3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SERVIZI COMUNALI S.P.A.
Numero Verde: 800 452 616
UFFICIO ECOLOGIA - COMUNE DI CALCIO
L'Ufficio Ecologia coordina lo sviluppo ambientale all'interno del Comune e assicura l'assistenza nella raccolta dei rifiuti e nella gestione dell'ambiente.
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Raccolta differenziata
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Distribuzione sacchetti
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Comunicazione disservizi
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Gestione piattaforma ecologica
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Taglio piante e boschi
Responsabile:
Volpi Arch. Loredana
E-mail: loredana.volpi@comune.calcio.bg.it
E-mail certificata: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
Tel: 0363 968444 int. 4
Fax: 0363 906246
UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI CALCIO
L’Ufficio Tributi cura gli adempimenti connessi con l’applicazione di tasse ed imposte comunali.
E-mail:
teresa.bottoli@comune.calcio.bg.it
francesca.schieppati@comune.calcio.bg.it
loredana.rossi@comune.calcio.bg.it
E-mail certificata: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
Telefono: 0363 968444 int. 5
Fax: 0363 906246
ORARI SPORTELLO
Lunedì: 09.00 - 12.30
Martedì: 17.00 - 18.00
Mercoledì: 09.00 - 12.30
Giovedì: 09.00 - 12.30
Venerdì: 17.00 - 18.00
Sabato: Chiuso
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
PIATTAFORMA ECOLOGICA
PIATTAFORMA ECOLOGICA
Responsabile: Volpi Arch. Loredana
Email: info@comune.calcio.bg.it
Email certificata: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
Telefono: 0363 968444 int. 4
Fax: 0363 906246
ORARI
Lunedì: 14.00 - 17.00
Martedì: 14.00 - 17.00
Giovedì: 14.00 - 17.00
Sabato: 09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
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La società Servizi Comunali ha messo a disposizione per tutti gli utenti del servizio una
applicazione mobile, utilizzabile anche on line, al fine di agevolare il cittadino nel conferimento del
rifiuto per i seguenti argomenti:
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE
Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei marciapiedi, delle aree pedonali che consenta la pulizia meccanizzata.
Le spazzatrici meccaniche sono di tipo “aspirante” e sono coadiuvate dall’operatore a terra che con idonee attrezzature (anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone prossime alla sede stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina” (marciapiedi, piste ciclabili, angoli, riseghe, spartitraffico, ecc.), purché inserite nella planimetria evidenziante i percorsi oggetto del servizio.
Il personale addetto al servizio eviterà, ove possibile, di arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Eviterà di sollevare polvere nei centri abitati.
Tutti i residui derivanti dallo spazzamento e dalla rimozione di materiale sul suolo pubblico saranno avviati direttamente al centro di trattamento più idoneo.
Le spazzatrici sono dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB consultabile dal responsabile del servizio Comunale.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
ABITAZIONE CON 4 OCCUPANTI
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Per le esclusioni, riduzioni, esenzioni e agevolazioni applicate il riferimento è ai seguenti articoli del Regolamento TARI in vigore:
Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Articolo 20 - Esclusione dall’obbligo di conferimento
Articolo 21- Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
Articolo 22 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche
Articolo 23 – Riduzioni varie
Articolo 25 - Riduzioni per avviamento al riciclo
Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per le sanzioni e gli interessi applicati si riportano gli articoli del Regolamento TARI in vigore:
Articolo 33 – Sanzioni
1.In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell’articolo 36 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Articolo 34 - Interessi
1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
b) dalla data dell’eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell’art. 34. del Regolamento Tari in vigore.