3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Per informazioni e disservizi sulla raccolta differenziata rivolgersi all'Ufficio Ecologia
ecologia@comune.cardanoalcampo.va.it
0331 266240
3.1.D Calendario e orari raccolta
La raccolta porta a porta viene effettuata seguendo il calendario che annualmente viene trasmesso agli utenti.
Eventuali raccolte straordinarie o sospensioni della raccolta causate da eventi imprevedibili saranno indicate sulla home page del Comune di Cardano al Campo.
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA SAN ROCCO
ORARIO DI APERTURA INVERNALI (dal 1° ottobre al 30 aprile)
Lunedì 08.30 – 13.00
Martedì 08.30 – 13.00 14.00 – 18.00
Mercoledì 08.30 – 13.00
Giovedì 08.30 – 13.00 14.00 – 18.00 (riservato alle aziende)
Venerdì 08.30 – 13.00
Sabato 08.30 – 13.00 14.00 – 18.00
ORARIO DI APERTURA ESTIVI (dal 1° maggio al 30 settembre)
Lunedì 08.30 – 12.30
Martedì 08.30 – 12.30 15.00 – 19.00
Mercoledì 08.30 – 12.30 15.00 – 19.00
Giovedì 08.30 – 12.30 15.00 – 19.00 (riservato alle aziende)
Venerdì 08.30 – 12.30 15.00 – 19.00
Sabato 08.30 – 12.30 15.00 – 19.00
Si ricorda che durante tutte le festività previste in calendario, il centro di raccolta rimarrà chiuso
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
In allegato il calendario settimanale di spazzamento stradale meccanizzato. Per tutte le altre strade, suddivise per zone, è previsto passaggio mensile nella giornata di lunedì.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione mq 100 - componenti 3
Ufficio 100 mq
Utenze domestiche
La TARI per le utenze domestiche è composta:
- da una parte fissa, ottenuta
moltiplicando la tariffa al mq corrispondente al numero di occupanti per
i metri quadri complessivi dei locali occupati;
- da una parte variabile, pari alla tariffa di riferimento per il numero di occupanti;
- dalla quota provinciale TEFA, pari al 4% della somma di parte fissa e parte variabile.
Dal 2023 il numero degli occupanti per le utenze non domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico o, per le nuove utenze, alla data di apertura, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successive.
Utenze non domestiche
La TARI per le utenze non domestiche è composta:
- da una parte fissa, ottenuta
moltiplicando la tariffa al mq (parte fissa) corrispondente alla
categoria per i metri quadri complessivi dei locali occupati;
- da una parte variabile, ottenuta
moltiplicando la tariffa al mq (parte variabile) corrispondente alla
categoria per i metri quadri complessivi dei locali occupati;
- dalla quota provinciale TEFA, pari al 4% della somma di parte fissa e parte variabile.
Dal 2023, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il calcolo Tari è effettuato a giorni.
L'iscrizione a ruolo della TARI non avviene automaticamente ma è obbligo del contribuente, pena l'emissione di avvisi di accertamento con sanzioni ed interessi, presentare denuncia dei dati.
Si informa altresì che anche in caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ( ad esempio a seguito di emigrazione in altro comune, cambio di abitazione all'interno del territorio comunale, vendita immobile ecc) deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Tributi la relativa denuncia di cessazione.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
TASSA RIFIUTI ANNO 2024
1° rata: scadenza 30 settembre 2024
2° rata: scadenza 31 marzo 2025
Rata unica: scadenza 30 settembre 2024
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione tari entro i termini previsti dalla normativa (entro 90 giorni solari dalla data di variazione, di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo) si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50.
Nel caso di infedele dichiarazione (esempio errata metratura, numero componenti o categoria utenza non domestica) si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50.
Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura parti al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nel caso vengano riscontrati errori o imprecisioni, si prega di contattare l'Ufficio Tributi:
email = tributi@comune.cardanoalcampo.va.it
Pec = protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
Telefono = 0331 266225 / 266226
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 32 Regolamento comunale Tari - Modalità per ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate (la maggiorazione è facoltativa):
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale delle entrate per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.