3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
I reclami e qualsiasi richiesta di informazione possono essere effettuati in carta semplice con indicato il nome, cognome , codice fiscale, recapito telefonico e motivo del reclamo, debitamente firmato e corredato della fotocopia della documento d'identità. Potrà essere inoltrato:
1) a mano direttamente all'ufficio protocollo del comune
2) inviato per e-mail tramite pec all'indirizzo:protocollo@pec.comune.castelcastagna.it,
3) tramite raccomandata AR all'indirizzo COMUNE DI CASTEL CASTAGNA - UFFICIO TRIBUTI - VIA G. MATTEOTTI 1 - 64030 CASTEL CASTAGNA (TE)
3.1.D Calendario e orari raccolta
La raccolta indifferenziata viene effettuata tutti i lunedì dalle 8 alle 14
I rifiuti differenziati di carta, vetro e plastica vengono conferiti in apposite campane dislocate in ogni frazione del paese
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
I rifiuti devono essere gettati negli appositi cassonetti utilizzati per la raccolta stradale
Consigli utili per la raccolta dell’indifferenziato
E' buona regola riporre i rifiuti in sacchetti ben chiusi prima di conferirli nei cassonetti. Se si hanno dei dubbi rispetto alle caratteristiche di un rifiuto si prega di contattare il Comune al numero 0861/697250
L’emergenza epidemiologica da SARS – COV2 (CORONAVIRUS), che sta interessando l’intero territorio nazionale, impone doverose modifiche temporanee al conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata. A scopo cautelativo, FAZZOLETTI, ROTOLI DI CARTA, MASCHERINE E GUANTI MONOUSO eventualmente utilizzati, DOVRANNO ESSERE SMALTITI NEI RIFIUTI “INDIFFERENZIATI. Al fine di tutelare il personale addetto alla raccolta, si raccomanda di CHIUDERE i sacchetti con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo o lacci.
Lo sapevate che?
Quando ci fermiamo e decidiamo di gettare il contenuto del posacenere della nostra auto sul ciglio della strada dovremmo pensare a questo semplice dato: una sigaretta senza filtro ci mette tre mesi a decomporsi, con il filtro due anni. Dovremmo pensarci anche quando siamo in spiaggia: si parla di 12 milioni di mozziconi sulle spiagge italiane.
L'uso sempre più frequente delle lavanderie ha fatto sì che le nostre case siano invase da sottili attaccapanni di metallo. Oltre al riutilizzo casalingo, l'attaccapanni può essere riconsegnato a molte lavanderie di provenienza o consegnato alle stazioni ecologiche nel cassone dei metalli.
Solo la Bic vende ogni giorno in 160 paesi 22 milioni di "prodotti da scrittura" (biro, pennarelli). Comodi, ma "usa e getta".
In Italia si consumano 1.300.000 cartoni per la pizza ogni giorno. Gettateli nel contenitore della carta e, quando sono sporchi, nell'indifferenziato.
Il piatto rotto non si ricicla, ma soprattutto non si getta nel contenitore del vetro. La ceramica ha infatti un punto di fusione superiore a quello del vetro e può dare grossi problemi alle vetrerie. Basta una piccola quantità di ceramica per rovinare un'intera partita di vetro riciclato.
La cialda in plastica per il caffè è una delle ultime arrivate tra i rifiuti non riciclabili.
La gomma da masticare non è un rifiuto riciclabile, ma non è nemmeno un rifiuto da prendere alla leggera. Gettarlo per terra o in un prato significa regalare all'ambiente un rifiuto che impiega almeno cinque anni a sparire.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

ABITAZIONE USO DOMESTICO UN COMPONENTE
L'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
-“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
- “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;
L'ARERA con del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); ai fini della determinazione delle componenti di costo in cui sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi di gestione, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;
Nelle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 si spiega che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”. Come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può tuttavia commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune pertanto moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
LA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E' DATA DALLA SOMMA DI UNA QUOTA FISSA CHE E' INDIVIDUATA IN BASE AL NUMERO DI PERSONE CHE ABITANO NELL'IMMOBILE E DI UNA QUOTA VARIABILE DETERMINATA DAL PRODOTTO DI UNA SPECIFICA TARIFFA PER I MQ.
LA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E' DATA DALLA SOMMA DI UNA TARIFFA (INDICATA COME FISSA) PER I MQ. E UNA TARIFFA (INDICATA COME VARIABILE) PER I MQ.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
CALCOLO PARTICOLARE DELLE TARIFFE (ai sensi del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 30/04/2016)
Non vengono considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
- - gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- - gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all’estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- - i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all’estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato
ESENZIONI:
Sono esentati dal pagamento del tributo (ai sensi del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 30/04/2016):
a) - I locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) - I locali e le aree occupati e detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
c) - Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità –servizi sociali;
d) - Le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’INPS
Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità;
RIDUZIONI
- Ai sensi dell’art.1 comma 658 L.147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione non superiore al 25% da stabilire in sede di approvazione delle tariffe. Nel 2020 la riduzione per compostaggio domestico è stata deliberata pari al 15%
- Il comune ha deliberato la riduzione del 35% per le abitazioni fuori dai centri di raccolta
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione. Ed è in continua evoluzione, con nuovi servizi
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno andare su PagoPA – termine prorogato dal decreto Semplificazioni rispetto al 30 giugno 2020 (già proroga sul 31 dicembre 2019, che a sua volta era proroga sulla prima data, dicembre 2018).
Cos’è PagoPA e come funziona
PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc…) ed effettuarli nella massima sicurezza.
PagoPa non è, quindi, un sito dove pagare, ma una modalità standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente verso il quale occorre effettuare un pagamento (il sito del
Comune per pagare la retta dell’asilo o quello dell’Ateneo per le tasse universitarie), sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o pagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di pagamento quali Bancomat Pay o Satispay.
Attenzione, però. Quando una persona deve fare un pagamento a favore di un Ente, avrà a disposizione tutti questi strumenti solo se quell’Ente ha aderito al sistema PagoPA. Ad oggi solo una minoranza di PA è a bordo a tutti gli effetti su PagoPA almeno con un servizio (e l’obiettivo sarebbe essere a bordo con tutti i pagamenti).
Allo stesso modo, se si rivolge alla propria banca, troverà servizi di pagamento dedicati solo se questa ha aderito a PagoPA.
Il sistema è identificato dal logo pagoPA, creato proprio per riconoscere i soggetti aderenti che offrono i servizi di pagamento secondo gli standard e le regole di pagoPA, uniformi a livello nazionale.
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO SI PUO' PROCEDERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO. ( SI ALLEGANO LE MODALITA' DI CALCOLO IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE)
I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica
Ai sensi del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 30/04/2016 e’ prevista una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro per omessa presentazione della dichiarazione o per infedele dichiarazione
E’ prevista una sanzione pari al 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto in caso di accertamento della violazione
3.1.Q Segnalazioni errori importi
OGNI SEGNALAZIONE DI ERRORE PUO' ESSERE EFFETTUATA TELEFONICAMENTE ALL'UFFICIO TRIBUTI IL LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' MATTINA DALLE 9:00 ALLE 14:00 AL NUMERO: TEL. 0861/697250
Le segnalazioni possono essere altresì effettuate in carta semplice con indicato il nome, cognome , codice fiscale, recapito telefonico e contenuto della segnalazione, debitamente firmate e corredate della fotocopia del documento d'identità. Potranno essere inoltrate:
1) a mano direttamente all'ufficio protocollo del comune
2) inviate per e-mail tramite pec all'indirizzo:protocollo@pec.comune.castelcastagna.it,
3) tramite raccomandata AR all'indirizzo COMUNE DI CASTEL CASTAGNA - UFFICIO TRIBUTI - VIA G. MATTEOTTI 1 - 64030 CASTEL CASTAGNA (TE)