3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
Chi deve versarla
Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti) con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Per le utenze domestiche la tariffa tiene conto del numero degli occupanti.
Il Consiglio Comunale di Gallicano, con deliberazione n. 8 del 29 aprile 2024 ha deliberato le tariffe TARI per l'anno 2024.
Quando e come si versa
I versamenti devono essere eseguiti alle seguenti scadenze:
prima rata | 31 maggio 2024 |
seconda rata | 31 luglio 2024 |
terza rata | 30 settembre 2024 |
quarta rata | 30 novembre 2024 |
rata unica | 31 luglio 2024 |
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
ART. 32 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 4. Gli interessi vengono calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato come previsto nel regolamento delle entrate, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.