Trasparenza Rifiuti Castellina in Chianti
Trasparenza Rifiuti Castellina in Chianti

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Castellina in Chianti

Logo Anutel

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Castellina in Chianti

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Trasparenza Rifiuti Castellina in Chianti
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione


TIPO DI MATERIALE COLORE DEL CONTENITORE MODALITA' DI CONFERIMENTO
CARTA E CARTONE Cassonetto con coperchio blu Sfuso o in sacchi di carta
ORGANICO Cassonetto con coperchio marrone In sacchetti biodegradabili ben chiusi
MULTIMATERIALE Campana verde Imballaggi sfusi e vuoti
INDIFFERENZIATO Cassonetto con calotta volumentrica In sacchetti ben chiusi del volume massimo di 22 litri

La raccolta è stradale con contenitori ad accesso controllato. 


Raccolta olio alimentare esausto

L'olio alimentare esausto (quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo) può essere conferito, oltre che al centro di raccolta, anche nell'apposito punto di raccolta che si trova nell'area della Casa dell'Acqua, all'incrocio tra via Martiri di Montemaggio e la Strada Provinciale, 51. Per dotarsi della tessera (tramite la quale poter ritirare il bidoncino giallo per il conferimento dell'olio) è possibile rivolgersi all'ufficio della Polizia Municipale del comune di Castellina oppure chiamare il numero verde Eco.Energia 800 589 786.

 

Eco-compattatore

E' possibile conferire gli imballaggi in plastica (come bottiglie in PET e flaconi HDPE) e le lattine di alluminio all'interno degli eco-compattatori che funzionano con la 6Card che si trovano in via Piero Nenni, accanto alla Casina dell'Acqua.



Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Centro di Raccolta di Castellina in Chianti
Struttura attrezzata per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti, conferiti in modo differenziato da parte di privati cittadini in modo gratuito. I rifiuti conferibili sono quelli di cui alla DGC n° 01/2017, specificati nel corpo dell'atto.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

Ai sensi all’articolo 5 del TQRIF l'Ente Territorialmente Competente approva per ogni singola gestione una carta della qualità del servizio integrato di gestione rifiuti urbani, con obbligo di pubblicazione da parte del Comune a partire dal 01/01/2023.

La Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (o più semplicemente “Carta”) è il documento attraverso cui SEI Toscana e l’Amministrazione Comunale, in qualità di erogatori del servizio integrato, sanciscono il proprio impegno ad assicurare ai cittadini-utenti un determinato livello di qualità delle prestazioni erogate, in modo da garantire la chiarezza del rapporto e il miglioramento continuo del servizio. La Carta è anche uno strumento di comunicazione, che intende migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione degli utenti destinatari dei servizi, che da attori passivi dei servizi medesimi ne diventano parte attiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e specificati dalla Carta stessa e dai Regolamenti comunali. Questo documento è anche quindi uno strumento di controllo nelle mani dei cittadini e una finestra di dialogo fra l’Amministrazione Pubblica, il gestore dei Servizi e la comunità servita.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO


VIA
LATO CARTELLO
Via Martiri di Montemaggio - INIZIO SX 

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 

Via Martiri di Montemaggio - FORNO    
DX   

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 

Via Martiri di Montemaggio - PARK
SX

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 

Via Martiri di Montemaggio - ii tratto

(dopo via Berlinguer)

DX  

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 

Via P. Nenni
DX  

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 

Via Pertini - Parcheggio SX

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 

Via Berlinguer - 1° tratto Parcheggi a schiera 

(di fronte al condominio Cappelletti - Viti - 

Cellai - Callaioli ecc. fino alla rampa del garage)

SX

 1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30

Via Berlinguer - 2° tratto Parcheggi a schiera 

(di fronte abitazioni Talluri - Migliorini - Stefanini 

fino al restringimento della carreggiata)

SX

 1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30


Via Berlinguer - 3° tratto Parcheggi a schiera

(parcheggi in linea fino alla Capannina)

SX

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 



CASA DELL'ACQUA


VIA
LATO CARTELLO
Piazzale Casa dell'acqua
SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30


ZONA ARTIGIANALE


VIA LATO CARTELLO

Via dell'Artigianato

Parcheggio Autochianti - Falegnameria Gori

SX

2° e 4° venerdì del mese

6.30-8.30 


Via dell'Artigianato

Parcheggio cabina ENEL

DX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30


CROCE FIORENTINA


VIA LATO CARTELLO

Via di Croce Fiorentina 

1° Parcheggio

SX

2° e 4° venerdì del mese

9.30- 11.00

Via di Croce Fiorentina 

2° Parcheggio (di fronte al dentista)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

9.30 - 11.00

Via di Croce Fiorentina 

2° Parcheggio (di fronte al dentista)

DX

2° e 4° venerdì del mese

9.30- 11.00

Via di Croce Fiorentina 

3° Parcheggio (di fronte abitazione Borghi)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

9.30 - 11.00

Via di Croce Fiorentina 

3° Parcheggio (di fronte abitazione Borghi)

DX

2° e 4° venerdì del mese

9.30- 11.00


PARCHEGGIO CAMPER 


VIA LATO CARTELLO

Via Chiantigiana

(esclusivamente parcheggio auto)

DX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

9.00 - 10.30


VIA VAL D'ELSA


VIA LATO CARTELLO

Via Val d'Elsa

(inizio)

DX

2° e 4° venerdì del mese

9.00- 10.30

Via Val d'Elsa ripetizione dopo accesso

abitazione Cucini

DX

2° e 4° venerdì del mese

9.00- 10.30


VIA FIORENTINA


VIA LATO CARTELLO

Via Fiorentina 

inizio parcheggio sotto al muro

DX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

9.00 - 10.30


CENTRO


VIA LATO CARTELLO

Via Trento e Trieste

(all'inizio)

DX

2° e 4° venerdì del mese

7.30- 9.30

Via Trento e Trieste

(all'inizio)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

7.30 - 9.30

Via Trento e Trieste

(ripetizione dopo via del Cantinone)

DX

2° e 4° venerdì del mese

7.30- 9.30

Via Trento e Trieste

all'inizio(ripetizione dopo via del Cantinone)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

7.30 - 9.30

Via del Cantinone 

(Parcheggio Coop)

DX

2° e 4° venerdì del mese

7.30- 9.30

Via del Cantinone 

(Parcheggio Coop)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

7.30 - 9.30

Via delle Mura

(inizio parco Casce)

DX

2° e 4° venerdì del mese

7.30- 9.30

Via delle Mura

(di fronte alla scuola materna)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30

Via IV Novembre

(fino alla caserma)

SX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30

Via IV Novembre

(dopo la caserma)

SX

2° e 4° venerdì del mese

7.30- 9.30

Via IV Novembre

(sotto Casa dei Progetti)

DX

1° - 3 ° e 5° venerdì del mese 

6.30 - 8.30




Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI (2024)
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 281,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,48
Tariffa variabile: € 117,73
Quota fissa: € 1,48 * 100 * (365/365) = € 148,00
Quota variabile: € 117,73 * (365/365) = € 117,73
Totale imposta: € 148,00 + € 117,73 = € 265,73
Totale: € 265,73 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 280,62
Totale arrotondato: € 281,00
ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI (2024)
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 387,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,77
Tariffa variabile: € 189,68
Quota fissa: € 1,77 * 100 * (365/365) = € 177,00
Quota variabile: € 189,68 * (365/365) = € 189,68
Totale imposta: € 177,00 + € 189,68 = € 366,68
Totale: € 366,68 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 386,61
Totale arrotondato: € 387,00
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 395,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,23
Tariffa variabile: € 1,52
Quota fissa: € 2,23 * 100 * (365/365) = € 223,00
Quota variabile: € 1,52 * 100 * (365/365) = € 152,00
Totale imposta: € 223,00 + € 152,00 = € 375,00
Totale: € 375,00 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 395,35
Totale arrotondato: € 395,00
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 420,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,42
Tariffa variabile: € 1,56
Quota fissa: € 2,42 * 100 * (365/365) = € 242,00
Quota variabile: € 1,56 * 100 * (365/365) = € 156,00
Totale imposta: € 242,00 + € 156,00 = € 398,00
Totale: € 398,00 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 419,50
Totale arrotondato: € 420,00


Il tributo è calcolato in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla eventuale tipologia di attività svolta sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999.

Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica e non domestica così composte:

per le utenze domestiche : una parte fissa riferita ai metri quadrati dell'immobile ed al numero dei componenti del nucleo familiare e da una parte variabile, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare come risultanti dagli archivi tributari ed anagrafici del Comune

UTENZA DOMESTICA =    Quota fissa unitaria (secondo il n° dei componenti) x Mq   +    Quota variabile (secondo il n° dei componenti)

per le utenze non domestiche : una parte fissa ed una parte variabile, che tiene conto della superficie dell'immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata

UTENZA NON DOMESTICA = (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq

La quota fissa è finalizzata alla copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti, la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La TARI 2024 è calcolata sulla base delle tariffe stabilite dal Comune con Delibera C.C. n. 33 del 28.06.2024

Alla tariffa TARI è inoltre sommato:

 il Tributo provinciale (TEFA) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 pari al 5 % della TARI comunale.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.694,30 t
Cluster: Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno montano - € 47,4288
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 63,61%
Fattori di contesto del comune: € 57,526217067387
Economie e diseconomie di scala: € 0,69193
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 5
Impianti di trattamento meccanico biologico: 14
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 33,49 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 10,93 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 15,15 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 36,85 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

ESTRATTO REGOLAMENTO TARI VIGENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)

ART 26

Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella misura del 30% della parte fissa e della parte variabile, alle abitazioni detenute da nuclei familiari composti da ultra sessantacinquenni titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall’INPS.

2. L’Amministrazione può prevedere agevolazioni o riduzioni della tariffa per i nuclei familiari che si trovano in condizioni di accertato disagio economico sulla base dell’ISEE debitamente certificato dai Servizi Sociali.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo e di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa

ART 27

Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l’utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile, al netto delle eventuali superfici detassate.

ART 28

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La richiesta assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione ossia dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite sportello on line. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line.


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento - on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
14/04/2024
50,00%
2° rata
14/11/2024
50,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


ESTRATTO REGOLAMENTO TARI VIGENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)

ART 31

Attività di controllo ed accertamento, sanzioni e dilazioni di pagamento

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite nei termini del presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso bonario contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, gli interessi di legge e spese di notifica. Pagina 30 of 33

5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo. 6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

 9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.

11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate ed omessi o parziali versamenti si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

15. L’avviso di accertamento contiene l’avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 16. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere dilazioni di pagamento nei termini previsti dal vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

 

 


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

ER OGNI SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI, E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL’UTENTE O ALLE CARATTERISTICHE DELL’UTENZA RILEVANTI AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA:

 

rivolgersi a: 

 

UFFICIO TRIBUTI del Comune di Castellina in Chianti

Per informazioni sulla TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

c/o Viale Rimembranza,14

Tel. 0577-742330

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 14.00

email: ufficiotributi@comune.castellina.si.it

sito internet: www.comune.castellina.si.it

 

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TARI

MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

 

Il contribuente può richiedere che la trasmissione dell’avviso di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) avvenga, in sostituzione della forma cartacea, tramite recapito nella propria posta elettronica.

A tal fine è necessario inviare richiesta all’Ufficio Tributi del Comune utilizzando l’apposito modulo (vedi allegato) scaricabile anche dal sito internet del Comune www.comune.castellina.si.it sezione “Tributi” allegando copia di un documento di riconoscimento.

 

Il modulo di richiesta può essere inoltrato come segue:

- invio a mezzo e-mail a: ufficiotributi@comune.castellina.si.it

- invio a mezzo PEC a: comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it

- invio per posta a: Comune di Castellina in Chianti – Ufficio Tributi – Viale Rimembranza,14 – 53011 Siena

- consegnato in forma cartacea presso l’Ufficio Tributi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00

 

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.


Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, è disponibile il numero verde gratuito dedicato raggiungibile dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 13.00 sia da rete fissa, che da rete mobile: 800.127.484

Il servizio è attivo per le sole segnalazioni di pericolo inerenti al solo servizio di raccolta rifiuti.


Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Castellina in Chianti è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Con la delibera 15/2022 Arera ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).

Il provvedimento prevede l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica (minimi ed omogenei per tutte le gestioni) affiancati da indicatori di qualità e standard generali differenziati per schemi regolatori. Schemi che vengono individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Gli Enti territorialmente competenti - che in caso di mancanza o non operatività degli enti d’ambito, coincidono con i Comuni – hanno il compito di scegliere il posizionamento in uno dei quattro schemi regolatori previsti dall’Autorità.

Ognuno degli schemi regolatori prevede nuovi crescenti obblighi di rispetto di standard minimi tecnici e contrattuali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e vedranno pieno compimento nel 2025. 

La scelta dello schema in cui posizionarsi riveste grande importanza e avrà anche effetti sul Pef legati agli investimenti da effettuare e alle nuove attività ordinarie da eseguire.

I nuovi schemi regolatori avranno un impatto sia sui cittadini che sui gestori: per i primi ci sarà una maggior tutela rispetto alla qualità dei servizi erogati; mentre i secondi saranno legati a standard di servizio chiari e stringenti. L’obiettivo di ARERA è quello di aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto.

 

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.

In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La domanda motivata deve essere presentata:

per le somme in riscossione ordinaria, prima della scadenza del termine di pagamento del tributo 

per le somme in riscossione coattiva, entro la scadenza del termine di pagamentodel provvedimento coattivo.

In caso di inadempienze del contribuente nel pagamento delle rate, il Comune può prendere provvedimenti come il decadimento del beneficio della rateizzazione.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ESTRATTO REGOLAMENTO TARI VIGENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)

ART 28

Dichiarazione

 1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La richiesta assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione ossia dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite sportello on line. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta della qualità. Le informazioni appena esposte possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

 5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. All’atto di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale; b. Il recapito postale, di posta elettronica/PEC del contribuente; c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 5 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali; e. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente; f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; g. I dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell’eventuale contratto di locazione/comodato. h. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio; i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali; b. Il recapito postale, di posta elettronica e PEC del contribuente; c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata; f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio; g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

7. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa. Pagina 26 of 33

 8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), può informare gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti.

9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

 11. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.)

12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

13. Le richieste di cessazione del servizio producono i lori effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero la data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

16. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione