3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
TIPO DI MATERIALE | COLORE DEL CONTENITORE | MODALITA' DI CONFERIMENTO |
CARTA E CARTONE | Cassonetto con coperchio blu | Sfuso o in sacchi di carta |
ORGANICO | Cassonetto con coperchio marrone | In sacchetti biodegradabili ben chiusi |
MULTIMATERIALE | Campana verde | Imballaggi sfusi e vuoti |
INDIFFERENZIATO | Cassonetto con calotta volumentrica | In sacchetti ben chiusi del volume massimo di 22 litri |
La raccolta è stradale con contenitori ad accesso controllato.
Raccolta olio alimentare esausto
L'olio alimentare esausto (quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo) può essere conferito, oltre che al centro di raccolta, anche nell'apposito punto di raccolta che si trova nell'area della Casa dell'Acqua, all'incrocio tra via Martiri di Montemaggio e la Strada Provinciale, 51. Per dotarsi della tessera (tramite la quale poter ritirare il bidoncino giallo per il conferimento dell'olio) è possibile rivolgersi all'ufficio della Polizia Municipale del comune di Castellina oppure chiamare il numero verde Eco.Energia 800 589 786.
Eco-compattatore
E' possibile conferire gli imballaggi in plastica (come bottiglie in PET e flaconi HDPE) e le lattine di alluminio all'interno degli eco-compattatori che funzionano con la 6Card che si trovano in via Piero Nenni, accanto alla Casina dell'Acqua.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro di Raccolta di Castellina in Chianti
Rifiuti conferibili
Vetro
Pneumatici fuori uso
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici)
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche
Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Metalli
Rifiuti biodegradabili
Oli e grassi commestibili
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
Rifiuti ingombranti
Carta e cartone
Imballaggi in materiali misti
Orari di apertura
Lunedì: Chiuso
Martedì: 14:30-17:30
Mercoledì: Chiuso
Giovedì: 09:00-12:00
Venerdì: 14:30-17:30
Sabato: 07:30-10:30
Domenica: Chiuso
Modalità di accesso
L’accesso e il conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica è fruibile da tutte le utenze autorizzate al trasporto dei propri rifiuti urbani e regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tassa rifiuti (Tari), nel rispetto delle tipologie e dei limiti quantitativi ammessi, come approvato da regolamento comunale.
Ritiro rifiuti ingombranti
E’ possibile prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti per i comuni gestiti da Sei Toscana: Seguendo la procedura guidata fino alla mail di conferma cliccando sul seguente link: Ritiro rifiuti ingombranti Comune di Castellina In Chianti - Sei Toscana
Chiamando il numero verde 800.127.484 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00 il venerdì dalle 9.00 alle 13.00
3.1.G Carta della qualità del servizio
Ai sensi all’articolo 5 del TQRIF l'Ente Territorialmente Competente approva per ogni singola gestione una carta della qualità del servizio integrato di gestione rifiuti urbani, con obbligo di pubblicazione da parte del Comune a partire dal 01/01/2023.
La Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (o più semplicemente “Carta”) è il documento attraverso cui SEI Toscana e l’Amministrazione Comunale, in qualità di erogatori del servizio integrato, sanciscono il proprio impegno ad assicurare ai cittadini-utenti un determinato livello di qualità delle prestazioni erogate, in modo da garantire la chiarezza del rapporto e il miglioramento continuo del servizio. La Carta è anche uno strumento di comunicazione, che intende migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione degli utenti destinatari dei servizi, che da attori passivi dei servizi medesimi ne diventano parte attiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e specificati dalla Carta stessa e dai Regolamenti comunali. Questo documento è anche quindi uno strumento di controllo nelle mani dei cittadini e una finestra di dialogo fra l’Amministrazione Pubblica, il gestore dei Servizi e la comunità servita.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
Via Martiri di Montemaggio - ii tratto
(dopo via Berlinguer)
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
Via Berlinguer - 1° tratto Parcheggi a schiera
(di fronte al condominio Cappelletti - Viti -
Cellai - Callaioli ecc. fino alla rampa del garage)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
Via Berlinguer - 2° tratto Parcheggi a schiera
(di fronte abitazioni Talluri - Migliorini - Stefanini
fino al restringimento della carreggiata)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
Via Berlinguer - 3° tratto Parcheggi a schiera
(parcheggi in linea fino alla Capannina)
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
VIA
LATO
CARTELLO
Via Martiri di Montemaggio - INIZIO
SX
Via Martiri di Montemaggio - FORNO
DX
Via Martiri di Montemaggio - PARK
SX
DX
Via P. Nenni
DX
Via Pertini - Parcheggio
SX
SX
SX
SX
CASA DELL'ACQUA
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
VIA
LATO
CARTELLO
Piazzale Casa dell'acqua
SX
ZONA ARTIGIANALE
Via dell'Artigianato
Parcheggio Autochianti - Falegnameria Gori
2° e 4° venerdì del mese
6.30-8.30
Via dell'Artigianato
Parcheggio cabina ENEL
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
VIA
LATO
CARTELLO
SX
DX
CROCE FIORENTINA
Via di Croce Fiorentina
1° Parcheggio
2° e 4° venerdì del mese
9.30- 11.00
Via di Croce Fiorentina
2° Parcheggio (di fronte al dentista)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
9.30 - 11.00
Via di Croce Fiorentina
2° Parcheggio (di fronte al dentista)
2° e 4° venerdì del mese
9.30- 11.00
Via di Croce Fiorentina
3° Parcheggio (di fronte abitazione Borghi)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
9.30 - 11.00
Via di Croce Fiorentina
3° Parcheggio (di fronte abitazione Borghi)
2° e 4° venerdì del mese
9.30- 11.00
VIA
LATO
CARTELLO
SX
SX
DX
SX
DX
PARCHEGGIO CAMPER
Via Chiantigiana
(esclusivamente parcheggio auto)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
9.00 - 10.30
VIA
LATO
CARTELLO
DX
VIA VAL D'ELSA
Via Val d'Elsa
(inizio)
2° e 4° venerdì del mese
9.00- 10.30
Via Val d'Elsa ripetizione dopo accesso
abitazione Cucini
2° e 4° venerdì del mese
9.00- 10.30
VIA
LATO
CARTELLO
DX
DX
VIA FIORENTINA
Via Fiorentina
inizio parcheggio sotto al muro
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
9.00 - 10.30
VIA
LATO
CARTELLO
DX
CENTRO
Via Trento e Trieste
(all'inizio)
2° e 4° venerdì del mese
7.30- 9.30
Via Trento e Trieste
(all'inizio)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
7.30 - 9.30
Via Trento e Trieste
(ripetizione dopo via del Cantinone)
2° e 4° venerdì del mese
7.30- 9.30
Via Trento e Trieste
all'inizio(ripetizione dopo via del Cantinone)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
7.30 - 9.30
Via del Cantinone
(Parcheggio Coop)
2° e 4° venerdì del mese
7.30- 9.30
Via del Cantinone
(Parcheggio Coop)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
7.30 - 9.30
Via delle Mura
(inizio parco Casce)
2° e 4° venerdì del mese
7.30- 9.30
Via delle Mura
(di fronte alla scuola materna)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
Via IV Novembre
(fino alla caserma)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
Via IV Novembre
(dopo la caserma)
2° e 4° venerdì del mese
7.30- 9.30
Via IV Novembre
(sotto Casa dei Progetti)
1° - 3 ° e 5° venerdì del mese
6.30 - 8.30
VIA
LATO
CARTELLO
DX
SX
DX
SX
DX
SX
DX
SX
SX
SX
DX
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI (2024)
ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI (2024)
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI
Il tributo è calcolato in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla eventuale tipologia di attività svolta sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999.
Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica e non domestica così composte:
per le utenze domestiche : una parte fissa riferita ai metri quadrati dell'immobile ed al numero dei componenti del nucleo familiare e da una parte variabile, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare come risultanti dagli archivi tributari ed anagrafici del Comune
UTENZA DOMESTICA = Quota fissa unitaria (secondo il n° dei componenti) x Mq + Quota variabile (secondo il n° dei componenti)
per le utenze non domestiche : una parte fissa ed una parte variabile, che tiene conto della superficie dell'immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata
UTENZA NON DOMESTICA = (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq
La quota fissa è finalizzata alla copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti, la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La TARI 2024 è calcolata sulla base delle tariffe stabilite dal Comune con Delibera C.C. n. 33 del 28.06.2024
Alla tariffa TARI è inoltre sommato:
il Tributo provinciale (TEFA) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 pari al 5 % della TARI comunale.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ESTRATTO REGOLAMENTO TARI VIGENTE
(APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)
ART 26
Agevolazioni
1. La tariffa si applica in
misura ridotta, nella misura del 30% della parte fissa e della parte variabile,
alle abitazioni detenute da nuclei familiari composti da ultra sessantacinquenni
titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall’INPS.
2. L’Amministrazione può
prevedere agevolazioni o riduzioni della tariffa per i nuclei familiari che si
trovano in condizioni di accertato disagio economico sulla base dell’ISEE
debitamente certificato dai Servizi Sociali.
3. Le agevolazioni di cui ai
commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo e
di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa
ART 27
Aspetti comuni per
l’applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni
1. Le riduzioni di cui agli
articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se
documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni
di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente
disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l’utente è tenuto a
comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.
3. Per le riduzioni ed esenzioni
a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali,
equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di
rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore
produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura
deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 4.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di
esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o
agevolazioni precedentemente considerate e comunque potranno essere applicate
sino al limite massimo del 90% della parte variabile, al netto delle eventuali
superfici detassate.
ART 28
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo ha
l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione
del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione
dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o
riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di
agevolazioni o riduzioni. La richiesta assume anche il valore di richiesta di
attivazione del servizio ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera
ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti
obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati
provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in
cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione ossia dalla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto
dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o
a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del
documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite sportello on
line. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del
Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal
timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di
ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di
dichiarazione compilata on line.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
ESTRATTO REGOLAMENTO TARI VIGENTE
(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)
ART 31
Attività di controllo ed accertamento, sanzioni e dilazioni di pagamento
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite nei termini del presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso bonario contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, gli interessi di legge e spese di notifica. Pagina 30 of 33
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo. 6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate ed omessi o parziali versamenti si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. L’avviso di accertamento contiene l’avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 16. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere dilazioni di pagamento nei termini previsti dal vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
ER OGNI SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI, E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL’UTENTE O ALLE CARATTERISTICHE DELL’UTENZA RILEVANTI AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA:
rivolgersi a:
UFFICIO TRIBUTI del Comune di Castellina in Chianti
Per informazioni sulla TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
c/o Viale Rimembranza,14
Tel. 0577-742330
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 14.00
email: ufficiotributi@comune.castellina.si.it
sito internet: www.comune.castellina.si.it
3.1.R Documenti di riscossione online
RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TARI
MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
Il contribuente può richiedere che la trasmissione dell’avviso di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) avvenga, in sostituzione della forma cartacea, tramite recapito nella propria posta elettronica.
A tal fine è necessario inviare richiesta all’Ufficio Tributi del Comune utilizzando l’apposito modulo (vedi allegato) scaricabile anche dal sito internet del Comune www.comune.castellina.si.it sezione “Tributi” allegando copia di un documento di riconoscimento.
Il modulo di richiesta può essere inoltrato come segue:
- invio a mezzo e-mail a: ufficiotributi@comune.castellina.si.it
- invio a mezzo PEC a: comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it
- invio per posta a: Comune di Castellina in Chianti – Ufficio Tributi – Viale Rimembranza,14 – 53011 Siena
- consegnato in forma cartacea presso l’Ufficio Tributi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, è disponibile il numero verde gratuito dedicato raggiungibile dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 13.00 sia da rete fissa, che da rete mobile: 800.127.484
Il servizio è attivo per le sole segnalazioni di pericolo inerenti al solo servizio di raccolta rifiuti.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con la delibera 15/2022 Arera ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).
Il provvedimento prevede l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica (minimi ed omogenei per tutte le gestioni) affiancati da indicatori di qualità e standard generali differenziati per schemi regolatori. Schemi che vengono individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.
Gli Enti territorialmente competenti - che in caso di mancanza o non operatività degli enti d’ambito, coincidono con i Comuni – hanno il compito di scegliere il posizionamento in uno dei quattro schemi regolatori previsti dall’Autorità.
Ognuno degli schemi regolatori prevede nuovi crescenti obblighi di rispetto di standard minimi tecnici e contrattuali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e vedranno pieno compimento nel 2025.
La scelta dello schema in cui posizionarsi riveste grande importanza e avrà anche effetti sul Pef legati agli investimenti da effettuare e alle nuove attività ordinarie da eseguire.
I nuovi schemi regolatori avranno un impatto sia sui cittadini che sui gestori: per i primi ci sarà una maggior tutela rispetto alla qualità dei servizi erogati; mentre i secondi saranno legati a standard di servizio chiari e stringenti. L’obiettivo di ARERA è quello di aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto.
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
La domanda motivata deve essere presentata:
per le somme in riscossione ordinaria, prima della scadenza del termine di pagamento del tributo
per le somme in riscossione coattiva, entro la scadenza del termine di pagamentodel provvedimento coattivo.
In caso di inadempienze del contribuente nel pagamento delle rate, il Comune può prendere provvedimenti come il decadimento del beneficio della rateizzazione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ESTRATTO REGOLAMENTO TARI VIGENTE
(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)
ART 28
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La richiesta assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione ossia dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite sportello on line. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta della qualità. Le informazioni appena esposte possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. All’atto di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale; b. Il recapito postale, di posta elettronica/PEC del contribuente; c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 5 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali; e. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente; f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; g. I dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell’eventuale contratto di locazione/comodato. h. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio; i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali; b. Il recapito postale, di posta elettronica e PEC del contribuente; c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata; f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio; g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa. Pagina 26 of 33
8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), può informare gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti.
9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
11. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.)
12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
13. Le richieste di cessazione del servizio producono i lori effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero la data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
16. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione