3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
IN PRIMO PIANO
In consegna
informative "TARI" 2024 (lista di carico principale) e modelli pagamento PagoPa
A partire da giovedì 27 giugno, i contribuenti stanno ricevendo una lettera e tre modelli di pagamento
precompilati per versare la rata di acconto (17 luglio), quella di saldo (16
dicembre) e quella unica (17 luglio). Chi sceglie quest’ultima opzione non
deve usare gli altri due bollettini. La consegna viene effettuata in
formato cartaceo al recapito di residenza solo nel caso in cui non sia stato
comunicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.
Dal 1°
gennaio 2023, è in vigore il nuovo regolamento che adegua la disciplina del
tributo alle modifiche introdotte dal legislatore fin dal 2021 e, soprattutto,
ai nuovi obblighi e standard di qualità imposti dall’autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (Arera).
In caso di
iscrizione, variazione o cessazione, è necessario presentare formale istanza
utilizzando i modelli da ritirare presso l’U.O. Risorse tributarie e reperibili
sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.cesano-maderno.mb.it) oppure
avvalersi delle procedure on-line attive sullo stesso sito web. A tal
proposito, ricordiamo che, a partire dal 2023, visto l’alto tasso di
evasione registrato, è stata avviata una campagna straordinaria di controllo,
contrasto e prevenzione che ha portato all’emissione di numerosi avvisi di accertamento
per omessa denuncia. Invitiamo, pertanto, i contribuenti ad iscriversi
tempestivamente per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla
normativa vigente nella misura compresa tra il 100 e il 200% del tributo dovuto
e non versato. Come consueto, per informazioni e chiarimenti, è sempre
possibile inviare una mail all’indirizzo:
risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it, telefonare allo 0362/513533
oppure recarsi presso lo sportello di piazza Arese 12 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8,45 alle 12,45 e in quelle di martedì e giovedì dalle 14,45 alle 17,45.
Il consiglio comunale, nella seduta di giovedì 13 giugno, ha approvato la proposta di differire la scadenza della rata di acconto TARI 2024, prevista per il 17 giugno, al 17 luglio.
I contribuenti che riceveranno il plico in prossimità della nuova scadenza del 17 luglio e quelli che lo riceveranno in data successiva, potranno versare l’importo dovuto anche oltre il termine senza alcun aggravio di sanzioni e interessi. L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e conferma la scadenza della rata successiva al 16 dicembre, fatta salva la facoltà di versare in soluzione unica alla data prorogata dall’organo politico (17 luglio).
In consegna informative "TARI" anno 2023 e modelli pagamento PagoPa (lista di carico suppletiva)
I contribuenti, che hanno perfezionato l'iscrizione dopo l'emissione della lista di carico ordinaria 2023, stanno ricevendo, una lettera e tre modelli di pagamento precompilati per versare la rata di acconto (17 giugno 2024), quella di saldo (16 dicembre 2024 ) e quella unica (17 giugno 2024). Chi sceglie quest’ultima opzione non deve usare gli altri due bollettini. La consegna viene effettuata in formato cartaceo al recapito di residenza solo nel caso in cui non sia stato comunicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.
ATTENZIONE: i contribuenti che, a causa di un'anomalia del sistema informatico, riceveranno più volte lo stesso documento di pagamento devono versare l'importo dovuto soltanto una volta. Ci scusiamo in anticipo per il disagio.
Obbligo istanza pratica compostaggio per conferma riduzione Tari
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (Tari), si rammenta che, per l’anno 2024, l’agevolazione prevista per il compostaggio sarà confermata ai contribuenti che hanno partecipato al censimento straordinario stabilito dal vigente regolamento a partire dal 1° gennaio. Si invita i ritardatari, a compilare e sottoscrivere il modello predisposto (disponibile presso lo sportello degli uffici Ambiente e Tributi o scaricabile dal sito web istituzionale) e a trasmetterlo tramite email protocollo@comune.cesano-maderno.mb.ito previa presentazione all’ufficio protocollo dell’ente, entro la data di emissione delle informative di pagamento (15 maggio), così da consentire il calcolo corretto (inclusa la riduzione del 30% della quota variabile prevista per la pratica del compostaggio). Oltre tale termine, eventuali istanze tardive, produrranno, in ogni caso, un conguaglio degli importi dovuti che sarà effettuato seguendo l’ordine cronologico di arrivo. Come consueto, per ulteriori informazioni e chiarimenti, è sempre possibile inviare una mail all’indirizzo: ambiente@comune.cesano-maderno.mb.it, risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it, telefonare allo 0362/513/210/533 oppure recarsi presso gli sportelli di piazza Arese 12 nelle giornate e orari di apertura al pubblico.
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo: risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it, telefonare allo 0362/513533 oppure recarsi presso lo sportello di piazza Arese 12 di mattina: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12,45 e di pomeriggio: nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14,45 alle 17,45
3.1.C Modulistica e reclami
Non sono stati predisposti specifici modelli.
Per l'invio di reclami e/o comunicazioni in merito all'applicazione della tassa, contattare l'ufficio Tributi ai recapiti indicati nella precedente sez. B
Per l'invio di reclami e/o comunicazioni in merito alla esecuzione del servizio di raccolta, contattare l'ufficio Ambiente ai seguenti recapiti:
- Telefono: 0362 513210
- PEC: ambiente@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
- Email: ambiente@comune.cesano-maderno.mb.it
- Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:15 alle 12:45
- Dove: Piazza Arese 12, 20811, Cesano Maderno (MB)
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione
abitazione con unico occupante fino a 60 mq. (tariffa 1.1)
Ristorante
Laboratorio (attività artigianale di produzione beni specifici)
ATTENZIONE:
Le unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie), sono considerate pertinenziali nella misura massima di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.
Alle pertinenze si applica solamente la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante.
Alle unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie) ma non considerate pertinenziali si applicano sia la quota fissa che quella variabile della tariffa sulla base di un occupante.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
A partire dal 1° gennaio 2023, la tariffa si applica in misura ridotta alle
utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) persone singole o famiglie che versino in condizioni di comprovata
indigenza, in carico in modo continuativo ai Servizi sociali e che presentino
un’attestazione ISEE pari o inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente
per l’erogazione dei bonus sociali (limite derogabile in presenza di grave e
comprovato disagio socio-economico, o, in caso di persona anziana sola, con un
reddito non superiore all’assegno sociale erogato dall’INPS). Tali situazioni
di disagio socio economico, che dovranno essere attestate annualmente dall’U.O.
Servizi sociali (entro il 31 gennaio, sulla base delle indicazioni fornite da
ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 57-bis del Dl n. 124/2019
e s.m.i.), comporteranno l’esenzione sia della parte fissa che di quella
variabile della TARI;
b) nuclei familiari con almeno tre minorenni, come risultante
dai registri anagrafici comunali, al primo di gennaio dell'anno di riferimento
o, per
le nuove utenze, alla data di inizio occupazione; le variazioni
intervenute successivamente, avranno efficacia a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell’evento,
riduzione pari al 15% della tariffa.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
L'informativa per l'annualità 2024 e i relativi modelli di pagamento PagoPa precompilati, emessi nel mese di giugno, saranno progressivamente consegnati entro la prima decade del mese di luglio.
Le scadenze di pagamento sono le seguenti ( il Consiglio ha approvato la proposta di differimento nella seduta del 13 giugno):
- Acconto (50%) 16/07/2024 (calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2023)
- Saldo (50%) 16/12/2024 (calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2024)
-
Unica (100%) 16/07/2024
Si rammenta che il versamento delle rate la cui scadenza è fissata dal Comune in data antecedente quella del 1° dicembre, ai sensi dell’art. 13, comma 15 ter, del Dl 201/2011, deve essere effettuato sulla base delle tariffe applicate l'anno precedente, quello delle rate la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre, deve essere effettuato sulla base delle tariffe dell’anno corrente, a saldo del tributo dovuto per l'intero annualità, con eventuale conguaglio.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’informativa di pagamento relativa alla TARI è notificato, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento (impropriamente chiamato “sollecito di pagamento”) per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso che indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà contestualmente, oltre agli interessi di mora, la sanzione per omesso pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In attesa di predisporre appositi moduli, è sufficiente inviare, ai recapiti di seguito indicati, una semplice nota email avendo cura, per l'istanza di rimborso, di indicare l'IBAN di riferimento per l'accredito:
- risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it
- risorse.finanziarie@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
- protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it
In alternativa, è sempre possibile trasmettere, a mezzo posta ordinaria, una lettera al seguente recapito:
Comune di Cesano Maderno - Risorse Tributarie - Piazza Arese n. 12 - 20811 Cesano Maderno
3.1.R Documenti di riscossione online
Effettuando una dichiarazione online, l'indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione verrà inserito nell'anagrafica TARI e sarà utilizzato quale modalità esclusiva per l'invio del documento di riscossione annuale e di tutte le comunicazioni in materia.
In ogni caso, è sempre possibile richiedere l'inserimento in anagrafica del proprio indirizzo e-mail, inviando una semplice comunicazione a: risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it
Per i/le contribuenti, persone giuridiche e/o ditte individuali, titolari di utenze non domestiche, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è un obbligo di legge (sono previste sanzioni in caso di violazione). L'ufficio tributi ha provveduto all'automatico recupero delle PEC per il recapito del documento di riscossione annuale, utilizzando l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. A tutte le utenze non domestiche, per le quali non è stato trovto l'indirizzo PEC, il documento di riscossione viene inviato con posta ordinaria.
Tali contribuenti sono invitati a comunicare il proprio indirizzo PEC all'ufficio tributi.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
1. Il funzionario responsabile dalla TARI può concedere il pagamento dilazionato, previa richiesta motivata dell’interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate.
2. Qualora le somme complessivamente indicate nelle informative di pagamento/solleciti, negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €100,00, il contribuente/utente, che dichiari la condizione di disagio economico e che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, può richiedere una rateazione – come da tabella sotto riportata - impregiudicato il versamento degli interessi di cui al precedente articolo 10 incrementato di 0,5 punti percentuali.
3. Il riconoscimento del beneficio, è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica:
1) per le persone fisiche e per le imprese individuali in contabilità semplificata (imprenditore in regime contabile semplificato o in regime di imposta sostitutiva escluse le società di persone):
-certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti (CAAF, INPS, ecc.); la metodologia adottata per l’individuazione del criterio di accesso alla rateazione e del numero massimo di rate concedibili si basa sulla considerazione di due parametri: l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l’entità del debito di cui è stata chiesta la dilazione. Il parametro per accedere all’istituto della rateazione, è fissato nel valore ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del Dpcm n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che non deve essere superiore a € 15.000, a partire dal 1° gennaio 2023, come stabilito dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, per accedere ai c.d. bonus sociali “gas ed elettricità”. Tale valore ISEE potrà essere adeguato negli anni successivi. Il numero massimo di rate è stabilito dalla seguente tabella in funzione dell’entità del debito e del valore ISEE:
Somma da esigere |
Rate mensili ISEE fino a € 7.500,00 |
Rate mensili ISEE oltre € 7.500,00 |
Fino a 99,00 |
Non rateizzabile |
Non rateizzabile |
100,00- 500,00 |
3 |
2 |
501,00- 3.000,00 |
6 |
5 |
3.001,00- 4.000,00 |
9 |
8 |
4.001,00- 6.000,00 |
12 |
11 |
Oltre 6001,00
|
36 |
35 |
Nel caso in cui il contribuente non rispetti i suddetti parametri può comunque ottenere la rateizzazione qualora dimostri gli eventi straordinari che hanno inciso significativamente sulla sua situazione patrimoniale, tali da poter essere considerato ugualmente in temporanea obiettiva difficoltà. Tali condizioni possono essere ritenute esistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
I. morosità non colpevole:
a) disoccupazione per licenziamento o per altre cause indipendenti dalla volontà personale;
b) riduzione forzata dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
d) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per cause di forza maggiore documentabili;
e) presenza in famiglia di un congiunto o di un parente affetto da malattia grave che richiede ingenti spese mediche;
f) decesso o grave infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo (superiore al 50%).
II. Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l’attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili causati da forza maggiore. In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione patrimoniale e reddituale espressa dall’ISEE dovrà essere idoneamente documentata.
2) per le imprese in contabilità ordinaria: attestazione, sottoscritta da un professionista abilitato, dell’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) e, se tale valore è inferiore a 1, indicazione dell’indice Alfa. L’indice Alfa è necessario per stabilire il numero massimo di rate concedibili: fino a 2 - massimo 9 rate mensili, da 2,1 a 4 - massimo 18 rate mensili, da 4,1 a 6 - massimo 36 rate mensili). Con riferimento agli imprenditori in regime ordinario ed alle persone giuridiche, si potrà beneficiare della rateizzazione esclusivamente a patto di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o sulla ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
4. La somma dovuta è ripartita in rate su richiesta del contribuente (nei limiti sopraesposti con un minimo di € 50,00) d’importo, di norma, uguale tra loro.
5. Limitatamente agli importi liquidati nelle informative di pagamento (c.d. “ruoli ordinario/suppletivo), fermo restando l’obbligo di cui al precedente comma 2 ovvero che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, l’ulteriore rateizzazione rispetto a quella già disposta (di norma due rate a distanza di sei mesi l’una dall’altra) potrà essere concessa, in ottemperanza agli obblighi imposti da Arera nell’articolo 27, allegato A della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, ai contribuenti:
a) la cui obbligazione tributaria superi del 30% il valore medio indicato nelle suddette informative di pagamento emesse negli ultimi due (2) anni;
b) che dichiarino, mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere già beneficiari del c.d. bonus sociale previsto per contenere i danni derivanti dal disagio economico nei settori elettrico e/o gas e/o idrico. In sede di verifica, qualora la dichiarazione risultasse mendace, oltre alla comunicazione di notizia di reato alle autorità competenti, il contribuente sarà considerato moroso alla scadenza di pagamento originariamente fissata.
6. L’istanza di ulteriore rateizzazione della riscossione ordinaria e/o suppletiva da parte del contribuente che ne ha diritto, deve essere presentata tassativamente entro la scadenza del termine riportato nell’informativa di pagamento.
7. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine stabilito originariamente per il pagamento della rata di cui si chiede una nuova dilazione.
8. La conclusione dell’istruttoria dovrà essere motivata e comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Al provvedimento di accoglimento sarà allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza. Le spese relative all'invio del provvedimento di rateazione, se dovute. saranno addebitate nella prima rata.
9. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di due rate successive anche non consecutive e deve provvedere all’adempimento dell’obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme da riscuotere.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
- Iscrizione/variazione posizione TARI
- cessazione posizione TARI
- scaricare il file PDF TARI - Iscrizione, variazione, cessazione
- compilare e salvare il file PDF (non è necessaria la firma del documento)
- aprire la scheda Modulistica e cliccare su Invia istanza
- compilare i dati della scheda Richiedente (se si è già presentata un'istanza con questa piattaforma, è possibile inserire il proprio codice fiscale e cliccare sull'icona della lente per autocompletare i campi)
-
aprire la scheda Documenti e allegare (sono ammessi files in formato pdf e jpg della dimensione massima di 1 MB ciascuno):
- il modulo TARI - Iscrizione, variazione, cessazione precedentemente compilato; nel caso la denuncia sia relativa a più di due immobili e, quindi, si siano compilati più moduli, aggiungere le altre copie con la funzione Aggiungi allegati.
- eventuali altri allegati necessari (copia del certificato notarile, copia verbale riconsegna immobile, chiusura utenze, ecc.)
- cliccando su Salva, sarà possibile continuare con l'inserimento dei dati subito o in un secondo momento, accedendo nell’area Gestione pratiche
- selezionando invece il pulsante Conferma e invia istanza, non sarà più possibile modificare i dati e verrà assegnato un codice univoco all'istanza
- per concludere l’invio è necessario cliccare su Consegna istanza