3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
COMUNE DI GAMBOLO' UFFICIO TRIBUTI
ORARI AL PUBBLICO
Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00
Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Mercoledì: chiuso
TEKNOSERVICE srl
INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI, RECLAMI
Qualunque informazione può essere richiesta all'indirizzo mail info@teknoserviceitalia.com
3.1.C Modulistica e reclami
Per qualsiasi segnalazione o richiesta di informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail info@teknoserviceitalia.com
E' inoltre sempre disponibile la sezione "#diccilatua" sul sito ufficiale di Teknoservice raggiungibile facendo click qui e la sezione "osservazioni" facendo click qui .
Oppure è possibile contattare telefonicamente il numero verde 800 615 622.
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO RACCOLTA SETTIMANALE DEI RIFIUTI
Piazzola ecologica
Nella piazzola ecologica è possibile conferire ogni tipo di rifiuto elencato nel riciclabolario; in particolare: legno, ferro e rifiuti ingombranti.
ORARIO:
Martedì e giovedì: 14:00 - 17:00
Sabato: 09:00 - 12:00 e dalle 14:00 - 17:00
NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE
AUTORIMESSE
BAR,
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Per le riduzioni e agevolazioni applicate il riferimento è ai seguenti articoli del Regolamento TARI in vigore:
- Art. 17 Esenzione dal tributo ed agevolazioni
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Ricevendo un avviso PagoPA sarà possibile effettuare il pagamento mediante diverse modalità:
- con carta di credito accedendo al servizio e-government, raggiungibile dal sito internet istituzionale del Comune di Gambolò, visitando la sezione "Pagamenti PagoPA" (per effettuare l'accesso sarà necessario utilizzare SPID);
- attraverso il circuito bancario abilitato al servizio, scansionando il codice QR con lo smartphone o inserendo il codice CBILL sul portale home banking;
- presso un ufficio postale o tabaccheria abilitata al servizio consegnando l'avviso di pagamento ricevuto direttamente allo sportello.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per le sanzioni applicate il riferimento è al seguente articolo del Regolamento TARI in vigore:
Art. 34– Sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni disciplinate nella L. 147/2013.2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
a. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.
b. omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
c. infedele dichiarazione: sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
d. mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall’Ufficio tributi ai fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi b), c), d), sono ridotte ad un terzo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Regolamento delle entrate
Art. 27 – Criteri di dilazione e/o rateizzazioni del pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazione e/o rateizzazioni di pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti:- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- Richiesta di rateizzazione presentata entro il termine di pagamento dell’atto.
- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive.
2. E’ possibile ammettere al beneficio della dilazione e/o rateizzazione anche le somme dovute a seguito di notifica di accertamento. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione/rateizzazione oltre il termine previsto per il pagamento dell’atto di accertamento, mantenendo l’agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché presenti apposita istanza di rateizzo e adesione formale al provvedimento prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso.
3. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospese.
4. Non possono altresì essere concesse rateizzazioni e/o dilazioni:
- nel caso di solleciti di pagamenti (emessi senza aggravio di interessi e sanzioni) relativi a importi già
scaduti
- Scadenze previste da norme statali
5. La rateazione deve essere richiesta sia per la parte capitale per le sanzioni e per gli interessi già maturati.
6. In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pensa di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
7. Sarà cura degli uffici preposti di verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
Art. 28 – Modalita’ di rateizzazione
1. La rateizzazione può essere concessa in numero di rate da calcolarsi con riferimento all’importo del debito esistente al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge, e saranno così determinate:
- Fino a € 300,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità del
richiedente
- Da € 300,01 a 600,00 fino a un massimo di 6 rate mensili
- Da € 600,01 a 2500,00 fino a un massimo di 12 rate mensili
- Da € 2500,01 a 5000,00 fino a un massimo di 18 rate mensili
- Da € 5000,01 a 25.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili
- Oltre € 25000,01 fino a un massimo di 60 rate mensili
2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria rilasciata da primaria azienda di credito o assicurazione, che copra l’importo totale comprensivo di sanzioni ed interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro 30 gg a semplice richiesta del comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
4. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia fidejussoria a copertura della rateizzazione, la Giunta Comunale può accordare la dilazione di pagamento con apposito provvedimento, previa costituzione, nelle forme di legge, di adeguata garanzia volontaria immobiliare da parte del contribuente/utente, i cui costi sono a carico dello stesso.
5. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. In presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune, entro novanta giorni da quello in cui:
- ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree
assoggettabili al tributo;
- si è verificata la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si è verificata la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. La denuncia deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
– nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
– nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
6. La denuncia deve essere presentata all’ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune tramite lo sportello online. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a
meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
– per le utenze domestiche:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
b) il numero di codice fiscale;
c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
d) il numero degli occupanti l’abitazione ed i dati identificativi di ognuno;
e) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
f) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
g) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
h) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
i) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa.
– per le utenze non domestiche
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo codice ATECO;
e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
f) l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
g) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
h) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
i) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
k) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
l) L’indicazione dei localo e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati recupero o smaltimento a cura del produttore;
m)nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
9. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette
modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta della Qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si applicano le disposizioni previste all’art. 7 del presente regolamento.
11. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della
dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l’invio di
comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria dei contribuenti.
12. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi
che determinano l’applicazione della Tassa.
13. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel
Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultantedai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o
coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
14. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le
eventuali successive variazioni.
15. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
16. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.
17. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
18. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
19. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi 17 e 18, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi
del precedente comma 6.
20. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
21. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici,
provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione.