3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio è gestito dal Comune di Forano ed è strutturato secondo le modalità definite dal settore tecnico.
Il servizio, che è effettuato manualmente con personale LSU e affidamento a ditta specializzata, comprende la pulizia delle strade, piazze e marciapiedi; vengono attuati tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l’ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l’emissione di odori sgradevoli.
Il servizio comprende, inoltre la rimozione di rifiuti sulle aree di uso pubblico (strade comunali e tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
Nello specifico, le attività di pulizia svolte sono le seguenti:
-Recupero materiali misti: il servizio, consiste nella raccolta dei rifiuti depositati in prossimità di aree pubbliche fuori dal centro abitato, nonché nella vuotatura dei cestini gettacarte e pulizia intorno agli stessi.
-Spazzamento manuale: il servizio viene svolto da operatori dotati di un carretto, su marciapiedi, tazze alberate, bordi stradali e aree antistanti.
-Pulizia delle aree mercatali: il servizio viene svolto manualmente, dopo l’orario di chiusura del mercato settimanale e della Fiera mensile, comprese le aree dedicate alle soste.
-Piano foglie: servizio di rimozione delle foglie dalle carreggiate stradali e marciapiedi lungo i viali alberati. La frequenza degli interventi è variabile in funzione dei periodi più critici e delle condizioni metereologiche.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
Si considerano pertinenziali i locali quali cantine, autorimesse o altri simili luoghi dì deposito, a servizio diretto dell'alloggio.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI TARIFFARIE
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: del 30%
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: del 30%
c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative di pertinenza degli stessi, ad uso stagionale, purché non superiore a sei mesi nell’anno solare: del 30%
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (COMPOSTAGGIO)
Per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo. I prodotti di risulta dovranno essere utilizzati nel proprio giardino/orto/terreno agrario, di almeno 100 mq. La riduzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della riduzione richiesta la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno.
ULTERIORI RIDUZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) utenze domestiche utilizzate come abitazione principale da intestatario di età superiore a 65 anni con un reddito ISEE di € 7.500,00: riduzione del 30%
b) per i nuclei familiari con reddito ISEE di € 7.500,00 in cui è presente un disabile con riconoscimento minimo dello stato di invalidità dell’80%: riduzione del 30%
Le riduzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
CUMULO DI RIDUZIONI
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di DUE scelte tra quelle più favorevoli.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97.
Sulle somme dovute si applica il tasso di interesse legale in vigore aumentato di 2,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.