Trasparenza Rifiuti Favignana
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Favignana

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Trasparenza Rifiuti Favignana
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti
Econord S.p.A.
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Econord S.p.A.
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

E' possibile segnalare eventuali disservizi:


  • telefonando al n° Verde Gratuito 800 688 559 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 18:00
  • inviando un'email all'indirizzo: info@econord.it
  • tramite app



Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Abitazione di residenza unico occupante
Per un'utenza Domestica di 60mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 99,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,1941
Tariffa variabile: € 62,4975
Tipo Riduzione: Tariffa Fissa/Variabile
Percentuale riduzione: 30%
Riduzione calcolata: € 40,24
Quota fissa: € 1,1941 * 60 * (365/365) = € 71,65
Quota variabile: € 62,4975 * (365/365) = € 62,50
Totale imposta: € 71,65 + € 62,50 - € 40,24 = € 93,90
Totale: € 93,90 + 5 % = € 98,60
Totale arrotondato: € 99,00
Abitazione di residenza 4 occupanti
Per un'utenza Domestica di 80mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 385,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,7195
Tariffa variabile: € 229,1575
Quota fissa: € 1,7195 * 80 * (365/365) = € 137,56
Quota variabile: € 229,1575 * (365/365) = € 229,16
Totale imposta: € 137,56 + € 229,16 = € 366,72
Totale: € 366,72 + 5 % = € 385,05
Totale arrotondato: € 385,00
Abitazione uso stagionale 3 componenti
Per un'utenza Domestica di 90mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 243,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,5921
Tariffa variabile: € 187,4925
Tipo Riduzione: Tariffa Fissa/Variabile
Percentuale riduzione: 30%
Riduzione calcolata: € 99,23
Quota fissa: € 1,5921 * 90 * (365/365) = € 143,29
Quota variabile: € 187,4925 * (365/365) = € 187,49
Totale imposta: € 143,29 + € 187,49 - € 99,23 = € 231,55
Totale: € 231,55 + 5 % = € 243,12
Totale arrotondato: € 243,00
Utenza non domestica - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ecc.
Per un'utenza Non domestica di 120mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 578,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,8377
Tariffa variabile: € 2,7497
Quota fissa: € 1,8377 * 120 * (365/365) = € 220,52
Quota variabile: € 2,7497 * 120 * (365/365) = € 329,96
Totale imposta: € 220,52 + € 329,96 = € 550,49
Totale: € 550,49 + 5 % = € 578,01
Totale arrotondato: € 578,00
Utenza non domestica stagionale - Bar, caffetterie, pasticcerie
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 1574,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 8,5629
Tariffa variabile: € 12,8474
Tipo Riduzione: Tariffa Fissa/Variabile
Percentuale riduzione: 30%
Riduzione calcolata: € 642,31
Quota fissa: € 8,5629 * 100 * (365/365) = € 856,29
Quota variabile: € 12,8474 * 100 * (365/365) = € 1.284,74
Totale imposta: € 856,29 + € 1.284,74 - € 642,31 = € 1.498,72
Totale: € 1.498,72 + 5 % = € 1.573,66
Totale arrotondato: € 1574,00

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 16 REGOLAMENTO TARI)


1.        La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.

2.        La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.


 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE (ART. 17 REGOLAMENTO TARI)



1.        Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze, anche se a disposizione), condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Favignana, ai fini dell’applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° di gennaio dell’anno di riferimento, con conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute a decorrere dal 1° giorno successivo alla variazione stessa. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno solare (es. colf e badanti).

2.        I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a)      anziano dimorante in casa di riposo;

b)      soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in un Comune diverso o all’estero per un periodo superiore a 6 mesi, debitamente documentato;

c)      soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.

3.        Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze) condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Favignana e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, si assume come numero degli occupanti quello forfettario di tre unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

4.        Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° di gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di costituzione dell’utenza.

5.        Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

5.      Costituiscono pertinenza gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Alle pertinenze si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione.

6.      Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e si assume come numero degli occupanti quello di una unità, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.



TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ART. 18 REGOLAMENTO TARI)



1.        La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2.        La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.


CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE



1.        Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

2.        Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

3.    La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.

4.        Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.

5.        In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.





Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

ESENZIONE TARI PER UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE (ART. 26 REGOLAMENTO COMUNALE)

Sono esenti dal tributo i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il tributo sussidi economici ordinari da parte del Comune di Favignana per accertate condizioni di indigenza, a condizione che venga presentata apposita istanza al Servizio Tributi.


RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 23 REGOLAMENTO TARI)



1.      Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile nelle seguenti ipotesi:

a.       abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

b.      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;

c.       abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;

d.      fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%

2.      Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3.      Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno della richiesta o dalla data della variazione se successiva. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.



RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (ART. 24 REGOLAMENTO TARI)


Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, limitatamente all’utenza per la quale è stata richiesta, è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. L’agevolazione è cumulabile con le altre agevolazioni tariffarie previste dal presente Regolamento.



RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ART. 25 REGOLAMENTO TARI)


1.      La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile, a condizione che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;

le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2.      La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.


LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO (ART. 5 REGOLAMENTO TARI)


1.      Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a)    a)       locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

§  centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili,  vano ascensore e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza di persone o operatori;

§  unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;

§  unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate  e in relazione alle quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività;

§  locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

§  soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di  altezza inferiore a 150 centimetri;

§  locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

§  aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

§  superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

§  aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

§  aree impraticabili o intercluse da recinzione;

§  aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

§  aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

§  zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all’interno dei locali o nelle aree esterne;

§  aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b)      b)     aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c)      c)     aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.


2.      Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.




Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante : 

- modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24);

- mediante versamento diretto sul conto corrente di tesoreria; 

- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (PagoPa)

Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all’utente una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
30/04/2024
25,00%
2° rata
30/06/2024
25,00%
3° rata
30/09/2024
25,00%
4° rata
31/12/2024
25,00%

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate, entro le superiori scadenze. E’ facoltà del contribuente versare la TARI in un’unica soluzione entro il 30 aprile, termine di pagamento della prima rata.

Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.


È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle predette rate:

a)      agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b)      qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica

dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


In caso di pagamenti pregressi mancanti è possibile regolarizzare la propria posizione aggiungendo al dovuto le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lsg 472/1997 e successive modificazioni).


Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.


Per ricevere il mod. F24 di ravvedimento è possibile contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente 0923/920031-41, numero verde 800 57 33 32, oppure a mezzo e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it


SANZIONI

Variano in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:


  • entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint), la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve), invece, la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/20 del 30%);
  • dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 1,67% (1/18 del 30%);
  • oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%);
  • oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%);
  • oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%).


INTERESSI

Vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  •         dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018);
  •         dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019);
  •         dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020);
  •         dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021
  •         dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 5,00% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022)
  •         dal 01 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 2,50% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre2023)


N.B.: gli interessi vanno calcolati solo sul tributo non pagato e non anche sulla sanzione.




Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

La segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa può essere effettuata

  • telefonicamente ai numeri 0923/920031 - 920041
  • numero verde 800 57 33 32
  • a mezzo e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it
  • a mezzo pec: comune.favignana.tp@pec.it
  • direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi: orario di ricevimento al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00




Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

In caso di mancato ricevimento della bolletta di pagamento o per riceverla in formato elettronico è possibile contattare l'Ufficio Tributi:

- Tel. 0923/920031 - 920041

- Numero Verde 800 57 33 32 

e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it

pec: comune.favignana.tp@pec.it


Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Favignana è collocato all'interno dello Schema regolatore I
SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

ART. 35  REGOLAMENTO TARI 

MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO


1.      È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:

a)      agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b)      qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2.      L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.

3.      La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

4.      Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5.      In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ART. 31 REGOLAMENTO TARI  – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1.      I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2.      Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, che assume anche, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, il valore di richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.

3.      Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

4.      La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a)      Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente / contribuente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;

b)      Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c)      Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

d)     Numero degli occupanti;

e)      Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f)       Data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

g)      La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a)      Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente/contribuente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;

b)      Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c)      Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

d)     Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e)      Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f)       Data di inizio del possesso o della detenzione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

g)      La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5.      In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 32 REGOLAMENTO TARI – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1.      Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 31 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

2.      Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.

3.      L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a)       il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b)       il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;

c)       la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4.      Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;

d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti domiciliati, il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00

In caso di dichiarazione di cessazione, indirizzo di residenza / domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio.

5.      Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6.      Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

7.     In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.