3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Gli avvisi TARI 2024 sia per le famiglie che per le attività saranno in consegna a partire da fine maggio: la prima rata scade il 30 giugno 2024, mentre la seconda avrà scadenza entro il 30 novembre 2024.
Inoltre, c'è la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2024.
NOVITA' imposta da AUTORITA' ARERA: dal 1° gennaio 2024, i Comuni - in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti - dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi. L'importo dovuto è pari ad euro 1,60 per utenza; gli importi incassati saranno riversati dal Comune al CSEA (Cassa Servizi Energetici ed Ambientali)
Gli avvisi TARI 2024 sono visualizzabili e scaricabili in qualsiasi momento collegandosi al sito istituzionale del Comune : in home page si trova "servizio tributi - portale tributi on line" tramite spid.
Per esigenze organizzative, si riceve solo per appuntamento telefonico per casi complessi non risolvibili con email o pec: gli appuntamenti si prenderanno telefonando ai numeri 02 - 35005319, 02 -35005307, 02 - 35005256 - 02 35005358 nelle giornate di lunedì (8:30 - 14:00), martedì (8:30 - 12:30; 15:00-18:00), giovedì (ore 8:30-14:00).
Si può accedere senza appuntamento il mercoledì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00: nei due giorni indicati l'accesso è libero.
Il lunedì l'Ufficio Tributi è chiuso al pubblico.
Per comunicare variazioni:
In caso di variazioni, si prega di presentare allo sportello polifunzionale del Comune idonea istanza o, in alternativa, la stessa richiesta può essere inoltrata tramite email all'indirizzo tributi@comune.bollate.mi.it: sono ammissibili anche istanze via pec (comune.bollate@legalmail.it): l'Ufficio risponderà a tutte le email pervenute, stabilendo nuovi termini di pagamento nel caso di pratiche complesse.
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Piattaforma Ecologica
La Piazzola Ecologica è sita a Bollate in via della Pace n. 50. Osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
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dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
-
la Domenica dalle 09.00 alle 12.00.
1 gennaio (capodanno), 6 gennaio (epifania), 25 aprile (festa della liberazione), 22 aprile (lunedì dell'angelo), 1 maggio (festa dei lavoratori), 2 giugno (festa della repubblica), 15 agosto (assunzione), 1 novembre (ogni santi), 11 novembre (festa patronale), 8 dicembre (immacolata concezione), 25 dicembre (natale), 26 dicembre (santo stefano).
Per informazioni contattare il numero: 02.38.20.32.96.
Si possono conferire le seguenti tipologie di rifiuto:
- Ingombranti
- Scarti vegetali
- Legno
- Pneumatici
- Metallo
- Inerti
- Rifiuto secco
- Rifiuto umido
- Televisori e monitor
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Vetro
- Carta e carbone
- Imballaggi in Plastica
- Oli vegetali esausti
- Oli minerali esausti
- Lampade al neon
- Farmaci scaduti
- Pile scariche
- Accumulatori al piombo
- Toner
Si informa la cittadinanza che con decorrenza 01 GENNAIO 2019 il permesso per il conferimento rifiuti presso la PIATTAFORMA ECOLOGIA non viene rilasciato dallo Sportello Polifunzionale del Comune di Bollate bensì dalla Società GAIA SERVIZI S.r.l.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
un occupante
tre occupanti
due occupanti
BAR
RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
-
Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
-
abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30;
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abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore ai 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
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abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%.
Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)
Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali è un tributo istituito dal legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell'avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARI.
L'articolo 1, comma 666, della legge n. 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 d.lgs. n. 504/1992 anche in vigenza di TARI.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
bonus rifiuti: ai sensi dell’art. 57- bis, comma 2, del D.L. n. 124/19, convertito in L. n. 157/19, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ad oggi stiamo attendendo l'emanazione del D.P.C.M. del Governo che detterà norme uniformi per tutto il territorio nazionale per poter applicare il "bonus rifiuti" introdotto dal Decreto Fiscale e informare gli utenti sulla procedura da attivare.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
Gli avvisi di pagamento sia per le famiglia (utenze domestiche), sia per le attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi (utenze non domestiche) sono in consegna da fine maggio: la prima rata scade il 30 giugno, la seconda scade il 30 novembre 2024.
E' possibile versare la TARI in unica soluzione entro il 31 luglio 2024.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza di ottemperanza all'invito ad adempiere, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso versamento con applicazione degli interessi di mora (30% sanzioni e interessi legali). Il contribuente può chiamare il Servizio Tari (02 - 35005319 - 307 - 256 - 358), quando si accorga di aver dimenticato un versamento, per regolarizzare la propria posizione prima di ricevere il sollecito o l'avviso di accertamento per omesso versamento.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
I contribuenti che trovino errori negli avvisi che ricevono possono in qualsiasi momento inviare email (tributi@comune.bollate.mi.it) o pec (comune.bollate@legalmail.it) o presentare documentazione cartacea allo sportello polifunzionale del Comune per segnalare eventuali variazioni, modifiche, cessazioni, nuovi immobili: tutte le istanze saranno esaminate e riceveranno risposta.
Si allega modello per segnalazione errori degli importi per le rettifiche necessarie.
3.1.R Documenti di riscossione online
I contribuenti che intendono ricevere avvisi di pagamento e documenti di riscossione in formato elettronico, devono inviare via email il modello in allegato compilato all'indirizzo tributi@comune.bollate.mi.it.
Inoltre, si evidenzia che da circa 10 anni è attivo il Portale Tributi: per accedere è necessario registrarsi sul sito istituzionale (www.comune.bollate.mi.it) al link Servizio Tributi - La verifica della posizione tributaria e calcolo IMU -TARI a portata di mouse. Questo strumento vi permetterà di verificare la vostra posizione tributaria, lo stato dei versamenti, i beni di vostra proprietà, il dovuto ai fini IMU e TARI in automatico, stampare il modello F24 per il pagamento.
Inoltre da dicembre 2020 al portale tributi è possibile accedere tramite Spid.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Pronto intervento
Per il servizio di pronto intervento, ai sensi degli artt. 48 e 49 del TQRIF, l’Ente Territorialmente Competente individua nel personale afferente alla Polizia Locale il soggetto titolato alla valutazione della gravità dell’evento e alla successiva possibile attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti eventualmente generatisi che ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo. Gaia Servizi S.r.l. interverrà a seguito della suddetta valutazione per ripristinare il regolare servizio e per tale ragione mette a disposizione un numero dedicato, disponibile 24 ore su 24 contattabile direttamente dalla Polizia Locale, che rimane il punto di contatto per i cittadini nei casi di:
• richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
• richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;
• richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
-
le rateizzazioni sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, del regolamento TARI e dell'articolo 18 del regolamento generale sulle entrate:
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l'articolo 26, comma 7, regolamento TARI recita: "Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 4 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l’annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) contribuenti che si trovano in condizioni economico sociali disagiate certificate dai Servizi Sociali;
c) qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall’ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto e sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate".;
3. l'articolo 18 del regolamento generale delle entrate recita: 1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR 29/09/1973 n. 602 e D.lgs. 26/02/1999 n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) su istanza del debitore quando lo stesso si trova in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria; b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere auto-certificata dal debitore; c) l'importo minimo da porre in rateizzazione deve essere uguale o maggiore a € 200,00; d) la rata minima non deve essere inferiore a € 30,00; e) per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è pari a 24 (ventiquattro) mesi; f) per somme complessivamente inferiori o uguali a 10.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è di 36 (trentasei) mesi; g) per somme complessivamente inferiori o uguali a 50.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è di 48 (quarantotto) mesi; h) per somme complessivamente superiori a 50.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è di 72 (settantadue) mesi; i) per importi superiori a 50.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa aventi i requisiti di legge; j) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; k) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
2. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso il cui ammontare del debito residuo risulti superiore a € 50.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.
3. Soggetto competente alle concessioni di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate.
4. Per quanto concerne le quote iscritte a ruolo e trasmesse all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero dei crediti pre-coattivo, coattivo e volontario/spontaneo, si autorizza la medesima a concedere ai contribuenti che ne facciano richiesta la rateazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/73.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Si riportano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento TARI
art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
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Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
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Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
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I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di novanta giorni solari dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data della documentazione ricevuta per la posta elettronica e PEC.
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Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di novanta giorni solari dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
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La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
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Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
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Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
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Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
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Numero degli occupanti i locali;
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Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
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Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
Utenze non domestiche
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Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività;
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Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
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Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
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Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
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Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro novanta giorni solari dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini stabiliti, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero, se il tributo è stato
assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.