3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Dal Regolamento IUC in vigore
Art. 15 Riduzioni Tariffarie
1. La riduzione della tariffa è concessa sulla parte variabile in ragione del 50% alla sola categoria degli stabilimenti balneari. 2. Ulteriori riduzione del 40% sulla parte fissa è concessa alla categoria degli stabilimenti balneari che provvedano a proprie cure e spese a conferire i rifiuti differenziati ed indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centri o luoghi individuati dallo stesso. 3. Le riduzioni tariffarie di cui al comma “2” competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni. 4. Ai titolari di concessione di specchi d’acqua attrezzati a campi boe verrà concessa sulla parte variabile della tariffa una riduzione del 50% a condizione che provvedano a proprie cure e spese Città di Capri – Regolamento IUC Capitolo C – TASI Pagina 44 di 51 a conferire i rifiuti differenziati ed indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centri o luoghi individuati dallo stesso.
Art. 16 Altre riduzioni ed esenzioni
1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, uno specifico contributo. 2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi ovvero l’entità del contributo verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente.
Art. 17 – Riduzione per compostaggio domestico
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 20%, a condizione che rispettino le procedure previste nell’apposito disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 415/2008 così come modificato con delibera della Giunta Comunale nr. 330/2012. 2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza. 3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta ovvero fino alla cessazione dell’utenza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Per l'anno 2023 le scadenze della TARI sono state fissate con la Delibera di C.C. nr. 14 del 31.05.2023 in:
Prima rata o rata unica 01 Agosto 2023
Seconda rata 01 Ottobre 2023
Terza rata 01 Dicembre 2023.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
Per l'anno 2024 le scadenze della TARI sono state fissate con la Delibera di C.C. nr. 15 del 23.04.2024 in:
Prima rata o rata unica 01 Agosto 2024
Seconda rata 01 Ottobre 2024
Terza rata 01 Dicembre 2024.