3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per comunicazioni o fissare appuntamenti con l’ufficio Tributi è possibile telefonare ai seguenti recapiti: 0565/839303 – 839321 – 839316 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.campigliamarittima.li.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Tutte le informazioni sulla
raccolta sono reperibili sul sito del gestore 6Toscana all'indirizzo: https://seitoscana.it utilizzando i sottostanti link a seconda dell'area d’interesse.
3.1.E Campagne straordinarie
Al momento non sono previste campagne di raccolta straordinaria. L'avvio di ogni raccolta straordinaria sarà preventivamente segnalato.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
I cittadini possono scaricare, utilizzando il link sottostante, l’APP gratuita predisposta da 6Toscana che fornisce tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA
La TARI, tassa sui rifiuti, è destinata a coprire integralmente, per espressa previsione normativa, i costi sostenuti dal Comune di Campiglia Marittima per la raccolta, trasporto, smaltimento e gestione amministrativa dei rifiuti urbani e ad essi assimilati. Il costo annuale è definito in un Piano Economico Finanziario (PEF) in cui confluiscono gli oneri sostenuti dal gestore e dal comune, suddivisi in costi fissi e variabili in base alle previsioni contemplate nel D.P.R. 158/1999 e alle indicazioni fornite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La TARI chiesta ad ogni singolo utente è, in analogia, suddivisa in una quota fissa e una variabile a seconda della tipologia di costi al cui finanziamento è destinata.
Per le utenze domestiche:
la quota dei costi fissi è applicata in base ai metri quadri imponibili rapportati al numero degli occupanti (in genere componenti del nucleo familiare);
la quota variabile è calcolata in base al numero degli occupanti (in genere componenti del nucleo familiare).
Per le utenze non domestiche le quote destinate a finanziare i costi fissi e i costi variabili sono calcolate in base ai metri quadrati dei locali o aree possedute o detenute.
Il Comune, per la riscossione spontanea del tributo, predispone annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti diventati definitivi, apposite liste di carico dei contribuenti e calcola la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli.
Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa invia, tramite posta ordinaria, ai contribuenti apposito prospetto riassuntivo allegando il modulo di versamento (modello F24).
É obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo TARI per poter comunque eseguire il versamento entro il termine di scadenza.
In caso di smarrimento è possibile richiedere copia del prospetto e del modello F24 presso l'Ufficio Tributi anche con mail all’indirizzo: tributi@comune.campigliamarittima.li.it.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Riduzione per rapporto nucleo familiare e metri quadri disponibili:
La tariffa ai nuclei familiari residenti sarà ridotta del 15% per le utenze da due e più componenti del nucleo familiare per abitazioni fino a 65 metri quadratie del 15% per i nuclei familiari con 5 componenti e oltre per abitazioni da 66 a 80 metri quadrati;
Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
Il Comune per le utenze domestiche, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, attestato da certificato ISEE in corso di validità, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all’esenzione totale. L’agevolazione sarà accordata nella misura determinata nell’atto di approvazione delle tariffe e raccordata, con il bonus sociale definito da ARERA. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Nel 2024 le riduzioni sono articolate nel seguente modo:
-RIDUZIONE DEL 100%
ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;
ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;
-RIDUZIONE DEL 50%
ISEE inferiore a Euro 9.000,00
ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2023 fruisca della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;
Interventi per favorire l’insediamento di nuovi residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima
Con la delibera di approvazione delle tariffe può essere stabilita un’agevolazione, nella misura massima del 15% della quota variabile, per le utenze domestiche dei nuovi residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, delimitato dagli appositi segnali stradali posti in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo. Nel 2024 la riduzione è stata fissata nella misura massima.
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione per stagionalità:
Alle utenze non domestiche è concessa una riduzione del 40% sulla parte fissa e variabile della tariffa per stagionalità riconosciuta con almeno cinque mesi continuativi di chiusura. L’agevolazione deve essere richiesta e documentata. La chiusura per stagionalità è riconosciuta anche se l’attività è riattivata nel periodo dal 21 dicembre al 7 gennaio e nella settimana dal lunedì precedente al martedì successivo la Pasqua, sempreché la somma dei periodi di chiusura escluse le festività indicate, raggiunga almeno 5 mesi senza ulteriori interruzioni.
Riduzione per auto smaltimento dei rifiuti assimilati:
La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata da un’impresa a ciò abilitata, corroborata anche dalla presentazione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo e la produzione potenziale massima prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l’attività, espressa dal coefficiente Kd.
Riduzioni per specifiche attività:
La tariffa relativa alle aree di campeggio sarà applicata sul 50% della superficie complessiva in considerazione dell’ampiezza delle aree che per legge sono a disposizione degli utenti.
La tariffa sarà applicata con una riduzione del 50% per le scuole e gli istituti di istruzione.
La tariffa per le utenze non domestiche relativa ai banchi di vendita e/o somministrazione all’aperto e alle occupazioni di suolo pubblico, sia componente fissa che variabile, è ridotta a 1/3;
La tariffa relativa alle aree scoperte ad uso fieristico, sarà applicata nella misura del 50% in considerazione della ridotta utilizzazione delle aree adibite a manifestazioni di carattere sporadico;
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
Scadenze dei versamenti
Il pagamento della TARI, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento comunale, deve essere effettuato in 4 rate per anno d’imposta entro l’ultimo giorno feriale disponibile dei mesi di MAGGIO – AGOSTO – OTTOBRE – DICEMBRE.
Le prime tre rate sono di acconto e di identico importo, pari ad un quarto della somma dovuta a titolo di TARI l’anno precedente, arrotondata per difetto, senza indicazione di cifre decimali.
I contribuenti possono versare in un’unica soluzione le rate di acconto entro l’ultimo giorno feriale disponibile di Luglio.
La rata di dicembre è versata a conguaglio quale differenza tra l’importo versato in acconto e quello dovuto in base alla tariffa approvata nell’anno.
La delibera di Consiglio Comunale con la quale sono approvate le tariffe annuali, in situazioni contingenti, adeguatamente motivate, può stabilire un diverso numero di rate e relative scadenze.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
INFORMAZIONI SU COME SEGNALARE ERRORI.
Nel caso in cui dall’avviso inviato fosse riscontrato un qualsiasi errore (ad esempio errore nei : mq imponibili ; riferimenti catastali; categoria d’appartenenza, intestazione dell’avviso ad un contribuente diverso) è possibile contattare l’Ufficio Tributi per la correzione. Considerato che i dati riportati sono ripresi, dalla procedura informatica in uso, dalle dichiarazioni dei contribuenti sono possibili due azioni alternative:
- CASO 1 l’errore è stato effettuato al momento dell’inserimento dei dati ripresi dalla dichiarazione del contribuente. In questo caso il contribuente segnala l’errore anche con semplice mail o direttamente in ufficio, negli orari di ricevimento al pubblico. L’Ufficio verifica l’errore e provvede alla correzione e alla nuova emissione dell’avviso di pagamento;
- CASO 2 l’errore è stato commesso in sede di dichiarazione dal contribuente, oppure non è stata presentata una variazione. In questo caso il contribuente sana la situazione compilando e inviando uno dei modelli di dichiarazione allegati.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento ad un comune diverso ad esempio per l’errata indicazione del codice ente sul modello F24:
- CASO 1 l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc). Bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto.
- CASO 2 l'errore di digitazione o compilazione è stato commesso dal contribuente. Lo stesso deve verificare a quale comune è stato eseguito il versamento, riscontrandolo dalla copia del modello F24 oppure accedendo al proprio cassetto fiscale. La ricerca è abbastanza semplice basta un collegamento internet, anche dal telefono, e digitare nel campo di ricerca di un qualsiasi motore di ricerca il codice ente inserito nel modello F24. Il contribuente può chiedere l’assistenza dell’Ufficio Tributi. A seguito di questa verifica, il contribuente chiederà al comune destinatario del pagamento di riversare l’indebito al comune di Campiglia Marittima.
3.1.R Documenti di riscossione online
RICEZIONE DEGLI AVVISI IN MODALITÀ TELEMATICA
È
possibile ricevere gli avvisi di pagamento e le comunicazioni inerenti la TARI in formato elettronico
tramite e-mail comunicando tale scelta a tributi@comune.campigliamarittima.li.it utilizzando
l’apposito modulo disponibile al link https://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina114152_modulistica-tari.html e su questa pagina
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto e il gestore del servizio di spazzamento e lavaggio strade è Sei Toscana -Servizi ecologici integrati Toscana Srl avente sede in Siena alla Via Fontebranda 65, in virtù di contratto sottoscritto il 27 marzo 2013 con ATO Toscana Sud
Per l’invio di informazioni, segnalazione disservizi, reclami con riferimento al servizio di cui sopra può rivolgersi al n. 800127484 o scrivere all’indirizzo mail reclami@seitoscana.it
SPORTELLO AI CITTADINI:
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul tributo è possibile contattare l’Ufficio Tributi all’indirizzo di posta elettronica tributi@comune.campigliamarittima.li.it o alla PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it oppure telefonicamente ai seguenti recapiti: 0565/839316 – 839321 – 839303.
In alternativa l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico presso la Delegazione Comunale di Venturina Terme il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 con accesso libero oppure il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 09.00 alle 12.00 con appuntamento.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
RATEIZZAZIONE AVVISO BONARIO
Art. 8 comma 7 e seguenti del vigente Regolamento TARI
7. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 1:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente.
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
8. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima di 100 euro e la rateizzazione deve essere in ogni caso conclusa entro l’anno solare di riferimento.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento previsto dal precedente comma 1 o riportato nel documento di riscossione.
RATEIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO E MESSA IN MORA
1. La rateizzazione dei pagamenti può essere richiesta dai contribuenti cui sia stato notificato un atto di accertamento o un’ingiunzione di pagamento oppure un avviso di mora dall’ufficio dell’Ente che cura la riscossione dei tributi o dal soggetto cui fosse stata affidata la riscossione coattiva, di importo pari o superiore a Euro 500,00, elevati a Euro 1.000,00 per le persone giuridiche e per i titolari di partita IVA, singolarmente o per più atti. Non è mai possibile concedere la dilazione delle rate relative all’anno in corso. Nel caso in cui l’avviso di mora riguardi gli importi relativi all’anno precedente il numero di rate non potrà mai essere superiore a 4.
2. L’istanza di accesso al beneficio, da presentare prima della scadenza del termine di pagamento, deve contenere:
-
il numero dell’atto o degli atti di riscossione notificati, la data di emissione e di notifica;
- l’importo della rata mensile proposto tenendo conto che non può essere inferiore a Euro 60,00 oltre interessi legali e la dilazione non può superare i 50 mesi;
3. Per i debiti d’importo superiore a € 20.000,00 i contribuenti che versino in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà economica, possono ottenere una dilazione fino a 72 rate. In questo caso l’istanza deve anche giustificare la situazione contingente del contribuente.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio