Trasparenza Rifiuti Calolziocorte
Trasparenza Rifiuti Calolziocorte

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Calolziocorte

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Trasparenza Rifiuti Calolziocorte
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Dal 01/04/2023 gli orari dell'Ufficio Tributi del Comune di Calolziocorte sono:

Lunedì dalle 14:30 alle 17:30

Martedì dalle 8:30 alle 14:30

Giovedì dalle 9:30 alle 12:30

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Per reclami sul servizio di raccolta rifiuti contattare Silea ai recapiti indicati sopra.


Per reclami sul conteggio e/o il pagamento della Tassa rifiuti contattare l'ufficio tributi del Comune di Calolziocorte ai recapiti indicati sopra.

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Abitazione 100 mq e 3 componenti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 366 giorni , ammonta a € 145,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,62
Tariffa variabile: € 75,27
Quota fissa: € 0,62 * 100 * (366/365) = € 62,17
Quota variabile: € 75,27 * (366/365) = € 75,48
Totale imposta: € 62,17 + € 75,48 = € 137,65
Totale: € 137,65 + 5 % = € 144,53
Totale arrotondato: € 145,00
Ufficio, 100 mq
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 366 giorni , ammonta a € 365,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,8
Tariffa variabile: € 1,67
Quota fissa: € 1,80 * 100 * (366/365) = € 180,49
Quota variabile: € 1,67 * 100 * (366/365) = € 167,46
Totale imposta: € 180,49 + € 167,46 = € 347,95
Totale: € 347,95 + 5 % = € 365,35
Totale arrotondato: € 365,00
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 6.213,66 t
Cluster: Comuni con elevato grado di attrazione economica e localizzazione nell'hinterland delle grandi città - € 31,5941
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 67,03%
Fattori di contesto del comune: € 36,8701238905556
Economie e diseconomie di scala: € 0,21839
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 18,04 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;

  2. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;

  3. utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa, a condizione che il rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta rifiuti del Comune. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.

4. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ai controlli necessari per verificare il rispetto delle dichiarazioni TARI presentate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo nonché l’effettiva applicazione dell’attività di compostaggio.


Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa dovuta dall’utenza e nel limite della parte variabile della tariffa, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all’attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 40%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione kg/mq anno” (KD) nord Italia - medi indicati nella tabella 4.a allegata al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero.

Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione soggetto che effettua l’attività di recupero), l’avvenuto effettivo recupero dei rifiuti nell’anno precedente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa e deve essere presentata entro fine febbraio di ciascun anno.

4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.


Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari:

a) al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella

zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt.

b) al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino a 1500 mt.

c) al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1500 mt.

2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.


Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico come segue:

a) riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.

La riduzione di cui trattasi è proposta dall’assistente sociale di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento per la concessione di contributi economici, e accordata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Calolziocorte, attestante la sopraindicata circostanza.

2. Dall’anno 2017 la parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, per le sole utenze in categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dell’allegato A, in quanto risultano avere le tariffe euro/mq maggiormente gravose, con Kd - coefficiente produzione Kg/mq annuo di cui alla Tabella 4a del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 Nord Italia-minimo maggiore di 30.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

  1. riduzione 30% per le categorie con coefficiente minimo compreso tra 30 e 40 ;

  2. riduzione 40% per le categorie con coefficiente minimo superiore a 41 .

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di incampienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa nella parte variabile è ridotta del 20% a seguito presentazione di apposita istanza, a condizione che i residui non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune. Ogni anno, entro il mese di giugno dell’anno successivo, dette utenze dovranno trasmettere al Comune il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, dal quale si evinca l’assenza di conferimento di rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai rifiuti del presente comma. Con la presentazione dell’istanza si autorizza il Comune a procedere ai controlli necessari per verificare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

4. Dall’anno 2019 sia la parte fissa che variabile della tariffa dovuta dai titolari di attività commerciali di età inferiore ai trenta anni che aprono nuove attività per la vendita in sede fissa nelle frazioni delle zone collinari e montane del territorio comunale, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, è ridotta del 100%. Tale riduzione si applica per tre anni dalla data di apertura dell’esercizio commerciale. Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI apposita istanza, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di incapienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. Ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.


Art. 27. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.




Con Deliberazione di Arera n. 158/2020 sono state individuate le agevolazioni Covid-19 Tari 2020 per le utenze non domestiche in base a quattro differenti fattispecie:
1.    attività sottoposte a sospensione e già riaperte alla data del 04 maggio 2020;
2.    attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data del 04 maggio 2020;
3.    attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 04 maggio 2020;
4.    attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.

Per le prime tre tipologie sono previste riduzione obbligatorie,  per la quarte tipologia sono invece previste riduzione facoltative.


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

Il pagamento della TARI  potrà avvenire versando i modelli F24 precompilati allegati all’avviso di pagamento inviato tramite servizio postale al domicilio del contribuente. Tale pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali, in home banking nonché presso le rivendite di tabacchi convenzionate. In caso di smarrimento o mancato recapito, a causa di eventuali disservizi del sistema postale, è possibile contattare l’ufficio tributi, per una ristampa dell’avviso di pagamento o per un eventuale invio dello stesso tramite posta elettronica.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
31/05/2024
48,00%
Unica
31/05/2024
100,00%
2° rata
02/12/2024
52,00%



Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Calolziocorte
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Calolziocorte
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
E' possibile avere tramite posta elettronica ordinaria o certificata copia dell'avviso di pagamento TARI contattando l'ufficio tributi del Comune di Calolziocorte
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Numero verde di SILEA n. 800.004.590 da rete fissa e mobile
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Calolziocorte è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Standard generali di qualità della matrice LIVELLO I
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Art. 16 e 17 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2020.


Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.