3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Art. 32 Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° RATA ACCONTO 2024 + ECCEDENZE 2023
2° RATA SALDO 2024
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 10 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l’applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del “Ravvedimento operoso” (art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni) per la cui disciplina si rinvia al regolamento delle entrate.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 7, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa, ovvero, per l’infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e/o della sanzione e degli interessi 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 11 Interessi
Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dal regolamento delle entrate
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
- Numero Verde Aprica Spa 800 - 437678
- Ecosportello presso Comune di Flero 030.2563173 int. 6 nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì (escluso giovedì) dalle ore 8 alle ore 13
- Numero Verde Arera c/o Comune di Flero 800-441400 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Le somme dovute a titolo di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo
quanto previsto dall'art. 26 del regolamento generale delle entrate.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione relativa, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello unico messo a disposizione dal Comune, anche sul proprio sito web, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni. Al fine di acquisire o confermare le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e quello dell'interno, ove esistente, fermo restando il dato sulle superfici dichiarate.
2. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti: a) Sono tenute a dichiarare il numero dei componenti iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e la relativa variazione ad eccezione di quelle che sono iscritte in due o più nuclei familiari nella stessa unità abitativa; b) devono dichiarare il numero delle persone che, sebbene iscritte nell’anagrafe della popolazione residente di altro Comune, occupano l’immobile con frequenza abituale ricorrente (anche una sola volta a settimana) o per periodi dell’anno (anche non consecutivi) non inferiori alla durata di un bimestre solare. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche, dagli intestatari della/e scheda/e di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante (locatario, affittuario, comodatario, depositario ecc.) che, in ogni caso (anche se residente), dovrà allegare copia del titolo giuridico che giustifichi la detenzione, l’uso o il possesso dell’immobile; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge o da soggetto all’uopo delegato; 3 c) per le utenze “miste”, ovvero quelle di cui al successivo art. 37 commi 5 e 6 della sezione seconda del presente regolamento, dal soggetto che destina i locali per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili ad affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente (“ordinaria”, “transitoria”, “studenti”, “breve” ecc.); d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La variazione anagrafica di emigrazione e di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare (utenze domestiche) non sostituisce, rispettivamente, la dichiarazione di cessazione o di variazione del nucleo familiare. La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario/i della/e scheda/e famiglia; eventuale indirizzo di posta elettronica; recapito telefonico. b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; eventuale indirizzo di posta elettronica; recapito telefonico. c) l’ubicazione comprensiva di numero civico e di numero di interno, ove esistente, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) i dati identificativi del precedente occupante o detentore (nel caso di iscrizione); g) i dati anagrafici del subentrante (nel caso di cessazione); h) in caso di conduzione i dati di riferimento della proprietà. La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell’attività, sede legale, descrizione dell’attività effettivamente svolta, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, recapito telefonico); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha inizio l’occupazione/conduzione o in cui interviene la variazione o cessazione; e) i dati identificativi del precedente occupante o detentore e del proprietario in caso di conduzione (nel caso di iscrizione); f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità: a) direttamente agli uffici dell’ente (sportello tributi), negli orari di ricevimento del pubblico; b) spedita tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R., unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore; c) inviata tramite posta elettronica, anche certificata, unitamente a copia digitale del documento d’identità del sottoscrittore. In caso di spedizione tramite raccomandata A.R. fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, permessi edilizi, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, ai fini della presente entrata, nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentarla anche in assenza di detto invito.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni che comportano riduzioni del tributo, agevolazioni o esclusioni di superfici per produzione di rifiuti speciali devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento, salvo eventuali eccezioni indicate nello stesso.
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea, saranno volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare, dalla data del decesso. In assenza di eredi residenti, l’utenza sarà volturata all’erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, fatta salva la facoltà dell’ente, nel caso che non sia stato individuato alcun erede, di richiedere al Tribunale in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) che sia fissato un termine per l’accettazione dell’eredità (art. 481 c.c.) e/o la nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.).