3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. - Per segnalazioni e reclami inerenti il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani è possibile contattare il gestore al seguente link: http://www.satservizi.org oppure al numero verde: 800 966 156
Comune di Celle Ligure - UFFICIO AMBIENTE
Informazioni in merito a:
- Raccolta e trasporto rifiuti urbani
-
Spazzamento e lavaaggio delle strade
Orario di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì ore 10,00 - 13,00; giovedì ore 14,30 - 17,00
Telefono: 019 99801 - centralino
E-mail: ambiente@comune.celle.sv.it
Responsabile dell'Ufficio: Arch. Simonetta Oliveri
Responsabile del Servizio: Ing. Enrica Bonorino
ECOSPORTELLO
Distribuzione mastelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e informazioni connesse.
Situato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nella sede comunale in via Boagno, 11
Orario di apertura al pubblico: martedì e sabato ore 09,30 - 12,30 esclusi i giorni festivi
Comune di Celle Ligure - UFFICIO TRIBUTI
Informazioni in merito alla gestione delle tariffe
Principali funzioni dell'Ufficio tributi:
- Gestione generale TARI;
- Gestione generale Contenzioso tributario;
- Gestione generale recupero evasione TARI;
- Gestione generale recupero crediti;
- Gestione generale emissione ruoli;
- Gestione generale sgravi e rimborsi.
Orario di ricevimento
L'UFFICIO TRIBUTI riceve, preferibilmente previo appuntamento fissato telefonicamente, nei seguenti giorni:
- da LUNEDI' a VENERDI' dalle 10 alle 13
- GIOVEDI dalle 15 alle 17
Per fissare l'appuntamento o per informazioni, telefonare al seguene numero:
- dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00: 019 99801 (centralino)
-
NUMERO VERDE TARI: 800-190002 operativo il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Responsabile del Servizio: Rag. Anna Dolla
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
Percentuali di raccolta differenziata:
2019 - 72,93%
2020 - 70,52%
2021 - 70,18%
2022 - 70,00%
2023 - 67,38%
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione con 2 occupanti
Stabilimenti balneari
Bar, caffè, pasticceria
La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte sopra richiamati e si considera il periodo nel quale si svolge l’occupazione.
La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le tariffe sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica.
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.
RIDUZIONI APPLICABILI AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI:
Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:
• Riduzione del 80% per mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti
• Riduzione del 70% per le zone in cui non è effettuata la raccolta e la distanza dal punto più vicino di raccolta è superiore a 500 metri lineari
• Riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo
• Riduzione del 10% per le abitazioni occupate da soggetti iscritti all’AIRE, che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
• Riduzione del 20% per i locali e le aree scoperte non adibiti ad uso domestico con uso stagionale o non continuativo ma ricorrente
• Riduzione del 20% della quota variabile alle utenze domestiche con destinazione abitativa che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici
Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto all’art. 18, rubricato Riduzioni ed esenzioni, del nostro vigente Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TA.RI), consultabile nell’apposita sezione 3.1.m.
Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 Arera ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due fattispecie:
- la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
- il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi
La nuova disciplina è entrata in vigore dal 01/01/2024 e coinvolge tutti i contribuenti TARI a llivello nazionale.
Arera ha stabilito la misura dell'esborso che ogni cittadino dovrà versare contestualmente al pagamento della TARI, pari ad € 1,60 per ciascuna utenza.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Stralcio Regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 29/06/2021, modificato con atto n. 10 del 20/03/2023.
ART. 18 - COMMI 6 - 7 - 8
6. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 90% per le abitazioni occupate da famiglie residenti di uno o due componenti ultrasessantenni, e titolari di un reddito pro capite non superiore all’importo della pensione sociale, quando siano in affitto e in assenza di altre proprietà immobiliari o siano proprietari, titolari di diritto di usufrutto, altro diritto reale solo di quella unica casa abitata.
7. La tassa è dovuta nella misura ridotta al 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% qualora nell’abitazione risiedano esclusivamente o con, al più, una persona con funzioni di accompagnamento risultanti da apposita autocertificazione.
8. Sono esenti dalla tassa:
a) locali e le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri sociali, storico-culturali o da altri Enti ed associazioni aventi finalità sociali e di volontariato, i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a carattere non commerciale. L’esenzione si applica con le medesime modalità e limitazioni ai fabbricati posseduti ed utilizzati in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
b) le abitazioni occupate da persone sole che possiedono un ISEE inferiore a € 7.000, limitatamente ai locali direttamente abitati.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire modalità (numero rate e scadenze) diverse dalle precedenti.
Per l'anno 2024 le rate previste sono due oppure rata unica.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per eventuali segnalazioni o richiesta di chiarimenti relativi agli importi TARI addebitati è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Celle Ligure nelle seguenti modalità:
Telefono: 019 99801 (centralino) da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Mail: tributi@comune.celle.sv.it
3.1.R Documenti di riscossione online
È facoltà dell’utente ricevere l’avviso di pagamento solo in formato elettronico inviando richiesta scritta all’Ufficio Tributi all’indirizzo email tributi@comune.celle.sv.it o PEC comunecelle@postecert.it
L'avviso di pagamento è scaricabile da parte del contribuente anche attraverso il servizio LINKmate "Accesso sportello telematico", con Spid o CIE (Carta Identità Elettronica). Tramite LINKmate è possibile ottenere il modello F24 precompilato, da utilizzare per il pagamento in alternativa a PagoPa.
Di seguito il link.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
Si rinvia alla Sezione 3.1.j "Regole per il calcolo della tariffa"
Di seguito le tariffe medie per le utenze domestiche, calcolate sulla base delle superfici medie presenti nella banca dati comunale:
Categoria |
Superficie abitazione (mq.) |
Superficie box (mq.) |
TARI 2022 (€) |
TARI 2023 (€) |
1 occupante |
43 |
13 |
101,08 |
100,35 |
2 occupanti |
67 |
19 |
193,41 |
192,50 |
3 occupanti |
63 |
24 |
276,45 |
271,41 |
4 occupanti |
62 |
17 |
308,24 |
300,75 |
5 occupanti |
130 |
13 |
474,43 |
468,10 |
6 occupanti |
245 |
36 |
730,50 |
731,35 |
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera Consiliare n. 31 del 29/06/2021:
ARTICOLO 31 - LE MODALITA' DI RATEAZIONE
1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede, con apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento anche se notificati ante 01/01/2020 e a prescindere che si tratti di atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l’impugnazione, ovvero divenuti definitivi, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
10.Per gli importi superiori a euro 6.000,00 è prevista la prestazione di idonea garanzia.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TA.RI).) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2023
Art. 25. Dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo dal verificarsi del fatto che determina il presupposto impositivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia e il numero dei domiciliati non residenti;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l’indicazione delle attività svolte);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all’Ufficio Protocollo o è spedita per posta, o inviata in via telematica o con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione. Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.