3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Per reclami sul servizio di raccolta rifiuti contattare Silea ai recapiti sopra indicati.
Per reclami sul calcolo e/o pagamento della Tassa sui rifiuti contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Carenno ai recapiti sopra indicati.
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
NON SONO PREVISTI SERVIZI DI PULIZIA STRADE PER IL CORRENTE MESE.
- (DALLE ORE 07:00 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE, VERRA' EFFETTUATO LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE PRINCIPALI VIE E PIAZZE COMUNALI).
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA CON 3 COMPONENTI - 2024
UTENZA NON DOMESTICA - BAR, CAFFE' PASTICCERIA - 2024
Il tributo è dovuto:
- da chiunque possieda, occupi o detenga (a qualsiasi titolo) locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;
- con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- solo dal proprietario in caso di utilizzo temporaneo (non superiore a 6 mesi).
A tal fine l’interessato deve presentare denuncia, utilizzando modello predisposto dall'ente disponibile al punto 3.1.q, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
ESEMPIO DI CALCOLO 2023
Tariffe utenze domestiche
La tariffa delle utenze domestiche è composta da:
- una parte fissa che va moltiplicata per la superficie dell'immobile;
- una parte variabile determinata in relazione al numero di occupanti.
Il numero di occupanti per i contribuenti residenti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. L'importo totale annuo da versare si calcola moltiplicando la tariffe relativa alla quota fissa per i metri quadri dell'abitazione. Al prodotto così ottenuto va sommato l'importo della corrispondente quota variabile. Dovrà inoltre essere aggiunta l'addizionale provinciale pari al 5% del tributo dovuto.
Tariffe utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (uffici, negozi, magazzini, industrie, ristoranti, alberghi, ecc...).
La tariffa TARI è composta:
- da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota fissa differenziate per tipologia di attività svolta;
- da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relativa alla quota variabile differenziate per tipologia di attività svolta.
Dovrà inoltre essere aggiunta l'addizionale provinciale(TEFA) pari al 5% del tributo dovuto.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Il Comune invia ai contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti relativa all'anno 2023 con allegato i modelli F24 per il pagamento.
Gli importi relativi alle annualità precedenti il 2023 erano pagabili utilizzando il modello F24 allegato all'invito di pagamento.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata (acconto)
2° rata (saldo)
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, contenente l’intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, senza aggiunta di sanzioni e interessi. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia avvenuto, viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.
Nell'avviso di accertamento esecutivo sarà applicata la sanzione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, in misura pari al 30% dell’importo non versato. Sulle somme dovute sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, a norma dell'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006 e dei vigenti Regolamenti Comunali.
In caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza degli elementi utilizzati per effettuare il calcolo indicati nell'invito di pagamento ed eventualmente a presentare sulla base di nuovi e/o diversi elementi, apposita dichiarazione redatta sui modelli messi a disposizione dell'Ente.
Per i modelli di dichiarazione di inizio, variazione e cessazione si rimanda al punto 3.1.y
Per i recapiti si rimanda al punto 3 1.b
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Dal 1° gennaio 2023, in ottemperanza alle disposizioni ARERA, Silea ha attivato un numero verde 800 694 510 dedicato al pronto intervento, raggiungibile 24 ore su 24 sia da rete fissa che da rete mobile.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DICHIARAZIONE TARI
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali(solo se necessario);
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e/o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.