Trasparenza Rifiuti Bronte
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Bronte

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Comune di Bronte

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Trasparenza Rifiuti Bronte
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

CARUTER S.R.L.

Tel/fax:

+39.0941.561284 - +39.0941.565177

segnalazioni@caruter.it

ambiente@comune.bronte.ct.it        Tel. 095/7747226

urp@comune.bronte.ct.it                   Tel. 095/7747242


Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

N U M E R I   U T I L I

UFFICIO   U.R.P.

095 / 77.47.242

da Lunedi a Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00


UFFICIO  ECOLOGIA  ED  AMBIENTE


095 / 7747226


da Lunedi a Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00



NUMERO  VERDE

800 196 868

da Lunedi a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE
lunedì:
Organico - Plastica
martedì:
Indifferenziato
mercoledì:
Organico - Vetro - Lattine
giovedì:
Carta e Cartone
venerdì:
Plastica
sabato:
Organico
domenica:
NO RITIRO
CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE
lunedì:
Organico - Plastica
martedì:
Indifferenziato - Carta e cartone
mercoledì:
Organico - Vetro - Lattine
giovedì:
Carta e Cartone - Plastica
venerdì:
Plastica - Vetro - Lattine
sabato:
Organico - Carta e Cartone
domenica:
NO RITIRO
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta



Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
ORARI Dal Lunedì al Venerdì: ore 08.00 / 12.00 - 14.00 / 18.00 Sabato e Domenica: ore 08.00 / 12.00 Per ulteriori informazioni telefonare a: Ufficio URP: 0957747244 Ufficio Ecologia e Ambiente: 0957747226
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
CALCOLO UTENZA DOMESTICA
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 305,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,9
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 2,9 * 100 * (365/365) = € 290,00
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 290,00 + € 0,00 = € 290,00
Totale: € 290,00 + 5 % = € 304,50
Totale arrotondato: € 305,00
PER IL CALCOLO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CONSULTARE LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2022 .
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

       NUOVO REGOLAMENTO TA.RI. (VIGENTE DAL 01/01/2023)

ART. 20

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

 

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :

 a. abitazioni con unico occupante : 30%;

b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;

c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.

e. Ai sensi dell’art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.



NUOVO REGOLAMENTO TA.RI. (VIGENTE DAL 01/01/2020)


Art. 17 - Riduzione per le utenze domestiche

 

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :

a. abitazioni con unico occupante : 30%;

b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;

c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.

e. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

f. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap gravi, ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 e smi, fino a un massimo del 50% della tariffa.

g. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap, ex art. 3, comma 1 della legge 104/92 e smi ed ISEE non superiore ad euro 8.265,00, fino ad un massimo del 50% della tariffa .

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette a partire dal verificarsi del presupposto che da diritto alla riduzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

2/bis. Le riduzioni, di cui alle lettere f, g, del comma 1 del presente articolo, potranno essere applicate di anno in anno in sede di approvazione del PEF e degli strumenti di programmazione.





REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TA.RI.  (VIGENTE FINO AL 31/12/2019)

Art. 32 - Riduzione per le utenze domestiche

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :
a. abitazioni con unico occupante : 30%;
b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei
mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
svolta: 30%;
c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento
da parte del Comune: 30%;
d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
in località fuori del territorio nazionale: 30%.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata
e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.



                                                                 

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
15/12/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
15/10/2023
33,34%
2° rata
15/11/2023
33,33%
3° rata
15/12/2023
33,33%


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
In caso di omesso pagamento sarà applicata la sanzione prevista dai Decreti Legislativi nn. 471-472-473 del 18/12/1997 e s.m.i., relativi alla disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

SEGNALAZIONE ERRORI

DETERMINAZIONE IMPORTO TASSA


Per qualsiasi reclamo inerente il calcolo della tassa annuale dovuta è possibile recarsi presso l'Ufficio Tributi nei seguenti giorni:

Lunedi - Martedi dalle ore 09,00 alle ore 13,30

Giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,30

TELEFONO  095 / 74474211  -  095 / 7747239 - 095/7747238 (Dott. Pietro Caraci - Funz. Responsabile)

OPPURE

inoltrare il reclamo via mail al seguente indirizzo

tributi@comune.bronte.ct.it

tributi2@comune.bronte.ct.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - P.E.C.

protocollo.generale@brontepec.e-etna.it


MUNITI DI PLANIMETRIA DEI LOCALI , IDENTIFICATIVI CATASTALE DEGLI STESSI E/O ALTRA DOCUMENTAZIONE IDONEA E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

COMUNE  DI  BRONTE

Prov. di Catania


E' possibile richiedere i documenti di riscossione in formato elettronico (copia cartella di pagamento e modelli F/24 richiedendoli ai seguenti indirizzi mail:

tributi@comune.bronte.ct.it

tributi2@comune.bronte.ct.it

oppure via P.E.C. al seguente indirizzo :

protocollo.generale@brontepec.e-etna.it



Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Bronte è collocato all'interno dello Schema regolatore II
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
ART. 29
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b. il codice utente e il codice utenza;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
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Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
ART. 29-bis
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
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b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.