3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
ORARI DI APERTURA UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI BOVES:
LUNEDI' 10.00-13.30
MARTEDI' 08.30-12.00 14.00-16.00
MERCOLEDI' 10.00-13.30
GIOVEDI' 08.30-12.00 14.00-16.00
VENERDI' 10.00-13.30
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
IL CALENDARIO PER LA RACCOLTA STRADALE DEI RIFIUTI E' REPERIBILE NELLA PAGINA DI CUI AL LINK SOTTO ALLEGATO, NELLA QUALE L'UTENTE TROVERA' ANCHE LA DETTAGLIATA DESCRIZIONE IN MERITO ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA BOVES
CONFERIMENTO RIFIUTI
Gli utenti il cui luogo di produzione dei rifiuti ricade nell’elenco delle strade assoggettate al sistema di raccolta “porta a porta”, devono conferire i rifiuti consistenti in: plastica, carta, secco indifferenziato, negli appositi sacchetti e/o contenitori, distribuiti dal Comune, depositandoli davanti alla propria abitazione, esercizio commerciale o altra utenza.Gli utenti residenti in condomini con almeno n. 6 inquilini conferiscono i rifiuti, inseriti negli appositi sacchetti, nei contenitori condominiali. La carta ed il cartone sono conferiti in modo sfuso.I giorni di raccolta sono: mercoledì per la plastica, giovedì per la carta e cartone, venerdì per il secco indifferenziato.I sacchetti possono essere depositati a partire dalle ore 21,00 del giorno precedente la raccolta, alle ore 06,00 del giorno della raccolta.Il conferimento della frazione organica è effettuato con l’utilizzo degli appositi sacchetti distribuiti dal Comune, ovvero in sacchetti di materiale compostabile, che devono essere depositati negli appositi contenitori stradali. E’ vietato conferire in tali contenitori rifiuti organici sfusi.I rifiuti vetrosi sono conferiti negli appositi contenitori stradali senza utilizzo di sacchetti.I sacchetti possono essere ritirati presso l’Ufficio Ecologia (orario: mart. e gio. 08,30/12,00 – 14,00/16,00, merc. 10,00/13,00) dall’utente o da un componente del nucleo familiare (convivente). E’ possibile, da parte dell’utente, delegare terze persone al ritiro, presentando apposita delega sottoscritta alla quale deve essere allegata fotocopia del documento di identità del delegante.
Utenti raccolta stradale
Gli utenti il cui luogo di produzione dei rifiuti non è ricompreso nell’elenco delle strade assoggettate al sistema di raccolta “porta a porta”, effettuano il conferimento differenziato dei rifiuti negli appositi contenitori stradali.
Frazione verde
I rifiuti costituiti dalla frazione verde (erba, sfalci, ramaglie, ecc…) sono conferiti, a cura degli utenti, presso l’area ecologica di via del Gesso. E’ possibile richiedere la fornitura di un contenitore dedicato, da tenere all’interno della proprietà privata e da esporre all’esterno per la raccolta nel giorno prenotato. Tale servizio è aggiuntivo ed ha un costo fisso di €. 80,00 annui.
Pannolini e pannoloni
Gli utenti che nel proprio ambito familiare hanno persone che necessitano di utilizzare pannolini e pannoloni, possono presentare richiesta di ammissione al servizio di raccolta stradale di tali rifiuti. Ai richiedenti che si trovano nelle condizioni per essere ammessi al servizio viene consegnata una chiave di apertura dei contenitori nei quali possono conferire tali rifiuti.
Compostaggio domestico della frazione organica
I rifiuti consistenti nella frazione organica possono essere autonomamente gestiti dagli utenti attraverso vari processi di compostaggio e trasformati in humus. Il compostaggio domestico dei rifiuti organici comporta una riduzione della T.A.R.I. per gli utenti che si iscrivono all’Albo comunale dei compostatori.
Raccolta olii vegetali
E’ possibile conferire l’olio vegetale esausto, adeguatamente contenuto in bottiglie di plastica chiuse, negli appositi contenitori distribuiti sul territorio Raccolta indumenti usatiGli indumenti usati, come pure scarpe, borse, zaini, lenzuola, coperte, accessori di abbigliamento ecc… possono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati dall’Associazione Humana e distribuiti sul territorio.
Raccolta ingombranti
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è disponibile su prenotazione telefonando al n. 800 654 300 da telefono fisso ed al n. 0171/697062 da telefono cellulare (dal lun. al gio. dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00. Oppure via mail all’indirizzo: raccoltadifferenziata@cec-cuneo.it)
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI
UTENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI
UTENZA DOMESTICA 6 OCCUPANTI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE' PASTICCERIE
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2023.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Solo per i CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO è ammesso il versamento a mezzo di bonifico bancario utilizzando il sottoindicato codice IBAN:
IT16A0311146030000000001444
BIC/SWIFT: BLOPIT22XXX
presso UBI BANCA SPA - Agenzia di Boves - piazza dell'Olmo n. 2
Non possono essere trasmessi a mezzo di pagamento delle imposte assegni bancari in quanto non vengono accettati come pagamento e verranno restituiti.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI anno 2022 C.C. n. 26 del 29/04/2022 sono state fissate le scadenze definitive delle rate TARI sopra indicate.
Gli avvisi di pagamento della TARI verranno recapitati a mezzo del servizio postale ai contribuenti entro la fine del mese di agosto 2022.
Accedendo con le proprie credenziali all'apposita AREA PERSONALE del portale del contribuente è possibile visualizzare e scaricare i modelli di pagamento precompilati.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso pagamento TARI, il comune di Boves invia un sollecito di pagamento.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento il soggetto al quale è stata affidata in concessione la riscossione coattiva Area S.r.l. applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
Gli accertamenti relativi all'omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione sono emessi dal Comune di Boves e si applicano la sanzioni previste dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative come elencate nel prospetto allegato.
Per comunicazioni in merito a variazioni di metratura, cessazioni o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si può contattare l'Ufficio Tributi che seguirà il contribuente nella presentazione delle relative denunce e, se dovuto, ricalcolerà l'importo dell'avviso di pagamento TARI.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il CODICE (Belfiore) del Comune di Boves è B101.
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da B101 (Boves):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato al comune creditore.
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio
tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente
dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a
quale ente sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto
fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di
riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso il il
Comune di Boves, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 72708; in questo caso andrà
indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il
tributo/anno che si sta riversando.
Stessa cosa farà il
Comune di Boves se riceve un versamento indebito.
Sgravio o rimborso del tributo
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima
che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.
3.1.R Documenti di riscossione online
TARI
I documenti di riscossione sono inviati al cittadino a mezzo del servizio postale.
E' attivo sul sito il PORTALE WEB DEL CONTRIBUENTE, accessibile dal link sottostante attraverso il quale il contribuente può:
- verificare la propria posizione debitoria con riferimento ai principali tributi locali IMU e TARI;
- visualizzare e stampare i modelli PagoPa per il pagamento della TARI, pagabili anche attraverso la piattaforma ONLINE messa a disposizione del Comune, accessibile dal link sottostante;
- eseguire il calcolo IMU relativo agli immobili di proprietà e stampare il modello F24 per il versamento;
- richiamare gli immobili presenti nella banca dati del comune e stampare il modello F24.
Il PORTALE WEB DEL CONTRIBUENTE richiede la registrazione e fornisce al termine della procedura una password, ovvero è possibile accedere con SPID.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 22-bis Rateizzazione del credito tributario ed extratributario
Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. (cfr 796)
In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l’ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e l’allegazione della certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.
In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./Tares, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
· nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
· nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte operative ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
b) il numero di codice fiscale;
c) il numero degli occupanti l’abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
d) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
e) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzi
f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
g) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali e/o aree scoperte operative;
b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.
d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
e) l’attività esercitata ed il relativo codice ATECO di attività ai fini I.V.A.;
f) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
g) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
h) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
j) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
k) l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
m) l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.
10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.