3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
Non sono previsti specifici modelli per i reclami inerenti il servizio di raccolta dei rifiuti; eventuali lamentele possono quindi essere inoltrate in forma libera.
3.1.D Calendario e orari raccolta
ATTENZIONE: con il nuovo contratto SARIM, per le Utenze Domestiche è cambiato il giorno di conferimento:
SECCO INDIFFERENZIATO MARTEDÌ DALLE 21.00 ALLE 05.00
MULTIMATERIALE LUNEDÌ - GIOVEDÌ DALLE 21.00 ALLE 05.00
Il calendario della raccolta, suddiviso per zona centrale (PaP) e zone periferiche (ambiti 1,2,3,4,5,6) è presente sul sito istituzionale dell’Ente seguendo il seguente percorso:
Ambiente/informazioni ambientali/Servizio di raccolta rifiuti
Ovvero al seguente link:
http://www.comune.eboli.sa.it/dettagli.aspx?c=97&sc=95&id=216&tbl=contenuti
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Isola Ecologica - Centro di Raccolta Comunale (CRC)
Sul sito istituzionale dell’Ente è presente un documento o meglio brochure denominato “raccolta differenziata”, scaricabile, nel quale sono riportati:
- consigli utili per differenziare correttamente;
- elenco di materiali distinti per categoria di rifiuto (indifferenziato, organico, multimateriale, carta e cartone, vetro, ecc…)
- rifiuti da poter conferire all’isola ecologica, con i relativi orari di apertura dell’isola.
Oltre a ciò, nella sezione del sito dell’Ente ”Ambiente /Informazioni Ambientali” sono presenti delle sottosezioni immediate (con immagini intuitive) e cliccabili, distinte proprio per tipologia di rifiuto, aventi i seguenti titoli:
Isola Ecologica , imballaggi e ingombranti in legno, Ingombranti, Frazione multimateriali, Pneumatici fuori uso, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), secco indifferenziato, vetro, carta e cartoni, la frazione organica, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in acciaio, imballaggi in alluminio, abiti e accessori usati, metalli, oli vegetali e animali esausti, sfalci e potature, batterie e accumulatori esausti.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello di emissione del documento di riscossione, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1e 10.2.
Dati osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania (ORGR), relativi alla percentuale della raccolta differenziata del Comune di Eboli:
|
Anno 2016 |
Anno 2017 |
Anno 2018 |
% di R.D |
53,00 |
57,45 |
55,01 |
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Lo spazzamento stradale (in parte manuale 30% e in parte meccanizzato 70%) viene effettuato nella zona centrale con frequenza di 6 giorni/sett., mentre nelle zone periferiche (frazioni Corno d’Oro, Santa Cecilia e Cioffi) con frequenza di n. 3 giorni/settimana (lunedì, mercoledì, venerdì).
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Gli elementi utili per il calcolo Tari sono i seguenti:
- superficie in metri quadri;
- periodo di riferimento;
- nucleo familiare;
- quota fissa;
- quota variabile;
- quota provinciale 5%.
La quota fissa si calcola moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare per il numero di persone che la occupano.
Per i contribuenti non residenti il numero di occupanti è così calcolato:
- 1 occupante: locali fino a 60 mq;
- 2 occupanti: locali fino a 90 mq;
- 3 occupanti: locali fino a 120 mq;
- 4 occupanti: locali fino a 150 mq;
- 5 occupanti: locali fino a 180 mq;
- 6 occupanti: locali oltre i 180 mq.
Alla quota fissa si somma la quota variabile, finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il calcolo Tari è effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti in via presuntiva stabilita dalle delibere comunali.
In questo caso occorre infine distinguere se si tratta di:
- immobile ad uso domestico residenziale o non residenziale;
- o non domestico, come ad esempio nel caso delle attività commerciali.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Si riporta il titolo IV del vigente Regolamento dedicato proprio alle riduzioni
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 10 %;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell’articolo 23.
Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 10% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente. L’ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:
Quantità delle frazioni di rifiuto |
Incentivo (Euro) |
a. Da 0 a 75 Kg. |
50% del corrispettivo incassato dall’ente per il conferimento, dei rifiuti stoccati, ai consorzi di filiera in base all’accordo ANCI –CONAI per tipologia di rifiuto conferito ed anno di riferimento |
b. Oltre 75 Kg. |
75% del corrispettivo incassato dall’ente per il conferimento, dei rifiuti stoccati, ai consorzi di filiera in base all’accordo ANCI –CONAI per tipologia di rifiuto conferito ed anno di riferimento |
In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.
6. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle seguenti misure:
- distanza dal punto di raccolta da metri 801 fino a metri 1500 riduzione del 60%
- distanza dal punto di raccolta superiore a metri 1501 riduzione del 65%, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
1. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa nel limite massimo stabilito dal piano finanziario.
2. Sono esenti dalla tassa gli edifici direttamente utilizzati dal Comune.
3. Per le Utenze Domestiche, nel calcolo dei componenti del nucleo familiare vengono esclusi i soggetti diversabili, riconosciuti invalidi civili al 100%. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto esclusivamente da soggetti diversabili viene azzerata la parte variabile della tariffa.
4. E’ possibile richiedere un’agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione e relative pertinenze, qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:
- l’abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui ai punti successivi;
- tutti gli occupanti l’abitazione siano stati iscritti nell’anagrafe del Comune di Eboli nell’intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- l’unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l’indicatore ISEE delle persone che occupano l’abitazione non sia superiore alla pensione minima INPS per l’anno di riferimento o in alternativa il reddito imponibile del nucleo familiare non sia superiore al doppio della pensione minima INPS.
-per indicatore ISEE e reddito imponibile fino ad un massimo del 50% in più di quanto definito al punto precedente, l’agevolazione si riduce al 15%
- sia stata assolta la tassa nell’anno precedente a quello per il quale viene richiesta l’agevolazione
-non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste.
5. Per le superfici dei locali ed aree scoperte destinate ad attività produttive nell’area PIP, che insistono su lotti direttamente assegnati dal Comune entro il 30/06/2010, è concessa una esenzione della tassa complessivamente dovuta. La esenzione è valida per un periodo di cinque anni dalla dichiarazione di inizio occupazione, per le nuove attività, oppure, con riferimento alle attività già avviate, dalla richiesta formale dell’assegnatario. Per poter usufruire dell’esenzione indicata i soggetti passivi devono essere in regola con i pagamenti dei lotti assegnati e non avere contenzioso con l’Ente. Sono considerati in regola con i pagamenti i soggetti che hanno in corso rateizzazioni e non hanno accumulato un ritardo superiore a mesi due con il pagamento delle rate.
6. Per le superfici dei locali ed aree scoperte destinate ad attività museale è concessa una riduzione del 50% della tassa complessivamente dovuta.
7. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti.
8. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
9. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, vengono applicate delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
10. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
E' sempre possibile richiedere la motivata revisione degli importi addebitati. Suggeriamo sempre di non precipitarsi agli sportelli appena ricevuto l'avviso di pagamento (non raccomandata o atto giudiziario) al fine di non intasare lo sportello e ricevere assistenza in maniera più rilassata ed accorta. Il modulo utilizzabile è quello allegato da inviare:
pec: comune@pec.comune.eboli.sa.it
a mano: c\o ufficio protocollo - via Matteo Ripa 49 - dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 - martedi' anche 15.30/17:00
posta ordinaria: Comune dio Eboli Ufficio tributi via Matteo Ripa 49 - 84025 Eboli
3.1.R Documenti di riscossione online
Per ricevere l'avviso di pagamento annuale via mail o via pec basta farne richiesta a
tari@comune.eboli.sa.it
indicando i dati del soggetto iscritto a ruolo e allegando un documento di identità.