3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Dal 01/04/2023 gli orari dell'Ufficio Tributi del Comune di Calolziocorte sono:
Lunedì dalle 14:30 alle 17:30
Martedì dalle 8:30 alle 14:30
Giovedì dalle 9:30 alle 12:30
3.1.C Modulistica e reclami
Per reclami sul servizio di raccolta rifiuti contattare Silea ai recapiti indicati sopra.
Per reclami sul conteggio e/o il pagamento della Tassa rifiuti contattare l'ufficio tributi del Comune di Calolziocorte ai recapiti indicati sopra.
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione 100 mq e 3 componenti
Ufficio, 100 mq
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
-
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
-
fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
-
utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa, a condizione che il rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta rifiuti del Comune. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.
4. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ai controlli necessari per verificare il rispetto delle dichiarazioni TARI presentate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo nonché l’effettiva applicazione dell’attività di compostaggio.
Art. 24. Riduzioni per il recupero
1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa dovuta dall’utenza e nel limite della parte variabile della tariffa, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all’attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 40%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione kg/mq anno” (KD) nord Italia - medi indicati nella tabella 4.a allegata al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero.
Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione soggetto che effettua l’attività di recupero), l’avvenuto effettivo recupero dei rifiuti nell’anno precedente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa e deve essere presentata entro fine febbraio di ciascun anno.
4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari:
a) al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt.
b) al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino a 1500 mt.
c) al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1500 mt.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico come segue:
a) riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
La riduzione di cui trattasi è proposta dall’assistente sociale di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento per la concessione di contributi economici, e accordata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Calolziocorte, attestante la sopraindicata circostanza.
2. Dall’anno 2017 la parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, per le sole utenze in categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dell’allegato A, in quanto risultano avere le tariffe euro/mq maggiormente gravose, con Kd - coefficiente produzione Kg/mq annuo di cui alla Tabella 4a del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 Nord Italia-minimo maggiore di 30.
La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:
-
riduzione 30% per le categorie con coefficiente minimo compreso tra 30 e 40 ;
-
riduzione 40% per le categorie con coefficiente minimo superiore a 41 .
Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di incampienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa nella parte variabile è ridotta del 20% a seguito presentazione di apposita istanza, a condizione che i residui non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune. Ogni anno, entro il mese di giugno dell’anno successivo, dette utenze dovranno trasmettere al Comune il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, dal quale si evinca l’assenza di conferimento di rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai rifiuti del presente comma. Con la presentazione dell’istanza si autorizza il Comune a procedere ai controlli necessari per verificare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
4. Dall’anno 2019 sia la parte fissa che variabile della tariffa dovuta dai titolari di attività commerciali di età inferiore ai trenta anni che aprono nuove attività per la vendita in sede fissa nelle frazioni delle zone collinari e montane del territorio comunale, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, è ridotta del 100%. Tale riduzione si applica per tre anni dalla data di apertura dell’esercizio commerciale. Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI apposita istanza, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di incapienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. Ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 27. Cumulo di riduzioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
Con Deliberazione di Arera n. 158/2020 sono state individuate le agevolazioni Covid-19 Tari 2020 per le utenze non domestiche in base a quattro differenti fattispecie:
1. attività sottoposte a sospensione e già riaperte alla data del 04 maggio 2020;
2. attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data del 04 maggio 2020;
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 04 maggio 2020;
4. attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.
Per le prime tre tipologie sono previste riduzione obbligatorie, per la quarte tipologia sono invece previste riduzione facoltative.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Il pagamento della TARI potrà avvenire versando i modelli F24 precompilati allegati all’avviso di pagamento inviato tramite servizio postale al domicilio del contribuente. Tale pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali, in home banking nonché presso le rivendite di tabacchi convenzionate. In caso di smarrimento o mancato recapito, a causa di eventuali disservizi del sistema postale, è possibile contattare l’ufficio tributi, per una ristampa dell’avviso di pagamento o per un eventuale invio dello stesso tramite posta elettronica.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
Unica
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 16 e 17 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2020.