3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
CARUTER S.R.L.
Tel/fax:
+39.0941.561284 - +39.0941.565177
ambiente@comune.bronte.ct.it Tel. 095/7747226
urp@comune.bronte.ct.it Tel. 095/7747242
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
N U M E R I U T I L I
UFFICIO U.R.P.
095 / 77.47.242
da Lunedi a Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00
UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
095 / 7747226
da Lunedi a Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00
NUMERO VERDE
800 196 868
da Lunedi a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
CALCOLO UTENZA DOMESTICA
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
NUOVO REGOLAMENTO TA.RI. (VIGENTE DAL 01/01/2023)
ART. 20
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :
a. abitazioni con unico occupante : 30%;
b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;
c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.
e. Ai sensi dell’art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
NUOVO REGOLAMENTO TA.RI. (VIGENTE DAL 01/01/2020)
Art. 17 - Riduzione per le utenze domestiche
1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :
a. abitazioni con unico occupante : 30%;
b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;
c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.
e. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
f. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap gravi, ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 e smi, fino a un massimo del 50% della tariffa.
g. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap, ex art. 3, comma 1 della legge 104/92 e smi ed ISEE non superiore ad euro 8.265,00, fino ad un massimo del 50% della tariffa .
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette a partire dal verificarsi del presupposto che da diritto alla riduzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
2/bis. Le riduzioni, di cui alle lettere f, g, del comma 1 del presente articolo, potranno essere applicate di anno in anno in sede di approvazione del PEF e degli strumenti di programmazione.
REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TA.RI. (VIGENTE FINO AL 31/12/2019)
Art. 32 - Riduzione per le utenze domestiche
1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :a. abitazioni con unico occupante : 30%;
b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei
mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
svolta: 30%;
c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento
da parte del Comune: 30%;
d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
in località fuori del territorio nazionale: 30%.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata
e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - in vigore dal 2023
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2023
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 01/08/2014 E S.M.I.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - COMPONENTE TA.RI. -
DAL 01/01/2020
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/07/2020
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
SEGNALAZIONE ERRORI
DETERMINAZIONE IMPORTO TASSA
Per qualsiasi reclamo inerente il calcolo della tassa annuale dovuta è possibile recarsi presso l'Ufficio Tributi nei seguenti giorni:
Lunedi - Martedi dalle ore 09,00 alle ore 13,30
Giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,30
TELEFONO 095 / 74474211 - 095 / 7747239 - 095/7747238 (Dott. Pietro Caraci - Funz. Responsabile)
OPPURE
inoltrare il reclamo via mail al seguente indirizzo
tributi@comune.bronte.ct.it
tributi2@comune.bronte.ct.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - P.E.C.
protocollo.generale@brontepec.e-etna.it
MUNITI DI PLANIMETRIA DEI LOCALI , IDENTIFICATIVI CATASTALE DEGLI STESSI E/O ALTRA DOCUMENTAZIONE IDONEA E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
3.1.R Documenti di riscossione online
COMUNE DI BRONTE
Prov. di Catania
E' possibile richiedere i documenti di riscossione in formato elettronico (copia cartella di pagamento e modelli F/24 richiedendoli ai seguenti indirizzi mail:
tributi@comune.bronte.ct.it
tributi2@comune.bronte.ct.it
oppure via P.E.C. al seguente indirizzo :
protocollo.generale@brontepec.e-etna.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b. il codice utente e il codice utenza;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
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Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
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b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.