore di ricerca che, inserendo il nominativo del rifiuto fornisce l'indicazione sulla frazione di rifiuti in cui conferirlo.
In alternativa è disponibile l'opuscolo informativo 'Dizionario dei Rifiuti' scaricabile al seguente link
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
I dati della raccolta differenziata degli anni successivi a quelli sopra riportati si possono scaricare al seguente link
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di spazzamento stradale, compatibilmente con le condizioni meteo viene svolto per zone del territorio secondo una programmazione predefinita
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione 3 componenti da 100 mq
Immobile a disposizione
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l’esterno dell’insediamento sino al più vicino punto di raccolta.
Per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locata ovvero non concessa in comodato d’uso, la TARI viene applicata in misura ridotta di 2/3.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
SANZIONI - ARTICOLO 10
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D. Lgs. n,. 472/97 ,non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Nell’adempimento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.
INTERESSI - ARTICOLO 14
1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
RIMBORSI - ARTICOLO 13
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
COMPENSAZIONI - ARTICOLO 16
1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE - ARTICOLO 47
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 26
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree.
6. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso gli uffici del Comune, ovvero è scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.besozzo.va.it sotto la voce modulistica; tale modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune, che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesso tramite PEC all’indirizzo: comune.besozzo.va@halleycert.it con allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 5.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 10, se più favorevole.