Trasparenza Rifiuti Gambolò
Trasparenza Rifiuti Gambolò

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Gambolò

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Gambolò

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Trasparenza Rifiuti Gambolò
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti

COMUNE DI GAMBOLO' UFFICIO TRIBUTI

ORARI AL PUBBLICO

Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Mercoledì: chiuso


TEKNOSERVICE srl

INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI, RECLAMI

Qualunque informazione può essere richiesta all'indirizzo mail info@teknoserviceitalia.com


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Per qualsiasi segnalazione o richiesta di informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail info@teknoserviceitalia.com

E' inoltre sempre disponibile la sezione "#diccilatua" sul sito ufficiale di Teknoservice raggiungibile facendo click qui e la sezione "osservazioni" facendo click qui .

Oppure è possibile contattare telefonicamente il numero verde 800 615 622.

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
CALENDARIO RACCOLTA SETTIMANALE DEI RIFIUTI
lunedì:
UMIDO ORGANICO
martedì:
PLASTICA
mercoledì:
RSU (indifferenziato)
giovedì:
CARTA
venerdì:
UMIDO ORGANICO; VERDE (Ogni 15 GG)
sabato:
VETRO (Ogni 15 GG)

Piazzola ecologica

Nella piazzola ecologica è possibile conferire ogni tipo di rifiuto elencato nel riciclabolario; in particolare: legno, ferro e rifiuti ingombranti.

ORARIO:

Martedì e giovedì: 14:00 - 17:00

Sabato: 09:00 - 12:00 e dalle 14:00 -  17:00


NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Frequenza bisettimanale nelle giornate di Lunedì e Giovedì con alternanza delle vie.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 238,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,64
Tariffa variabile: € 161,02
Quota fissa: € 0,64 * 100 * (365/365) = € 64,00
Quota variabile: € 161,02 * (365/365) = € 161,02
Totale imposta: € 64,00 + € 161,02 = € 225,02
Totale: € 225,02 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 237,87
Totale arrotondato: € 238,00
AUTORIMESSE
Per un'utenza Non domestica di 150mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 318,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,72
Tariffa variabile: € 1,29
Quota fissa: € 0,72 * 150 * (365/365) = € 108,00
Quota variabile: € 1,29 * 150 * (365/365) = € 193,50
Totale imposta: € 108,00 + € 193,50 = € 301,50
Totale: € 301,50 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 318,17
Totale arrotondato: € 318,00
BAR,
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1421,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 5,57
Tariffa variabile: € 7,95
Quota fissa: € 5,57 * 100 * (365/365) = € 557,00
Quota variabile: € 7,95 * 100 * (365/365) = € 795,00
Totale imposta: € 557,00 + € 795,00 = € 1.352,00
Totale: € 1.352,00 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 1.421,20
Totale arrotondato: € 1421,00
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 4.332,53 t
Cluster: Comuni con medio-alto livello di benessere e attrazione economica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est - € 0,1822
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 65,18%
Fattori di contesto del comune: € 32,6775629008736
Economie e diseconomie di scala: € 0,29699
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 20,81 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Per le riduzioni e agevolazioni applicate il riferimento è ai seguenti articoli del Regolamento TARI in vigore:

- Art. 17 Esenzione dal tributo ed agevolazioni

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modelli precompilati inviati insieme all’invito al pagamento
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

Ricevendo un avviso PagoPA sarà possibile effettuare il pagamento mediante diverse modalità:

  1. con carta di credito accedendo al servizio e-government, raggiungibile dal sito internet istituzionale del Comune di Gambolò, visitando la sezione "Pagamenti PagoPA" (per effettuare l'accesso sarà necessario utilizzare SPID);
  2. attraverso il circuito bancario abilitato al servizio, scansionando il codice QR con lo smartphone o inserendo il codice CBILL sul portale home banking;
  3. presso un ufficio postale o tabaccheria abilitata al servizio consegnando l'avviso di pagamento ricevuto direttamente allo sportello.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
30/06/2024
33,33%
2° rata
30/09/2024
33,33%
3° rata
31/12/2024
33,34%
Unica
30/09/2024
100,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Per le sanzioni applicate il riferimento è al seguente articolo del Regolamento TARI in vigore:

Art. 34– Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni disciplinate nella L. 147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
    a. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.
    b. omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
    c. infedele dichiarazione: sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
    d. mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall’Ufficio tributi ai fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi b), c), d), sono ridotte ad un terzo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Numero Verde TeknoService - 800 681 650
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Gambolò è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Gambolò nel 2023, ipotizzando un’abitazione di 100 mq,  è risultante dalla media delle tariffe TARI totali (TARI fissa + TARI variabile) di ogni fascia (da un occupante a sei e più occupanti), e corrisponde a € 299,19.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Regolamento delle entrate

Art. 27 – Criteri di dilazione e/o rateizzazioni del pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazione e/o rateizzazioni di pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- Richiesta di rateizzazione presentata entro il termine di pagamento dell’atto.
- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive.
2. E’ possibile ammettere al beneficio della dilazione e/o rateizzazione anche le somme dovute a seguito di notifica di accertamento. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione/rateizzazione oltre il termine previsto per il pagamento dell’atto di accertamento, mantenendo l’agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché presenti apposita istanza di rateizzo e adesione formale al provvedimento prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso.
3. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospese.
4. Non possono altresì essere concesse rateizzazioni e/o dilazioni:
- nel caso di solleciti di pagamenti (emessi senza aggravio di interessi e sanzioni) relativi a importi già
scaduti
- Scadenze previste da norme statali
5. La rateazione deve essere richiesta sia per la parte capitale per le sanzioni e per gli interessi già maturati.
6. In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pensa di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

7. Sarà cura degli uffici preposti di verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Art. 28 – Modalita’ di rateizzazione
1. La rateizzazione può essere concessa in numero di rate da calcolarsi con riferimento all’importo del debito esistente al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge, e saranno così determinate:
- Fino a € 300,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità del
richiedente
- Da € 300,01 a 600,00 fino a un massimo di 6 rate mensili
- Da € 600,01 a 2500,00 fino a un massimo di 12 rate mensili
- Da € 2500,01 a 5000,00 fino a un massimo di 18 rate mensili
- Da € 5000,01 a 25.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili
- Oltre € 25000,01 fino a un massimo di 60 rate mensili
2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria rilasciata da primaria azienda di credito o assicurazione, che copra l’importo totale comprensivo di sanzioni ed interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro 30 gg a semplice richiesta del comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
4. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia fidejussoria a copertura della rateizzazione, la Giunta Comunale può accordare la dilazione di pagamento con apposito provvedimento, previa costituzione, nelle forme di legge, di adeguata garanzia volontaria immobiliare da parte del contribuente/utente, i cui costi sono a carico dello stesso.
5. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. In presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
Articolo 25 regolamento TARI - Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune, entro novanta giorni da quello in cui:
- ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree
assoggettabili al tributo;
- si è verificata la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si è verificata la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. La denuncia deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
– nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
– nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
6. La denuncia deve essere presentata all’ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune tramite lo sportello online. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a
meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
– per le utenze domestiche:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
b) il numero di codice fiscale;
c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
d) il numero degli occupanti l’abitazione ed i dati identificativi di ognuno;
e) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
f) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
g) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
h) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
i) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa.
– per le utenze non domestiche
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo codice ATECO;
e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
f) l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
g) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
h) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
i) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
k) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
l) L’indicazione dei localo e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati recupero o smaltimento a cura del produttore;
m)nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
9. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette
modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta della Qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si applicano le disposizioni previste all’art. 7 del presente regolamento.
11. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della
dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l’invio di
comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria dei contribuenti.
12. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi
che determinano l’applicazione della Tassa.
13. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel
Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultantedai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o
coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
14. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le
eventuali successive variazioni.
15. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
16. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.
17. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
18. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
19. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi 17 e 18, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi
del precedente comma 6.
20. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
21. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici,
provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione.