3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Orari di apertura dello Sportello TARI (solo su appuntamento)
Dal lunedì al venerdì 9.00- 13.00 e, altresì, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Lo Sportello TARI può essere contattato anche chiamando il numero 199 179 964 (a pagamento da cellulare)
- Collegandosi al link https://www.comunecervia.it/aree-tematiche/tributi-imposte-comunali/tari.html è possibile avere informazioni sullo sportello TARI presente nel Comune di Cervia.
- Collegandosi al link https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_clienti/ è possibile avere tutte le informazioni inerenti i recapiti del servizio ambiente di Hera.
-
Collegandosi al link https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_clienti/casa_sportelli/3253.html è possibile avere informazioni sugli sportelli di Hera sul territorio.
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Informazioni sui servizi di raccolta sono consultabili sul sito www.gruppohera.it selezionando il Comune di interesse, Ambiente, il Rifiutologo servizi di raccolta.
Informazioni inerenti la raccolta presso la stazione ecologica o il ritiro di rifiuti ingombranti sono consultabili sul sito www.gruppohera.it selezionando il Comune di interesse, Ambiente, Stazioni ecologiche oppure Ritiro ingombranti.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Le riduzioni e le agevolazioni sono disciplinate dagli articoli dal 20 al 25 del vigente Regolamento Tari (consultabili nella sezione M).
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Le scadenze di pagamento previste per la TARI del 2021 erano le seguenti:
- prima rata: 30 SETTEMBRE 2021
- seconda rata: 31 OTTOBRE 2021
- terza rata: 31 DICEMBRE 2021 (conguaglio)
Le scadenze di pagamento previste per la TARI del 2022 sono le seguenti:
- prima rata: 30 SETTEMBRE 2022 (acconto)
- seconda rata: 31 OTTOBRE 2022 (acconto)
- terza rata: 31 DICEMBRE 2022 (conguaglio)
Le scadenze di pagamento previste per la TARI del 2023 sono le seguenti:
- prima rata: 30 SETTEMBRE 2023 (acconto)
- seconda rata: 31 OTTOBRE 2023 (acconto)
- terza rata: 31 DICEMBRE 2023 (conguaglio)
Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del vigente Regolamento TARI (consultabile nella sezione M) "... Il
Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per
ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo
l’ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre, e
dicembre di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale ...".
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, oltre alla tassa, anche
le sanzioni (come previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo del
18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni) e gli interessi legali
vigenti.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando, ai fini della compilazione del Modello F24, i seguenti codici:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
- 3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti.
- “TEFA” (denominato“TEFA-tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”);
- “TEFN” (denominato “TEFA-tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”);
- “TEFZ” (denominato “TEFA-tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”).
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Eventuali richieste di rimborso TARI possono essere presentate compilando e consegnando il modulo allegato presso lo Sportello TARI c/o CerviaInforma in Viale Roma, n. 33 - 48015 Cervia (RA) o inviandolo via pec all'indirizzo: comune.cervia@legalmail.it (solo da PEC)
Per gli Enti Pubblici il versamento del tributo può essere effettuato sul Conto di Tesoreria n. 62380 conto intestato a Comune di Cervia presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato.
In questo caso è indispensabile indicare nella causale del versamento, al fine della corretta individuazione del soggetto che assolve il tributo, la seguente dicitura "C.F. Contribuente -Tari anno di riferimento del pagamento".
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
In allegato i provvedimenti adottati da ARERA in conseguenza degli eventi alluvionali di Maggio 2023.
Per ulteriori informazioni e modulisitica:
https://www.comunecervia.it/aree-tematiche/tributi-imposte-comunali/tari.html
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
E' riconosciuta (art. 30, comma 4 e seguenti, del vigente Regolamento TARI) la possibilità di rateizzare sino ad un massimo di 8 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di pagamento della TARI ordinaria.
REQUISITI SOGGETTIVI - OGGETTIVI
a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) qualora l’importo dovuto a titolo di TARI, ad invarianza del presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio di quanto dovuto negli ultimi due (2) anni.
c) contribuenti che versino in situazione di comprovata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. A tal fine:
1. Le utenze domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica, dovranno allegare alla richiesta di rateazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, nella quale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 40.000,00;
2. Le utenze non domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica, dovranno allegare alla richiesta di rateazione copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta, e copia di quello in corso, dai quali si rilevi la perdita di esercizio.
CRITERI
a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 25,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1000,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 250,00;
TERMINI
La richiesta di rateazione, completa della documentazione in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell’avviso di pagamento cui si riferisce.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento della prima rata deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista nell’avviso di pagamento.
MANCATO VERSAMENTO - EFFETTI
In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’importo non può più essere rateizzato;
c) al contribuente non può più essere concessa altra rateazione del tributo ordinario per l’anno di cui trattasi;
d) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
In merito alla richiesta di attivazione, variazione e cessazine del servizi si evidenzia che l'art. 30 del vigente Regolamento TARI dispone che la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che, fermi gli ulteriori connessi effetti (art. 30, commi 6 e 7), vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.