Trasparenza Rifiuti Celle Ligure
Trasparenza Rifiuti Celle Ligure

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Celle Ligure

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Celle Ligure

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Trasparenza Rifiuti Celle Ligure
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a.

SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. - Per segnalazioni e reclami inerenti il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani è possibile contattare il gestore al seguente link: http://www.satservizi.org oppure al numero verde: 800 966 156


Comune di Celle Ligure - UFFICIO AMBIENTE

Informazioni in merito a:

  • Raccolta e trasporto rifiuti urbani
  • Spazzamento e lavaaggio delle strade

Orario di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì ore 10,00 - 13,00; giovedì ore 14,30 - 17,00

Telefono: 019 99801 - centralino

E-mail: ambiente@comune.celle.sv.it


Responsabile dell'Ufficio: Arch. Simonetta Oliveri

Responsabile del Servizio: Ing. Enrica Bonorino



ECOSPORTELLO

Distribuzione mastelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e informazioni connesse.

Si comunica che a partire da sabato 7 dicembre 2024 saranno attivi i nuovi sportelli SAT  in Largo Giolitti ( ex Mercatino coperto ).
Lo sportello sarà aperto al sabato  con orario 9:30-12:30  e sarà dedicato alla distribuzione dei sacchetti e alla formattazione delle schede.




Comune di Celle Ligure - UFFICIO TRIBUTI

Informazioni in merito alla gestione delle tariffe

Principali funzioni dell'Ufficio tributi:

  • Gestione generale TARI;
  • Gestione generale Contenzioso tributario;
  • Gestione generale recupero evasione TARI;
  • Gestione generale recupero crediti;
  • Gestione generale emissione ruoli;
  • Gestione generale sgravi e rimborsi.


Orario di ricevimento

L'UFFICIO TRIBUTI riceve nei seguenti giorni:

  • LUNEDI - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle 10 alle 13 telefonicamente
  • MARTEDI' dalle 10 alle 13 preferibilmente su appuntamento
  • GIOVEDI dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 preferibilmente su appuntamento


Per fissare l'appuntamento  o per informazioni, telefonare al seguene numero:

  • LUNEDI - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle 10 alle 13 telefonicamente:   019 99801 (centralino)
  • NUMERO VERDE TARI: 800-190002

Responsabile del Servizio: Rag. Anna Dolla



Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21/03/2023.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

Percentuali di raccolta differenziata:

2019 - 72,93%

2020 - 70,52%

2021 - 70,18%

2022 - 70,00%

2023 - 67,38%

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Abitazione con 2 occupanti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 245,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,12
Tariffa variabile: € 120,23
Quota fissa: € 1,12 * 100 * (365/365) = € 112,00
Quota variabile: € 120,23 * (365/365) = € 120,23
Totale imposta: € 112,00 + € 120,23 = € 232,23
Totale: € 232,23 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 245,44
Totale arrotondato: € 245,00
Stabilimenti balneari
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 95,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,88
Tariffa variabile: € 1,19
Quota fissa: € 0,88 * 100 * (365/365) = € 88,00
Quota variabile: € 1,19 * (365/365) = € 1,19
Totale imposta: € 88,00 + € 1,19 = € 89,19
Totale: € 89,19 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 95,25
Totale arrotondato: € 95,00
Bar, caffè, pasticceria
Per un'utenza Domestica di 50mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 316,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 5,83
Tariffa variabile: € 7,9
Quota fissa: € 5,83 * 50 * (365/365) = € 291,50
Quota variabile: € 7,90 * (365/365) = € 7,90
Totale imposta: € 291,50 + € 7,90 = € 299,40
Totale: € 299,40 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 315,97
Totale arrotondato: € 316,00
Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo, purché anche solo potenzialmente in grado di produrre rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte sopra richiamati e si considera il periodo nel quale si svolge l’occupazione.

La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le tariffe sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica.

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.


RIDUZIONI APPLICABILI AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI:

Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:
• Riduzione del 80% per mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti
• Riduzione del 70% per le zone in cui non è effettuata la raccolta e la distanza dal punto più vicino di raccolta è superiore a 500 metri lineari
• Riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo
• Riduzione del 10% per le abitazioni occupate da soggetti iscritti all’AIRE, che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
• Riduzione del 20% per i locali e le aree scoperte non adibiti ad uso domestico con uso stagionale o non continuativo ma ricorrente
• Riduzione del 20% della quota variabile alle utenze domestiche con destinazione abitativa che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici

Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto all’art. 18, rubricato Riduzioni ed esenzioni, del nostro vigente Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TA.RI), consultabile nell’apposita sezione 3.1.m.


Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 Arera ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due fattispecie:

  • la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
  • il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi

La nuova disciplina è entrata in vigore dal 01/01/2024 e coinvolge tutti i contribuenti TARI a llivello nazionale.

Arera ha stabilito la misura dell'esborso che ogni cittadino dovrà versare contestualmente al pagamento della TARI, pari ad € 1,60 per ciascuna utenza.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 3.160,16 t
Cluster: Comuni in zone litoranee con basso livello di benessere - € 62,2153
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 70,88%
Fattori di contesto del comune: € 29,787798281222
Economie e diseconomie di scala: € 0,40239
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 5
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 22,12 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,20 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 51,27 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Stralcio Regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 29/06/2021, modificato con atto n. 10 del 20/03/2023.

ART. 18 - COMMI 6 - 7 - 8

6. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 90% per le abitazioni occupate da famiglie residenti di uno o due componenti ultrasessantenni, e titolari di un reddito pro capite non superiore all’importo della pensione sociale, quando siano in affitto e in assenza di altre proprietà immobiliari o siano proprietari, titolari di diritto di usufrutto, altro diritto reale solo di quella unica casa abitata.
7. La tassa è dovuta nella misura ridotta al 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% qualora nell’abitazione risiedano esclusivamente o con, al più, una persona con funzioni di accompagnamento risultanti da apposita autocertificazione.
8. Sono esenti dalla tassa:
a) locali e le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri sociali, storico-culturali o da altri Enti ed associazioni aventi finalità sociali e di volontariato, i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a carattere non commerciale. L’esenzione si applica con le medesime modalità e limitazioni ai fabbricati posseduti ed utilizzati in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
b) le abitazioni occupate da persone sole che possiedono un ISEE inferiore a € 7.000, limitatamente ai locali direttamente abitati.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Alternativo al PagoPa - Richiedere all'ufficio Tributi l'emissione del modello F24
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Modelli inviati insieme all’invito al pagamento
Pagamento tramite PagoPa: utilizzare esclusivamente l'avviso di pagamento trasmesso dal Comune contenente il QRcode riferito alla rata in pagamento, al fine di evitarne il mancato riconoscimento da parte del sistema informatico del Comune.
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
04/09/2024
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
04/09/2024
50,00%
2° rata
04/12/2024
50,00%

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire modalità (numero rate e scadenze) diverse dalle precedenti.

Per l'anno 2024 le rate previste sono due oppure rata unica.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
In caso di omesso o parziale versamento della TARI l'Ente provvederà alla notifica di avviso di accertamento cui si applica la sanzione pari al 30 % della tassa dovuta e relativi interessi.  I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di Sollecito o Accertamento possono presentare domanda di ricorso in autotutela compilando l'apposita modulistica.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per eventuali segnalazioni o richiesta di chiarimenti relativi agli importi TARI addebitati è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Celle Ligure nelle seguenti modalità:

Telefono019 99801 (centralino)  lunedì - mercoledì -  venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Mail: tributi@comune.celle.sv.it


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

È facoltà dell’utente ricevere l’avviso di pagamento solo in formato elettronico inviando richiesta scritta all’Ufficio Tributi all’indirizzo email tributi@comune.celle.sv.it o PEC comunecelle@postecert.it

L'avviso di pagamento è scaricabile da parte del contribuente anche attraverso il servizio LINKmate "Accesso sportello telematico", con Spid o CIE (Carta Identità Elettronica). Tramite LINKmate è possibile ottenere il modello F24 precompilato, da utilizzare per il pagamento in alternativa a PagoPa.

Di seguito il link.


Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Celle Ligure è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall’art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nello schema regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Il Comune ha optato per lo schema regolatorio I di cui sopra e pertanto non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all’APPENDICE 1 del TQRIF.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

Si rinvia alla Sezione 3.1.j "Regole per il calcolo della tariffa"


Di seguito le tariffe medie per le utenze domestiche, calcolate sulla base delle superfici medie presenti nella banca dati comunale:

Categoria

Superficie abitazione (mq.)

Superficie box (mq.)

TARI 2022 (€)

TARI 2023 (€)

1 occupante

43

13

101,08

100,35

2 occupanti

67

19

193,41

192,50

3 occupanti

63

24

276,45

271,41

4 occupanti

62

17

308,24

300,75

5 occupanti

130

13

474,43

468,10

6 occupanti

245

36

730,50

731,35


Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera Consiliare n. 53 del 19/12/2024:

ARTICOLO 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI


1. Per i debiti di natura tributaria o patrimoniale derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del presente regolamento o ingiunzioni di pagamento, fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, su specifica domanda presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma 2, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

2. La domanda di posticipo del termine di pagamento o la domanda di rateizzazione devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento esecutivo e comunque prima dell’avvio della procedura esecutiva, e dovrà contenere:

    a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione o di posticipo del termine di pagamento;

    b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;

    c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione o la dilazione del debito;

    d) idonei documenti che comprovino lo stato di difficoltà economica temporanea anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative e reddituali, nonché delle proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

3. Il debitore versa in stato di temporanea difficoltà economica quando non è in grado di effettuare il versamento richiesto per l’importo totale in una unica soluzione ma è capace di sopportare il versamento se ripartito in un congruo numero di rate rispetto alla sua condizione economica.

4. La rateizzazione del debito sarà concessa in un numero di rate determinato dall’entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente suddivisione:

a) da 100,01 € a 500,00 € fino ad un massimo di 3 rate mensili;
b) da 500,01 € a 1.000,00 € da un minimo di 4 fino a 6 rate mensili;
c) da 1.000,01 € a 2.000,00 € da un minimo di 7 fino a 12 rate mensili;
d) da 2.000,01 € a 4.000,00 € da un minimo di 13 fino a 18 rate mensili;
e) da 4.000,01 € a 6.000,00 € da un minimo di 19 fino a 24 rate mensili;
f)  oltre 6.000,00 € da un minimo di 24 fino a 36 rate mensili.

5.  Non è ammessa nessuna rateizzazione per importi pari o inferiori a € 100,00.

6.  Il posticipo del pagamento può essere concesso per il tempo massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria del debito ed è soggetto al pagamento degli interessi legali per il periodo richiesto.

7.  La rateizzazione è concessa a condizione che non esistano morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni già concesse in precedenza al medesimo soggetto.

8.  È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata: in tal caso, il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

9. In caso di rateizzazione l’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione, a pena di decadenza. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

10. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

11. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.

12. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, salvo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica o in presenza di eventi temporanei, non imputabili al debitore, che impediscano il ricorso alle sue liquidità. Si ha un peggioramento della situazione economica del debitore quando sopraggiungono eventi che incidono sulla condizione patrimoniale e reddituale dello stesso in modo tale da giustificare la rimodulazione del piano rateale concesso in precedenza. La proroga della rateizzazione può essere concessa, se non sia intervenuta decadenza, per una sola volta, per un ulteriore periodo di 30 giorni e comunque fino ad un massimo di 36 rate mensili.

13. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a € 15.000,00, il debitore deve presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l’importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata, valida per il periodo di ammortamento. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, il debitore deve attestarne l’impossibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 20% dell’intero importo dovuto.

14. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, alle previste scadenze, se non interviene il pagamento entro 30 giorni dall’invio di uno specifico sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, con maggiorazione delle spese di riscossione.

15. Nel corso dell’istruttoria, il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a chiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa, da presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell’atto di richiesta, che non potrà essere comunque inferiore a venti giorni.

16. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.

17. Successivamente all’istruttoria della pratica, è competenza del Funzionario Responsabile dell’entrata adottare il provvedimento di concessione, ovvero il diniego sulla base dell’istruttoria compiuta, da notificarsi all'interessato.

18. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi dovuti nella misura di cui all’art. 20 comma 4 del presente Regolamento.

19. La dilazione e la rateizzazione concesse dovranno rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente alla decadenza della riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa creditoria.


Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.


Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TA.RI).) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2023

Art. 25. Dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo dal verificarsi del fatto che determina il presupposto impositivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia e il numero dei domiciliati non residenti;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l’indicazione delle attività svolte);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all’Ufficio Protocollo o è spedita per posta, o inviata in via telematica o con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione. Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.