3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA - 2 COMPONENTI
UTENZA NON DOMESTICA - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/1997.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50/00 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50/00 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100/00 a euro 500/00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria competente, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Codici tributo per il ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, oltre alla tassa, anche le sanzioni e gli interessi.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti; |
- 3945: interessi su Tari-tassa sui rifiuti; |
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti. |
Per gli Enti Pubblici, il versamento del tributo può essere effettuato tramite il modello F24 EP, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 365E: Tari -tassa sui rifiuti; |
- 366E: interessi su Tari-tassa sui rifiuti; |
- 367E: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti |
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori