3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro di Raccolta Comunale
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di spazzamento stradale, manuale e meccanizzato, dovrà avvenire quotidianamente dalle ore 6:00 alle ore 12:00, salvo diversa indicazione dell'Ente.
Il servizio dovrà interessare l’intero territorio comunale e la frequenza è quotidiana per l’intero territorio comunale. Lo spazzamento delle zone periferiche sarà del tipo manuale, quello delle strade cittadine sarà eseguito con entrambe le modalità (manuale e meccanizzato). Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale (dove per sede stradale si intende: strade, piazze, viali, cunette stradali, giardini, percorsi pedonali, marciapiedi, i cigli stradali su entrambi i lati della sede stradale, porticati pubblici, aiuole spartitraffico, eventuali sottopassaggi, etc.) e degli spazi e strade pubblici e privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine), compresa l’eventuale rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché raccolta e trasporto degli stessi presso gli impianti di smaltimento, trattamento, selezione e comprende la pulizia di parchi e aiuole, nonché lo svuotamento dei cestini dei rifiuti presenti in tutte le aree pubbliche o luoghi pubblici del territorio comunale e la pulizia superficiale delle caditoie.
Il servizio di lavaggio strade e la disinfezione delle strade viene effettuato nel periodo 15 maggio – 15 settembre di ciascun anno di vigenza del contratto e con la frequenza di 1 (una) volta a settimana.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento Tari:
1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, in sede di approvazione della tariffa del tributo, purché sussistono le relative disponibilità di bilancio, possono essere stabilite le seguenti agevolazioni:a) esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
b) riduzione del 25% per i nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992 e che dichiarino un reddito complessivo ISEE non superiore ad €
12.000 (dodicimila)
c) riduzione del 30% per i nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da una sola pensione pari all'importo dell'assegno sociale INPS.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto.
4. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste. Le stesse agevolazioni devono essere richieste, con allegata documentazione giustificativa, dal contribuente, o dal legale rappresentante in caso di associazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno e decorrono dallo stesso anno della richiesta.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Addebiti diretti SDD
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo, di norma, l'ammontare complessivo in in 4 rate aventi scadenza 30 giugno, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dell'anno di riferimento, ovvero, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
2. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari ed eccezionali.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/ 12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n° 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
6. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato per posta semplice, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è notificata, anche a mezzo raccomandata A.R. intimazione mediante sollecito di pagamento da effettuare in rata unica.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o nel sollecito notificati , è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo pagamento, con applicazione di sanzioni, interessi ed accessori previsti per legge.
8. L'avviso di accertamento indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla data di notifica, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Interessi
1. La misura annua degli interessi di mora, sui tributi dovuti dal contribuente è pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale sia per le somme a debito che per quelle a credito.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
Il Contribuente ha la facoltà di richiedere il duplicato dell'avviso di accertamento/pagamento della Tari a mezzo mail all'indirizzo tributi.cercola@libero.it , a mezzo PEC all'indirizzo tributi.cercola@asmepec.it , a mezzo richiesta telefonica al numero 081.25.81.241/111 , a mezzo richiesta depositata all'Ufficio Protocollo.
Il Servizio Tributi provvederà alla duplicazione dell'avviso richiesto, che sarà rilasciato di persona presso l'Ufficio Tributi nella giornata di giovedì dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17, nonché potrà essere trasmesso in formato elettronico all'indirizzo mail indicato dal richiedente.