Trasparenza Rifiuti Casatenovo
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Casatenovo

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Trasparenza Rifiuti Casatenovo
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade



Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Chiamare numero verde del Gestore SILEA SPA : 800004590




Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione


PER INFORMAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO ECOLOGIA DEL COMUNE DI CASATENOVO


Tel: 039-9235220

email: servizio.ecologia@comune.casatenovo.lc.it



Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta


nessuna previsione in merito a Informazioni  a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto


PER INFORMAZIONI CONTATTARE UFFICIO ECOLOGIA 0339-9235220

EMAIL: servizio.ecologia@comune.casatenovo.lc.it

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
per l'anno 2022 la percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 85%
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

PER INFORMAZIONI:


Silea SPA

Via L. Vassena, 6
23868 Valmadrera LC

Comune di Casatenovo

0399235220

email: servizio.llpp@comune.casatenovo.lc.it

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
CALCOLO TARI UTENZA DOMESTICA 3 COMPONENTI - TARIFFE 2024
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 148,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,44
Tariffa variabile: € 97,18
Quota fissa: € 0,44 * 100 * (365/365) = € 44,00
Quota variabile: € 97,18 * (365/365) = € 97,18
Totale imposta: € 44,00 + € 97,18 = € 141,18
Totale: € 141,18 + 5 % = € 148,24
Totale arrotondato: € 148,00
BAR - PASTICCERIA - TARIFFE 2024
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 523,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 4,9
Tariffa variabile: € 7,76
Quota fissa: € 4,90 * 100 * (365/365) = € 490,00
Quota variabile: € 7,76 * (365/365) = € 7,76
Totale imposta: € 490,00 + € 7,76 = € 497,76
Totale: € 497,76 + 5 % = € 522,65
Totale arrotondato: € 523,00
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 6.040,24 t
Cluster: Comuni con medio-alto livello di benessere e attrazione economica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est - € 1,4152
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 78,25%
Fattori di contesto del comune: € 14,3754199137768
Economie e diseconomie di scala: € 0,22005
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 18,55 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste


Dal Regolamento Tari anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021, modificato successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2023




                                                                     TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art. 23. Riduzioni per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1.      La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

 

Art. 24. Riduzioni per fuori zona.

1.      Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40% della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l’esterno dell’insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

 

Art. 25. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1.      Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

2.      COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 gennaio, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 

Art. 26. Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

1.      Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2.      Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3.      La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd - medio) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile. 

4.      La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5.      La riduzione fruibile, quindi non superiore al 70% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all’attività esercitata, secondo la formula Rid (%) = Qavv/[Sup * (Kd medio)], dove:

·      Rid (%) = coefficiente di riduzione, ossia % rifiuto recuperato sul totale atteso dal Comune fino ad un massimo del 70%;

·      Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo;

·      Sup = superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo;

·      (Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 (Kd) nord Italia – medi indicati nella tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestato soggetto che effettua l’attività di recupero), l’avvenuto effettivo recupero dei rifiuti.

6.      Per la finalità di cui al presente articolo, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall’art. 26-ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta per intero.

 

Art. 26-Bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani

1.      Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
2.      Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall’art. 26-ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3.      La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune  (Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia) e al Gestore del servizio rifiuti entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
4.      Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre a quanto indicato al successivo art 26 ter, deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo.  L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
5.      Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
 

Art. 26-ter. Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1.      Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.

2.      La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)      i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

b)      il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c)      i dati identificativi dell’utenza: indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

d)      i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e)      i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f)       i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3.     Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio competente alla gestione del tributo comunica l’esito della verifica all’utente.

 

Art. 27. Agevolazioni

1.      Sono esenti dalla Tari i locali o le aree scoperte direttamente possedute, occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Casatenovo.

2.      La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 20,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell’anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare oggetto di tassazione.

3.      Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla parte variabile del:

a)      60% per i locali a disposizione:

- della Casa di Riposo;

- Inrca (Istituto Nazionale riposo cura per anziani);

- ospedali;

- degli istituti religiosi;

b)      60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;

c)      30% locali destinati all’uso della comunità parrocchiale.

4.      L’entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

 

Art. 28. Cumulo di riduzioni

1.      Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una) riduzione, scelta tra quella più favorevole.




 

 


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PAGAMENTO TARI EFFETTUATO MEDIANTE MODELLO F24 DIRETTAMENTE SPEDITO A CASA DA CONCESSIONARIA CRESET SPA


SCADENZA PAGAMENTO TARI 2022


1° RATA ENTRO IL 02-12-2022

2° RATA ENTRO IL 31-01-2023

RATA UNICA ENTRO IL 02-12-2022

per ulteriori informazioni contattare Ufficio Tributi:


0399235205-250-203

email: servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
04/12/2024
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
04/12/2024
50,00%
2° rata
31/01/2025
50,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Casatenovo 039-9235205-250-203
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile
Contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Casatenovo 0399235205-250-203
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione



Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
E' possibile avere tramite posta elettronica ordinaria o certificata copia dell'avviso di pagamento TARI contattando l'ufficio tributi del Comune di Casatenovo 0399235205-250-203


Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Casatenovo è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.