3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni in merito al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani potete rivolgervi a Sei Toscana Srl NUMERO VERDE 800 127 484 (gratuito sia da cellulare che da rete fissa) per richiesta informazioni e prenotazione servizio ritiro rifiuti ingombranti
Sede amministrativa: via Simone Martini 57, 53100 Siena
Sede legale: via Fontebranda 65, 53100 Siena
Per informazioni in merito alla:
- TARIFFAZIONE TARI potete rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune
telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30
Telefono: 0575 47484 int. 5 - e-mail: tributi@comune.castiglionfibocchi.ar.it
- GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente del Comune presso il Servizio Urbanistica
telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30
Telefono: 0575 47484 int. 3 - e-mail: urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
ABITAZIONE CON 4 OCCUPANTI
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI CON RIDUZIONE USO STAGIONALE
UFFICI E AGENZIE
NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURA LIBRERIE CARTOLERIE FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2022, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2022.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Per eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale applicate, si veda l'art. 27 del regolamento TARI, scaricabile nella sezione "3.1.m sezione regolamento TARI", del presente portale sulla trasparenza.
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TARI UTENZE NON DOMESTICHE - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi e pertanto non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo
A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere fatta entro il termine del 30 giugno di ogni anno ed è vincolante per un periodo non inferiore ad anni 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. Tale richiesta, sarà valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Il legale rappresentante e/o il titolare dell’attività che ha esercitato la predetta opzione deve comunicare al Comune (sia ufficio Ambiente, sia ufficio Tributi) e al Gestore del Servizio, i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero dell’anno precedente, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall’anno successivo.
Per ulteriori informazioni è consultabile il regolamento TARI (art. 24 bis).
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata - ACCONTO
2° rata - ACCONTO
3° rata - SALDO
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE |
||||
Dal |
Al |
Saggio |
Norma |
|
01/01/2016 |
31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
|
01/01/2017 |
31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 7/12/2016 |
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
|
01/01/2019 |
31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
|
01/01/2020 |
31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
|
01/01/2021 |
31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 11/12/2020 |
|
01/01/2022 |
--- |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione
ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data
della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione
ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o
dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori
commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato
commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione
ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1
anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni
dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni
dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di
quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione,
se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento
TARI, il comune di Castiglion Fibocchi invia un sollecito di pagamento, seguito
dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene
pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente
pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero
della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali riportati nella tabella di cui sopra.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il CODICE COMUNE (Belfiore) del Comune di Castiglion Fibocchi è
C318
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
- TEFA: Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti;
- TEFN: Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi;
- TEFZ: Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni;
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da C318 (CASTIGLION FIBOCCHI):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato a noi.
- se l'errore di digitazione è stato
causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello
F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al
comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente
sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto fiscale. A
seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di
riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso
il nostro ente, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 303498;
in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice
fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.
Stessa cosa farà il Comune di Castiglion Fibocchi se riceve un versamento indebito.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Per le situazioni di pericolo rispetto al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il gestore SEI Toscana ha attivo un numero verde di pronto intervento pubblicato sul proprio sito internet attraverso il quale soggetti istituzionali, quali Amministrazione Comunale, Polizia Municipale, forze dell’ordine, vigili del fuoco, possano inoltrare le segnalazioni ed attivare l’intervento del gestore.
SEI Toscana mette a disposizione dell’utente il numero verde gratuito, sia da rete fissa che da mobile, 800 127 484, attraverso il numero verde l’utente può per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature.