3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Art. 32 Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° RATA ACCONTO 2025 + ECCEDENZE 2024
2° RATA SALDO 2025
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 10 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l’applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del “Ravvedimento operoso” (art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni) per la cui disciplina si rinvia al regolamento delle entrate.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 7, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa, ovvero, per l’infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e/o della sanzione e degli interessi 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 11 Interessi
Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dal regolamento delle entrate
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
- Numero Verde C.B.B.O. SRL 800 - 595020
- Ecosportello presso Comune di Flero 030.2563173 int. 6 nei seguenti orari di apertura (* SOLO SU APPUNTAMENTO):
Lunedì 8.00 - 13.00 / 14.30 - 16.30*
Martedì 8.00 - 13.00
Mercoledì 8.00 - 13.00 / 14.30 - 16.30*
Giovedì CHIUSO
Venerdì 8.00 - 13.00
Sabato CHIUSO
Domenica CHIUSO
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ART. 9
Dilazioni Di Pagamento E Ulteriori rateizzazioni
1. Per le somme complessivamente indicate negli avvisi di pagamento ordinari, avvisi bonari, così come negli avvisi di accertamento, compreso maggiorazione, tributo ambientale ed eventuali sanzioni e interessi se applicati, il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la rateizzazione del pagamento.
2. L’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti che dichiarino una seria difficoltà economico finanziaria.
3. la rateizzazione potrà esser concessa secondo i parametri previsti dalla seguente tabella:
a) fino a euro 99,99 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,00 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili.
2. L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
3 La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, su apposito modulo messo a disposizione del Comune, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanea difficoltà economica.
a) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
b) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
c) non possono essere concesse rateizzazioni di pagamenti ordinari successive ai termini di prescrizione delle attività di accertamento
d) Sull’importo rateizzato si applicano gli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice civile.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Dichiarazione Tari - Istanze Di Rettifica – Reclami
1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. L’obbligazione tributaria si costituisce comunque nel momento in cui si realizza il presupposto del tributo, come previsto dall’Art.2.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine richiamato al comma 4 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Indirizzo di posta elettronica/PEC;
c. Autorizzazione all’invio di comunicazioni mediante posta elettronica/PEC;
d. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
f. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
g. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
h. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività.
b) Indirizzo di Posta elettronica certificata;
c) Autorizzazione all’invio di comunicazioni mediante posta elettronica/PEC;
d) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
e) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
f) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
g) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
h) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
i) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
1. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
2. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
3. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’art. 3, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario di cui all’art. 6 comma 3.
7. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso i punti di contatto con i contribuenti.
8. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune purché la stessa contenga le informazioni minime utili alla gestione dell’istanza.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni fornite dal contribuente.
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.