Trasparenza Rifiuti Busto Arsizio
Trasparenza Rifiuti Busto Arsizio

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Busto Arsizio

Logo Anutel

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Busto Arsizio

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Trasparenza Rifiuti Busto Arsizio
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

AVVISI

Per contattare il Servizio Tributi Ufficio TASSA RIFIUTI - TARI, è attivo il numero verde totalmente gratuito

800 776 499

sia da telefono fisso che da mobile, a cui l’utente può rivolgersi per richiedere assistenza o fissare appuntamenti nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

il martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30

AGGIORNAMENTO DATI INVIO DOCUMENTI TARI


Al fine di evitare problematiche legate alla consegna degli avvisi di pagamento TARI in formato cartaceo, riducendo il consumo di carta e l’impatto ambientale, è possibile richiedere l’invio tramite e-mail o PEC, compilando e inviando apposita richiesta, reperibile alla voce 3.1.a,  corredata da copia documento di identità in corso di validità.



Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

La dichiarazione della Tassa Rifiuti deve essere effettuata al Comune entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo di nuova occupazione/variazione/cessazione a mezzo:

  1. raccomandata senza avviso di ricevimento A.R. all'Ufficio Tributi TARI - via Fratelli d'Italia 12 Busto Arsizio unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario;
  2. posta elettronica e/o certificata all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it (riceve mail anche da caselle di posta elettronica non certificate) unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario;
  3. con consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (0331390232);
  4. recandosi allo sportello dell’Ufficio Tributi, previo appuntamento, aperto al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 (la dichiarazione può essere presentata da un soggetto diverso dall'intestatario purchè munito di delega e copia della carta d'identità di entrambi)
    Per fissare l'appuntamento o per avere informazioni è necessario contattare l'ufficio TARI al numero verde 800 776 499 dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì , martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.
MODULISTICA UFFICIO TARI - Sez.3.1.y

Gli utenti privati (abitazioni e pertinenze) dovranno compilare la modulistica come utenze domestiche, le attività dovranno compilare la modulistica come utenze non domestiche.

Dichiarazione iniziale

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022

La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Una volta presentata ed inserita dall'ufficio nella banca dati TARI, sarà possibile recarsi in Agesp in via Canale 26,  negli orari di apertura dello sportello (consultabili a questo link https://agespspa.agesp.it/igiene-ambientale/domande-e-risposte/), per richiedere la fornitura di sacchetti e bidoncini dei rifiuti per uso domestico con la CRS (c.d. tessera sanitaria) dell'intestatario TARI.

Dichiarazione di variazione

La dichiarazione di variazione, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.

Dichiarazione di cessazione

La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione.

Richiesta riduzioni/agevolazioni/esclusioni

Il modulo è da presentare in caso di richiesta riduzioni/agevolazioni/esclusioni.

Modulo richiesta rateizzazione

Il modulo è da presentare qualora sia necessario richiedere un prospetto di rateizzazione di più annualità allegando copia dei documenti che dimostrino le difficoltà economiche.

Richiesta ricalcolo/annullamento

Da compilare in caso di necessità a seguito di richiesta di riduzioni/variazione n. occupanti/consumi minimi/errori del calcolo d'imposta.

Richiesta rimborso

Da compilare in caso di errori di versamento o agevolazioni che prevedano il rimborso delle quote versate (es. consumi minimi).

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Da compilare unitamente alla richiesta di rimborso con i dati degli eredi in caso di decesso dell'intestatario scheda TARI.

Domiciliazione bancaria

Da compilare se si vuole autorizzare al pagamento automatico tramite domiciliazione bancaria. Non è necessario presentare la richiesta ogni anno. La domiciliazione resterà attiva, salvo revoca scritta del contribuente.

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Il contribuente può presentare richieste di informazioni o richieste di rettifica degli importo addebitati come meglio specificato all'art. 25bis del vigente Regolamento TARI.

Istanza di autotutela

Da compilare in caso di richiesta riesame/sospensione di un accertamento.

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Ufficio Tassa Rifiuti

Numero verde 800 776 499

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30

e-mail per informazioni: tari@comune.bustoarsizio.va.it

Orari di apertura al pubblico (previo appuntamento da fissare contattando il numero verde):

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30


Agesp S.p.A.

Sede operativa: Via Canale, 26 – Busto Arsizio

e-mail: igiene.ambientale@agesp.it

Numero Verde 800 439 040

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in orario continuato;

il sabato mattina dalle ore 08.30 alle 12.30

Orari di apertura al pubblico in Via Canale 26
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Il sistema operativo utilizzato per la raccolta dei rifiuti consiste nel metodo domiciliare o “porta a porta”, secondo il quale gli operatori AGESP, nei tempi e modi regolamentati, ritirano presso i marciapiedi delle abitazioni degli utenti le seguenti tipologie di rifiuti: frazione organica (umido), imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e alluminio, frazione residua (frazione secca).

Orari relativi ad esposizione e alla raccolta dei rifiuti urbani:

  • Per la raccolta diurna l’esposizione deve avvenire dalle ore 21.00 (ore 22.00 quando in vigore l’ora legale) della sera precedente il giorno di raccolta e, comunque entro le 6.00 del giorno di raccolta. Il servizio diurno inizia alle ore 6.00.
  • Per la raccolta serale i rifiuti devono essere esposti tra le 17.30 e le ore 20.00 del giorno di raccolta. Il servizio serale inizia alle ore 20.00

Per conoscere giorni di raccolta e tipologie di rifiuti da esporre cliccate sul pulsante sottostante dove vi sarà chiesto di indicare Comune e Via d'interesse.


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Nel corso dell’estate 2023 è stata predisposta da AGESP S.p.A. una campagna di sensibilizzazione sulla tematica della TUTELA AMBIENTALE. Ritenendo veramente importante essere non solo comunicatrice ma anche promotrice di comportamenti virtuosi nell’ambito della salvaguardia ambientale, la società ha approntato una campagna di comunicazione con differenti soggetti riguardanti i comportamenti corretti e le modalità integrative di realizzazione di una buona raccolta differenziata dei rifiuti, primo fondamentale contributo green alla portata di tutti. 
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Centro Multiraccolta Busto Arsizio
A Busto Arsizio il primo programma di raccolta differenziata nasce negli anni ’80 con il posizionamento delle campane del vetro/alluminio e della carta. La gestione da parte di AGESP S.p.A. del servizio Nettezza Urbana risale, invece, al 1995, anno in cui viene attivato presso il Comune il primo servizio di raccolta differenziata “porta a porta”. Da aprile 1997 anche il settore relativo allo spazzamento stradale viene accorpato alla “Nettezza Urbana”, dando vita al nuovo settore di Igiene Ambientale gestito da AGESP S.p.A.

REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA

Centro Multiraccolta - Via Tosi ang. Via dell’Industria  Busto Arsizio -  orari apertura al pubblico:

·    dal lunedì al venerdì: ore 9.00-12.00 / 14.00-18.30

·    sabato: ore 9.00-18.30

·    domenica: ore 8.30-12.30

·    festività: chiuso.



MODALITA' DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA

Il Centro Multiraccolta di Busto Arsizio è dotato di un sistema automatico di accesso funzionante con tessera.
Le UTENZE DOMESTICHE, iscritte negli elenchi della tassa rifiuti TARI,  accedono al Centro Multiraccolta con la Carta Regionale dei Servizi (CRS), mentre le UTENZE NON DOMESTICHE – aziende, imprese, artigiani, ecc. – iscritte negli elenchi della tassa rifiuti TARI, devono richiedere apposita tessera, rivolgendosi all'Ufficio Ambiente e Ecologia - Contatti: Tel. 0331-390272 - 390326 - 390170 e-mail ecologia@comune.bustoarsizio.va.it

In caso di problemi di accesso con la  Carta Regionale dei Servizi (CRS) - utenze domestiche - è possibile inviare una segnalazione contenente codice fiscale e indirizzo dell'utenza per una verifica all'indirizzo e-mail: tari@comune.bustoarsizio.va.it
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 662 in data 28/12/2022 e s.m.i. si è provveduto ad approvare la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI AMBITO BUSTO ARSIZIO
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Nell’ambito del Servizio di Spazzamento AGESP S.p.A. esegue la pulizia del territorio cittadino relativamente a strade, marciapiedi, portici, parchi e giardini di competenza comunale, nell’ambito dei centri abitati, mediante interventi di:

  • spazzamento manuale (netturbini dotati di motocarro);
  • spazzamento meccanizzato (autisti dotati di autospazzatrice).
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Utenza domestica con 2 occupanti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 203,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,87
Tariffa variabile: € 104,72
Quota fissa: € 0,87 * 100 * (365/365) = € 87,00
Quota variabile: € 104,72 * (365/365) = € 104,72
Totale imposta: € 87,00 + € 104,72 = € 191,72
Totale: € 191,72 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 202,91
Totale arrotondato: € 203,00
Utenza domestica con 4 occupanti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 296,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,06
Tariffa variabile: € 174,53
Quota fissa: € 1,06 * 100 * (365/365) = € 106,00
Quota variabile: € 174,53 * (365/365) = € 174,53
Totale imposta: € 106,00 + € 174,53 = € 280,53
Totale: € 280,53 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 296,16
Totale arrotondato: € 296,00
Uffici, agenzie
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 460,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 4,32
Tariffa variabile: € 4,33
Quota fissa: € 4,32 * 100 * (365/365) = € 432,00
Quota variabile: € 4,33 * (365/365) = € 4,33
Totale imposta: € 432,00 + € 4,33 = € 436,33
Totale: € 436,33 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 459,75
Totale arrotondato: € 460,00
RistorantI, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 843,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 7,93
Tariffa variabile: € 7,95
Quota fissa: € 7,93 * 100 * (365/365) = € 793,00
Quota variabile: € 7,95 * (365/365) = € 7,95
Totale imposta: € 793,00 + € 7,95 = € 800,95
Totale: € 800,95 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 842,60
Totale arrotondato: € 843,00
Att. artigianali di produzione di beni specifici
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 312,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,93
Tariffa variabile: € 2,92
Quota fissa: € 2,93 * 100 * (365/365) = € 293,00
Quota variabile: € 2,92 * (365/365) = € 2,92
Totale imposta: € 293,00 + € 2,92 = € 295,92
Totale: € 295,92 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 312,32
Totale arrotondato: € 312,00

L’elenco delle riduzioni sotto riportato è un riassunto delle stesse, per avere maggiori dettagli si invita il contribuente a scaricare il regolamento allegato alla Sezione 3.1.m.


UTENZE NON DOMESTICHE 

Produzione di rifiuti speciali - Art. 8 del vigente Regolamento

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa (aree di produzione e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive) ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 185 D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare e provare le superfici produttive di rifiuti speciali.
Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell’accoglibilità.

In caso di mancata presentazione, nei termini, della documentazione richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente


Uscita dal servizio pubblico di raccolta - Art. 8.bis del vigente Regolamento
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 15 e s.m.i. le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.


Riduzione per le utenze non domestiche - Art. 18 del vigente Regolamento
La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in rapporto alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
La richiesta e la documentazione devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza del beneficio.
La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.


Riduzione per le “nuove attività produttive” - Art. 18.bis del vigente Regolamento
Per le “nuove attività produttive” che s’insediano sul territorio comunale, la quota variabile e la quota fissa della tariffa sono ridotte nella misura del 100% nella prima annualità, dell’80% nella seconda e del 60% nella terza e del 40% nella quarta e quinta annualità, a decorrere dalla data d’insediamento, sui soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività. Il soggetto deve presentare domanda- autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività.

Riduzioni per la prevenzione nella produzione di rifiuti e promozione riutilizzo - Art. 19.bis del vigente Regolamento 

E’ prevista la riduzione del 20%, applicabile anche sulla quota fissa, per gli esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, pongano in vendita beni usati delle seguenti tipologie: abbigliamento, arredamento, libri e riviste, supporti video e musicali, stoviglie ed elettrodomestici. La riduzione è applicata sulla sola superficie di vendita e di deposito di tali beni, ad esclusione degli altri locali.


UTENZE DOMESTICHE 


Riduzioni per le utenze domestiche - Art. 15 del vigente Regolamento 

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
  2. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
  3. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%.


Riduzione per cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza - Art. 19.ter.D del vigente Regolamento 

A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014, n. 80, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 36.661,79 t
Cluster: Poli Urbani - € 38,4924
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 68,77%
Fattori di contesto del comune: € 58,2913867292773
Economie e diseconomie di scala: € 0,03669
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 9,96 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Le richieste di riduzioni/esclusioni e la documentazione necessaria devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, presentando dichiarazione di cessazione.

L’elenco delle riduzioni sotto riportato è un riassunto delle stesse, per avere maggiori dettagli è consigliato scaricare il regolamento allegato a fondo sezione. In ogni titolo è riportato l’articolo e la pagina di riferimento per una miglior ricerca.


UTENZE DOMESTICHE


Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari - Art. 20 del vigente Regolamento 

Su richiesta degli interessati sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo e sue pertinenze di proprietà, purché non locati, di persone ricoverate presso Istituti di ricovero o dimoranti presso familiari perché non autosufficienti. L’esenzione si applica anche nel caso in cui le persone ricoverate o dimoranti presso familiari perché non autosufficienti risultino locatarie dell’immobile. L’esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.

L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l’interessato deve presentare la denuncia e il tributo decorrerà, a tariffa ordinaria, dal primo giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione.

Su richiesta degli interessati si applica, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, l’agevolazione della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche, nella misura del:

- 50% per i locali condotti da soggetti residenti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e non ricoverati in Istituti;

- 30% per i locali condotti da soggetti residenti  della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura compresa tra il 40% e il 60% e non ricoverati in Istituti;

- 30% per i locali condotti da nuclei familiari composti da soli soggetti ultrasettantenni residenti.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più agevolazioni, ne sarà applicata soltanto una, quella più favorevole al contribuente.

La tariffa (parte fissa e parte variabile) non è dovuta per i locali ad uso abitativo, non utilizzati per l’intero anno solare e con utenze presenti per le quali venga prodotta documentazione che certifichi consumi annuali di energia elettrica fatturati non superiori a 50 Kwh e consumi annuali di gas/metano non superiori a 36 Mc. Solo nel caso di vendita dell’immobile i consumi verranno parametrati ai mesi di effettivo possesso (cd. consumi minimi).

Le agevolazioni di cui al presente comma competono su richiesta dell’interessato da presentarsi annualmente, con apposito modulo ed allegando l’idonea documentazione che ne attesti i presupposti, entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza del tributo.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Addebiti diretti SDD
Costi dipendenti dalla propria banca creditrice
Previa richiesta scritta tramite modulo allegato
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

Collegandosi allo sportello telematico (Linkmate) è possibile effettuare il pagamento con i canali messi a disposizione, quali carta di credito e/o circuiti bancari.

L’accesso allo sportello telematico consente inoltre la consultazione della posizione tributaria risultante agli uffici comunali e la possibilità di visualizzare e stampare gli avvisi di pagamento e il modello PagoPA/F24.
Tale sistema permette anche di instaurare un canale di comunicazione diretto con gli uffici: è infatti possibile inviare messaggi in bacheca per segnalare e far correggere errori e/o omissioni nella banca dati comunale, ove non sia previsto l’obbligo di dichiarazione.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
30/09/2024
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/09/2024
33,33%
2° rata
30/11/2024
33,33%
3° rata
31/01/2024
33,34%


Ricordiamo

  • alle UTENZE DOMESTICHE che, al fine di evitare problematiche legate alla consegna degli avvisi di pagamento in formato cartaceo, riducendo il consumo di carta, dei costi e l’impatto ambientale, è possibile richiedere l’invio degli stessi in formato elettronico al proprio indirizzo e-mail o PEC.
    A tal fine è necessario compilare ed inviare la richiesta reperibile alla voce 3.1.r all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it o tari@comune.bustoarsizio.va.it.

  • alle UTENZE NON DOMESTICHE che il recapito avverrà all'indirizzo PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Rileviamo che l'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2)  introduce l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza e che il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) con l'articolo 5, commi 1 e 2, estende questo obbligo anche alle imprese individuali.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Il Comune provvede al’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, oltre a tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.


Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R o PEC,  apposito sollecito / accertamento di pagamento  comprensivo della relativa sanzione, oltre agli interessi di mora e le spese di notifica.

Misura delle sanzioni:

OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO 30%

OMESSA DICHIARAZIONE dal  100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00

INFEDELE DICHIARAZIONE dal  100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00

Le sanzioni per omessa / infedele denuncia sono  ridotte  ad  un  terzo  se,  entro  il  termine  per  la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza  del  contribuente, con  pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli interessi.


Si ricorda che l’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i contribuenti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.

In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo il contribuente a presentare regolare denuncia scritta tramite modello reso disponibile dall'Ente. In particolare invitiamo a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente, al Servizio Tributi del Comune, i dati esatti utilizzando l'apposita modulistica.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
In caso di errori nella determinazione degli importi addebitati e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa è possibile presentare la dichiarazione di variazione e/o richieste di ricalcolo/annullamento o rimborso.
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Per le utenze domestiche è possibile compilare la richiesta di autorizzazione di seguito riportata per ricevere gli avvisi/accertamenti via mail o PEC; mentre le utenze non domestiche possono comunicare l'indirizzo PEC al momento della dichiarazione iniziale per ricevere la bollettazione TARI in formato elettronico.
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Pronto Intervento Igiene Ambientale Busto Arsizio – Numero verde attivo 24h/24H

(Solo per chiamate di pronto intervento in caso di rifiuti abbandonati – rifiuti stradali a seguito di incidenti – errato posizionamento/rovesciamento di cassonetti che ostacolino la normale viabilità o creino criticità a livello di sicurezza).

800.775.727numero verde

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Busto Arsizio è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2022 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - I.E."
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.


Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Dilazioni di pagamento - Art. 10 vigente Regolamento generale delle Entrate comunali

Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell’interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:


SCHEMA RATEIZZAZIONI

Fino a €1.000,00: massimo 12 rate    
Da € 1.001,0 a 3.000,00: massimo 24 rate
Da € 3.001,00 A € 6.000,00: massimo 36 rate
Oltre € 6.001,00: massimo 48 rate


- inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni;
- per debiti superiori a € 40.000,00, le dilazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) in misura pari all’importo
complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
- applicazione del saggio degli interessi legali;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l’intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile coattivamente in un’unica soluzione, maggiorato di spese di riscossione.
Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Regolamento per l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2020, successivamente modificato con Deliberazione n. 38 del 29/06/2021, Deliberazione n. 36 del 31/05/2022 e Deliberazione n. 22 del 27/04/2023 Sez 3.1.m

Stralcio:

Art. 24. ‐ Obbligo di dichiarazione

1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette;

b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;

c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

e) la tipologia di attivita effettivamente esercitata;

f) le occupazioni gia dichiarate e non corrispondenti a singole unita gia censite in catasto;

g) le unita locate o in comodato d’uso a persone fisiche o imprese gia dichiarate dalla proprietà dell’immobile, fatto salvo l’uso saltuario;

h) i dati catastali dell’unita immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall’ufficio.

I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

2.La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche :

nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;

nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;

nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;

b) per le utenze non domestiche , dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarieta. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione, di cui al presente comma, assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022.


Art. 25. ‐ Contenuto e presentazione della denuncia
1.La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI., restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ex D.Lgs. 507/93.
3.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del prelievo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
4.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda di famiglia e il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l’utenza;
d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni g) l’indirizzo di posta elettronica del contribuente.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
f) l’indicazione dell’eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali , corredata di relativa planimetria in scala;
g) l’indirizzo P.E.C.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. Relativamente al tributo giornaliero, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7.La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso agli uffici comunali - sportello fisico, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta certificata, all’atto del caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
8.La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9.Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono consegnare al contribuente la modulistica da presentare nel termine previsto. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di cui al comma 1 è soggetta alle sanzioni di cui all’art 30 del presente Regolamento.

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’Art. 8Bis del presente Regolamento, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
12. In caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso altro comune, si provvede a chiuderne la posizione alla data di cessazione indicata nella dichiarazione, purché documentata (es. chiusura utenze, ecc.). Da tale data il tributo è dovuto, in assenza di una corrispondente comunicazione di subentro, dal possessore dei locali o delle aree a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie) salvo la possibilità per quest’ultimo di dimostrare la locazione dell’unità immobiliare.
13. In caso di decesso dell’intestatario originario della posizione tributaria, se non residente nel comune di Busto Arsizio i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.
14. Si procede alla cancellazione d’ufficio per coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia stata accertata d’ufficio la cessazione dell’utenza o sia intervenuta una nuova dichiarazione.
15. Qualora l’utente non proceda entro i termini previsti il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che possano modificare la banca dati, anche agendo sull’applicazione del tributo, attiva la procedura per la modifica d’ufficio, al fine del costante aggiornamento.