3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI rivolgersi a:
Comune di Castel San Pietro Romano - Ufficio Tributi
Via Vittorio Veneto, 21 - 00030 Castel San Pietro Romano (RM);
Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00
Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Tel: 069538481;
Fax: 0698960971;
E-mail: carmela.tagliaferro@comune.castelsanpietroromano.rm.it, info@comune.castelsanpietroromano.rm.it
PEC: protocollocspr@pec.cittametropolitanaroma.it
Per informazioni in merito alla GESTIONE DEI RIFIUTI rivolgersi a:
Comune di Castel San Pietro Romano - Ufficio Ambiente
Via Vittorio Veneto, 21 - 00030 Castel San Pietro Romano (RM);
Martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:00
Tel: 069538481;
Fax: 0698960971;
E-mail: uff.tecnicocspr@libero.itPEC: protocollocspr@pec.cittametropolitanaroma.it
3.1.C Modulistica e reclami
Tutti i reclami e le segnalazioni riguardanti la GESTIONE DELLE TARIFFE TARI potranno essere presentate all'Ufficio Tributi, utilizzando il "Modulo segnalazioni – Ufficio Tributi .doc" sotto riportato, con le seguenti modalità:
- mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Comune di Castel San Pietro Romano - Ufficio Tributi – Via Vittorio Veneto, 21 – 00030 Castel San Pietro Romano (RM)
- mediante posta elettronica a: carmela.tagliaferro@comune.castelsanpietroromano.rm.it, info@comune.castelsanpietroromano.rm.it
- tramite PEC all’indirizzo: protocollocspr@pec.cittamatropolitanaroma.gov.it
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: Via Vittorio Veneto, 21 – 00030 Castel San Pietro Romano (RM); tale ufficio provvederà ad inoltrarlo immediatamente all’ Ufficio Tributi.
I reclami e le segnalazioni riguardanti la GESTIONE DEI RIFIUTI potranno essere presentate all'Ufficio Ambiente, utilizzando il "Modulo generico segnalazioni.docx" sotto riportato, con le seguenti modalità:
- mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Comune di Castel San Pietro Romano - Ufficio Tributi – Via Vittorio Veneto, 21 – 00030 Castel San Pietro Romano (RM)
- mediante posta elettronica a: uff.tecnicocspr@libero.it
- tramite PEC all’indirizzo protocollocspr@pec.cittamatropolitanaroma.it
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: Via Vittorio Veneto, 21 – 00030 Castel San Pietro Romano (RM); tale ufficio provvederà ad inoltrarlo immediatamente all’ Ufficio Tributi.
I reclami e le segnalazioni riguardanti la GESTIONE DEI RIFIUTI potranno essere presentate anche direttamente al gestore Ambiente Energia e Territorio S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: reclami@ambiente-spa.com
3.1.D Calendario e orari raccolta
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze domestiche la raccolta pap viene effettuata con buste in plastica per il ritiro della plastica e indifferenziato ed utilizzando bidoncini per gli scarti alimentari, la carta ed il vetro e metalli.
RIFIUTI INGOMBRANTI E SFALCI
Per le sole utenze domestiche è possibile conferire i rifiuti ingombranti e gli sfalci e ramaglie autonomamente e gratuitamente presso l’isola ecologica di Palestrina in Via Pedemontana snc a Palestrina ed è aperta al pubblico tutti i giorni (escluso festivi) con i seguenti orari:
Lunedì ore 8.00 – 13.00
Martedì ore 8.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00
Mercoledì ore 8.00 – 13.00
Giovedì ore 8.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00
Venerdì ore 8.00 – 13.00
Sabato ore 8.00 – 13.00
Ogni prima domenica di ogni mese l’isola ecologica sarà aperta per i conferimenti dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
3.1.E Campagne straordinarie
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
L'amministrazione comunale organizza periodicamente giornate ecologiche e campagne straordinarie di raccolta e recupero dei rifiuti ingombranti.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA DI PALESTRINA
Di seguito la Guida alla Raccolta Differenziata Porta a Porta.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
PULIZIA STRADE
Oltre alla raccolta dei rifiuti, AET effettua anche la pulizia delle strade sia mediante spazzamento meccanico che manuale a seconda delle caratteristiche delle strade.
Lo spazzamento manuale viene effettuato da operatori muniti di scopa/ramazza, pala e carrelli dotati di bidoni portarifiuti.
Lo spazzamento meccanizzato viene effettuato con l’utilizzo di spazzatrici di tipo meccanico e di tipo aspirante. La spazzatrice è supportata da operatori a terra che coadiuvano il servizio convogliando i rifiuti nel suo raggio d’azione sia con scope che con soffiatori.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA: 60 MQ E 1 OCCUPANTE
UTENZA DOMESTICA: 90 MQ E 2 OCCUPANTI
UTENZA DOMESTICA: 100 MQ E 3 OCCUPANTI
UTENZA DOMESTICA: 70 MQ E 4 OCCUPANTI
UTENZA DOMESTICA: 110 MQ E 5 OCCUPANTI
UTENZA DOMESTICA: 160 MQ E 6 OCCUPANTI
UFFICI: 45 MQ
RISTORANTI, PIZZERIE: 100 MQ
BAR, PASTICCERIA: 80 MQ
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI: 40 MQ
Gli esempi sopra riportati non tengono conto di eventuali riduzioni tariffarie applicabili in base al vigente regolamento comunale.
Si allega di seguito il prospetto riassuntivo della tariffe TARI applicate per l'anno 2022.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, non prevede specifiche riduzioni tariffarie a favore degli utenti in stato di disagio economico e sociale.
Al titolo IV (Riduzioni ed esenzioni) del predetto Regolamento sono disciplinate le diverse riduzioni tariffarie previste per le utenze domestiche e non domestiche.
Nell'allegato che segue si riporta la parte del Regolamento comunale che disciplina le riduzioni e le esenzioni.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:
I costi di commissione variano secondo il Prestatore di Servizio
di Pagamento (PSP) utilizzato e sono a carico dei contribuenti.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore
a detto importo.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad € 12,00.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso
L'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento TARI stabilisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m. ed i., il pagamento della TARI è fissato in 4 rate, con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 02 dicembre.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede che è comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
Il comma 5 stabilisce che "Per la tassa sui rifiuti dovuta a
seguito di dichiarazioni di iscrizione o di variazione presentate entro il
termine indicato al precedente art. 32 ma successivamente all’invio degli avvisi
di pagamento, il versamento della tassa deve essere effettuato in 4 rate
mensili; la scadenza della prima rata è fissata alla fine del mese successivo
all’invio dell’avviso di pagamento. Il contribuente potrà comunque versare la
tassa in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata".
Il comma 6 prevede che "Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe, potrà determinare annualmente il numero e le scadenze delle rate, anche in deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5.
Per l’anno 2024 il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 9 del 30 aprile 2024, ha stabilito che le rate di pagamento della TARI saranno quattro ed avranno le seguenti scadenze:
− 1^ rata: 31 maggio 2024;
− 2^ rata: 31 luglio 2024;
− 3^ rata: 30 settembre 2024;
− 4^ rata: 2 dicembre 2024.
I contribuenti avranno, inoltre, la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (31 maggio 2024).
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso, insufficiente versamento.
Il sollecito indica le somme da versare in unica rata sessanta trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all’emissione di un avviso di accertamento con applicazione di sanzioni, oltre agli interessi di mora, e quindi, in caso di ulteriore inadempimento, alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
Sanzioni
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Interessi
Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Rateizzazione
In caso di avvisi di accertamento o di ingiunzioni di pagamento, su richiesta del contribuente, è possibile ripartire il pagamento delle somme dovute in più rate, alle condizioni di cui al vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 03 giugno 2020 e ss.mm. ed ii..
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile
Il Codice catastale del Comune di Castel San Pietro Romano è C266.
Il versamento della TARI dovrà essere effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizzando il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo sono:
- 3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato al Comune di Castel San Pietro Romano;
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente sono state accreditate le somme, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso il nostro ente, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 0304048; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.
Stessa cosa farà il Comune di Castel San Pietro Romano se riceve un versamento indebito.
Qualora gli importi richiesti con l'avviso di pagamento dovessero risultare non corretti a causa di errori nei dati relativi alla tipologia di utenza, alla superficie, al numero di occupanti, ecc. il contribuente potrà rivolgersi all'ufficio Tributi e richiedere la variazione dei dati dell'utenza o la sua cessazione utilizzando la modulistica allegata.
Qualora il contribuente ritenga che gli avvisi di accertamento prodotti per omessa/infedele dichiarazione o per omesso/parziale/tardivo versamento, regolarmente notificati al contribuente, siano viziati d'infondatezza o illegittimità o comunque presentino errori incidenti sulla determinazione dell’imposta, lo stesso potrà promuovere un riesame dell’atto in sede di “autotutela” formulando la relativa istanza al Funzionario Responsabile del tributo; anche in questo caso potrà essere utilizzato lo specifico modulo predisposto dall'ufficio e messo a disposizione dei contribuenti.
Tutte le istanze/richieste potranno essere consegnate all'Ufficio Gestione delle Entrate con le seguenti modalità:
- mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Comune di Castel San Pietro Romano - Ufficio Tributi – Via Vittorio Veneto, 21 – 00030 Castel San Pietro Romano (RM);
- mediante posta elettronica a: carmela.tagliaferro@comune.castelsanpietroromano.rm.it, info@comune.castelsanpietroromano.rm.it
- tramite PEC all’indirizzo: protocollocspr@pec.cittametropolitanaroma.it
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo Comune di Castel San Pietro Romano – Via Vittorio Veneto, 21 – 00030 Castel San Pietro Romano (RM); tale ufficio provvederà ad inoltrarlo immediatamente all’ Ufficio Tributi.
Si riporta di seguito tutta la modulistica in uso presso l'Ufficio Tributi per la gestione della tariffa TARI.
3.1.R Documenti di riscossione online
Qualora il contribuente volesse ricevere l'avviso di pagamento TARI in formato elettronico dovrà trasmettere una specifica richiesta utilizzando il modulo sotto riportato.
La predetta istanza potrà essere consegna all'Ufficio Tributi con le seguenti modalità:
- mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Comune di Castel San Pietro Romano, Ufficio Tributi – Via Vittorio Veneto, 21 00030 Castel San Pietro Romano (RM);
- mediante posta elettronica a: carmela.tagliaferro@comune.castelsanpietroromano.rm.it, info@comune.castelsanpietroromano.rm.it;
- tramite PEC all’indirizzo: protocollocspr@pec.cittametropolitanaroma.it;
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo Via Vittorio Veneto, 21 00030 Castel San Pietro Ro mano (RM); tale ufficio provvederà ad inoltrare l'istanza immediatamente all’Ufficio Tributi.
3.1.S Comunicazioni ARERA
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti?tipologia=Delibera
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Pronto Intervento Ambiente Energia e Territorio S.p.A.
Numero Verde 800 959 344
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
Gli standard generali di qualità non si applicano ai gestori del servizio integrato della gestione dei rifiuti inquadrati nello SCHEMA 1 della matrice degli schemi regolatori predisposta dall'Autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente-ARERA con Deliberazione n. 15/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (c.d. TQRIF).
L'art. 58 del TQRIF prevede, però, che per le gestioni ricomprese nello SCHEMA 1, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità ed al pertinente ETC una relazione annuale, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I del medesimo Testo Unico.
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il Comune provvede annualmente all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati.
Il pagamento della TARI deve essere effettuato in 4 rate, con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe, potrà determinare annualmente il numero e le scadenze delle rate, anche in deroga a quanto previsto sopra.
Rispetto alle 4 rate sopra indicate è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate attestate mediante certificazione rilasciata dall’Assistente sociale;
c) qualora, a parità di presupposto imponibile, l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
In caso di accertamenti per omesso/parziale versamento o per omessa/infedele dichiarazione della Tari è applicabile la rateizzazione e/o dilazione di pagamento, sulla base dei criteri stabiliti dal “Regolamento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03 giungo 2020 e ss. mm. ed ii.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail/PEC o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail/PEC o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Tutte le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC le dichiarazioni devono essere comunque sottoscritte, anche con firma digitale.