3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Raccolte settimanali
Raccolte quindicinnali
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Cornate e Porto
Colnago e Villa Paradiso
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Calcolo della TARI
Le tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.
Per le utenze domestiche il calcolo avviene moltiplicando la tariffa unitaria (composta da una parte fissa ed una variabile) per la superficie calpestabile detenuta espressa in metri quadrati, tenendo conto anche del numero dei componenti il nucleo familiare.
Per le utenze non domestiche il calcolo avviene moltiplicando la tariffa unitaria (composta da una parte fissa ed una variabile) per la superficie calpestabile detenuta espressa in metri quadrati, sia che si tratti di locali sia di aree scoperte operative.
Alla tassa si aggiunge il 5% a titolo di Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), che viene riversato alla Provincia.
Nel Regolamento Comunale TARI sono previste delle riduzioni di tariffa. E' possibile ottenerle presentando il modulo di domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione (per acquisto, locazione o uso).
Le riduzioni per abitazione possibili sono le seguenti:
• locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, senza occupanti (seconde case), da soggetti residenti nel Comune;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
• abitazioni esclusivamente occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o occupate dai cittadini iscritti all’AIRE;
• chi effettua il compostaggio domestico e non conferire la frazione umida al servizio di raccolta pubblico, come da richiesta di riduzione DA PRESENTARE al Servizio Ecologia.
Riduzioni le utenze non domestiche:
• la riduzione per aver avviato al recupero nell’anno una parte dei rifiuti prodotti nei locali occupati;
• la riduzione per il locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni solari nell’anno; tale riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l’esercizio dell’attività e da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
• l’esenzione per la zona di produzione rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
• la riduzione per la zona di produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi nel caso non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa;
• la riduzione per la zona di produzione di produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel Regolamento Comunale “Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate”.
L'eventuale conguaglio viene fatto con l'avviso di pagamento a saldo in unica soluzione entro il 31 dicembre.
Per consentire una corretta emissione degli inviti al pagamento i contribuenti presentano entro 90 giorni, dal momento in cui accadono, le istanze di:
• Inizio del possesso o detenzione di locali e/o aree assoggettabili al tributo;
• Variazione qualora si verifichino condizioni che determinino un diverso ammontare del tributo (es. variazione superficie, cambio destinazione d’uso, il verificarsi o il venir meno delle condizioni che danno luogo a esenzioni, riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento, ecc.);
• Cessazione del possesso o detenzione di locali e/o aree assoggettati al tributo.
E’ possibile stampare la modulistica presente nel sito:
https://comune.cornatedadda.mb.it/servizio/tassa-sui-rifiuti-tari/
https://comune.cornatedadda.mb.it/tipi_documento/?type=modulistica
compilarla in ogni sua parte, e presentarla:
• allo sportello;
• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it;
• a mezzo posta ordinaria indirizzata a Ufficio Tributi - Via Alessandro Volta n.29, 20872 Cornate d'Adda (MB).
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
I modelli F24 possono essere pagati senza alcuna commissione presso:
-
Sportello bancario
-
Sportello postale
-
Per via telematica
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
La TARI si versa entro le scadenze di pagamento sopra indicate
Vengono spediti all’indirizzo di residenza di ciascun contribuente due inviti al pagamento, con allegati i relativi “mod. F24 semplificati” precompilati, con le informazioni relative all’utenza, l’importo e le scadenze.
In caso di mancata ricezione dell’invito di pagamento è opportuno contattare l'ufficio tributi ai numeri 039 6874 230-231-232 per riceverne copia anche via mail.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato pagamento si procederà all'emissione di avviso di accertamento, al quale saranno applicate le sanzioni pari al 30% dell’imposta dovuta, gli interessi di legge e il recupero dei costi per l’emissione del provvedimento.
Prima di ricevere l'accertamento è possibile richiedere all’ufficio tributi copia del modello F24 in modo tale da procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per segnalazioni in merito alla determinazione degli importi addebitati contattare l’Ufficio Tributi del Comune:
-
tramite e-mail: tributi@comune.cornatedadda.mb.it
-
tramite PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
- telefonicamente al n.039 6474 230-231-232
3.1.R Documenti di riscossione online
È possibile richiedere l’invio degli avvisi di pagamento TARI IN FORMATO ELETTRONICO, utilizzando il modulo di AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA da inoltrare alla PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 35 – Rateizzazione del tributo
1. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati nei casi di seguito specificati:
a) ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 12.000, previa presentazione dell’ISEE stesso;
c) ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.
2. L’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro.
La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare.
La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
3. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rimanda al Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 30 – Presentazione della dichiarazione1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, anche sul proprio sito web e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e il contribuente è tenuto a fornire tutte le indicazioni e gli eventuali documenti richiesti.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di 19 spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel
caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
2. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando ai siti internet del soggetto gestore dei rifiuti e/o del Comune nel
portale Trasparenza per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 90 giorni solari dalla modifica, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo di variazione o cessazione.
All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in
relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 5 e 6, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 3.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
9. Nel caso di decesso o emigrazione del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari. In mancanza di dichiarazione spontanea, l’utenza sarà volturata d’ufficio ad uno degli altri soggetti residenti maggiorenni.