3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Tutti i procedimenti e le richieste di informazioni inerenti
la gestione della TA.RI. (TASSA RIFIUTI – Tributo diretto alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), dovranno essere rivolte
agli sportelli di Publiservizi S.r.l. che ha assunto la gestione del Servizio
per conto del Comune di Caserta (orari e contatti alla sezione seguente).
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Sportello del Contribuente:
- Numero Verde: 800 222 121
- servizio attivo dal lunedì al venerdì: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
- Orari accesso al pubblico:
(previa prenotazione online ai siti www.fiscolocale.it o www.publiservizi.net):
Sede di Via Sant'Antonio da Padova nr.18
- dal lunedì al venerdì: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30
- sabato: 09:00 - 12:30
Sede di Viale Lamberti fab. A/3
- dal lunedì al venerdì: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30
3.1.C Modulistica e reclami
Il contribuente dovrà inoltrare i moduli specifici (allegati in basso) ad entrambe le seguenti caselle postali:
3.1.D Calendario e orari raccolta
RACCOLTA DIFFERENZIATA (dalle 20:00 alle 22:00)
Per la richiesta dei contenitori di raccolta / pannolini - pannoloni / olii esausti, il contribuente dovrà inviare il modulo specifico (allegati in basso) ad entrambe le seguenti caselle postali:
Dal mese di Febbraio 2023 è attiva la raccolta domiciliare del verde con obbligo di prenotazione.
Il servizio di ritiro a domicilio va prenotato tramite il numero 0823 42 26 43 oppure dal n. verde 800 135 221
– Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00-13:00 e dalle 14:00-16:30
E’ necessario conferire i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde dalle ore 20:00 della sera precedente al ritiro, previa prenotazione.
RICORDA CHE i rifiuti derivanti da sfalci e potature NON DEVONO ESSERE CONFERITI con la frazione umida.
SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI: PREVIA PRENOTAZIONE AI NUMERI E SECONDO LE MODALITA' SOPRAINDICATE.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CRC - VIA CAPPUCCINI
CRC - VIA TALAMONTI
CRC - VIA SCIALLA
Il comune di Caserta è dotato di n.3 Centri di Raccolta Comunali (CRC, anche detti "isole ecologiche"), realizzati nel rispetto del DM 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato ed ubicati in:
a) Via Cappuccini;
b) Via Talamonti,
c) via Scialla (già Viale Lincoln II tratto).
Solo i residenti nella città di Caserta possono portare i propri materiali ai Centri di Raccolta direttamente esibendo il documento di riconoscimento o attestazione di iscrizione a ruolo. L’utente che conferisce deve registrarsi all’operatore che, oltre alle generalità, deve annotare su registro la quantità di massima e la tipologia di rifiuto conferito. Tale operazione è indispensabile per consentire la compilazione dei bilanci di massa dei materiali in ingresso ed in uscita dai CCR.
I contribuenti potranno accedere ai CRC ai seguenti orari:
- dal lunedì al sabato: 8:00 - 13:00
- martedì, giovedì e sabato: 15:00 - 18:00
In allegato, in basso:
- elenco delle tipologie di rifiuti conferibili per ciascun CRC, con relativa mappa;
- guida della classificazione e relativa simbologia in base al tipo di rifiuto.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
Dati forniti dall'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti In Campania per l'anno 2021 sul comune di Caserta (Ambito Territoriale Ottimale):
- Kg di rifiuti differenziati (RDi): 226.637.376
- Kg di compostaggio domestico: 1.631.276
- Kg di rifiuti non differenziati (RUind): 200.193.991
- Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind): 428.462.643
- Produzione di rifiuti pro capite annua in Kg: 476
- % RD: 53,28%
- % Tasso di riciclaggio: 41,10%
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
PULIZIA STRADALE
- Spazzamento manuale: tutti i giorni dalle 06:00 alle 12:20
- Spazzamento meccanizzato: tutti i giorni dalle 06:00 alle 12:20
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
In riferimento al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI, si riportano le casistiche in cui è prevista una riduzione tariffaria:
Art.13 - Utenze domestiche
1. In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 659 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta in ragione delle sotto riportate misure percentuali a fronte delle seguenti fattispecie:
a) 30%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico abitati da unico occupante, che risulti ivi residente anagraficamente con nucleo familiare monocostituito, in caso di superficie occupata maggiore di mq 40 ( in caso di tariffa monomia, rapportata alla sola superficie dei locali);
15%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico abitati da unico occupante, che risulti ivi residente anagraficamente con nucleo familiare monocostituito, in caso di superficie occupata maggiore di mq 40 (in caso di tariffa binomia, già determinata e commisurata anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare residente o comunque detentore/occupante dell’utenza e non solo alla superficie dei locali);
b) 20%, nell’ipotesi di abitazioni e relative pertinenze tassabili non occupate e tenute a disposizione (quindi non locate e non date in comodato d’uso), per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo comunque effettuato dal proprietario detentore;
c) 30%, nell’ipotesi di abitazioni e relative pertinenze tassabili di nucleo familiare che risieda o possa dimostrare di dimorare per almeno 6 mesi all’anno all’estero;
2. In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta in ragione delle sotto riportate misure percentuali a fronte delle seguenti ulteriori casistiche:
a) 15%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico costituiti da abitazioni di categoria catastale A3- A4-A5-A6, e loro pertinenze, di superficie complessiva pari o inferiore a mq 80, occupati da nuclei familiari che all’anagrafe risultino composti da sole due persone, entrambe residenti presso i locali medesimi;
b) 50%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico costituiti da abitazioni e loro pertinenze, occupati da nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 6.500, comprovato da idonea certificazione ISEE relativa all’ultimo anno fiscale utile al momento della presentazione della domanda di riduzione;
c) 15%, nell’ipotesi di comprovati interventi realizzati per la minore produzione di rifiuti , quali ad esempio la installazione di compostiere, il cui acquisto e la cui messa in opera siano stati posti in essere entro 2 anni antecedenti dalla richiesta; tali interventi saranno verificati e attestati annualmente dal settore ambiente del comune.
3. In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono esentate dal versamento della Tari le seguenti fattispecie :
a) Utenze domestiche costituite da abitazioni censite in categoria catastale diversa da A1, A2, A7, A8, A9, A11 e loro pertinenze occupate da nuclei familiari privi di reddito come da certificazione ISEE relativa all’ultimo anno fiscale utile al momento della presentazione della domanda di esenzione;
b) Utenze domestiche costituite da abitazioni censite in categoria catastale A5 o A6 di 1,5 vani e relative pertinenze;
c) Utenze domestiche costituite da abitazioni e relative pertinenze di superficie complessiva pari o inferiore a mq 50 utilizzate da persona ultrasessantacinquenne sola o in nucleo familiare con altro soggetto ultrasessantacinquenne, il cui reddito annuo sia pari o inferiore alla pensione sociale, a condizione che siano eventualmente proprietari dei soli locali di cui sopra.
Art. 14 - Utenze non domestiche:
comma 5:
In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie per le seguenti casistiche d’uso :
a) 15%, nell’ipotesi di comprovati interventi realizzati per la minore produzione di rifiuti, quali ad esempio la installazione di compostiere*, il cui acquisto e la cui messa in opera siano stati posti in essere entro i 2 anni antecedenti dalla richiesta;
b) 30%, nell’ipotesi di locali ed aree adibiti ad uso non domestico occupati o detenuti ad uso stagionale, o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque superiore complessivamente a mesi 6 durante l’anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
c) 20%, nell’ipotesi di locali ed aree adibiti ad uso non domestico situati in zone precluse al traffico a causa dell’effettuazione di opere pubbliche che si protraggano per un periodo di tempo superiore a 6 mesi nell’anno solare;
d) 50%, per utenze non domestiche costituite da musei pubblici e privati che stipulino con l’ente creditore protocolli di intesa finalizzati alla fruibilità delle aree museali da parte dei cittadini residenti nel comune a condizioni di maggior favore.
* = i contribuenti troveranno il modulo per la richiesta di compostiera tra gli allegati riportati nei riquadri verdi in basso. L'istanza di riduzione specifica per questa casistica dovrà essere consegnata:
-
All'ufficio Ecologia (comune di Caserta) entro il 31 dicembre 2022;
-
Presso lo Sportello del Contribuente entro il 28 febbraio 2023.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
5° rata
Unica
In riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale 105/2022 “Tariffe Tassa Rifiuti – TARI 2022 e Modulazione scadenze”.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In riferimento al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI:
art.24:
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato;
per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In riferimento al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI:
artt.26-27:
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso per somme inferiori a € 10,00 per ciascun anno d’imposta.
3. Sulle somme rimborsate sono computati gli interessi nella misura prevista dall’articolo 25 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
4. In materia di rimborsi e regolazioni contabili relative a fattispecie quali, a titolo esemplificativo, versamenti a ente locale incompetente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 e l’art. 1 comma 4 del D.L. nr. 16 del 6 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 68 del 2 maggio 2014, nonché il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 unitamente alle relative circolari esplicative nr. 1/DF del 14/04/2016 e nr. 3/DF del 21/06/2016 emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto compatibili.
1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Concessionario dei Servizi di Gestione e Riscossione Publiservizi S.r.l., disponibile presso i punti di contatto con l’utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi dell’utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
Art.30:
1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell’utente, l’Ente procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso:
a) detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all’Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell’Ente di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell’Articolo 29 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
CENTRALINO ISVEC:
800 135 221
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
In riferimento al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI:
Art. 29 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
1. L’ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 22 agli utenti che ne facciano richiesta al soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza:
a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione emesso in accoglimento della richiesta di ulteriore rateizzo formulata dall’utente avente diritto dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
3. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione al tasso legale pro tempore vigente
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni sia superato a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.