3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
PER RECLAMI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E AL PAGAMENTO DELLA STESSA MAIL: tributi@comune.garbagnate-milanese.mi.it
PER RECLAMI RELATIVI ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO MAIL: pgt@comune.garbagnate-milanese.mi.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa (punto 3.1 - lettera j)
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.
In particolare:
i costi variabili sono costituiti da:
- Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT);
- Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS);
- Costi raccolta differenziata per materiale (CRD);
- Costi di trattamento e riciclo (CTR).
I costi fissi sono costituiti da:
- Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- Costi generali di gestione (CGG);
- Costi comuni diversi (CCD);
- Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL).
In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, che hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l'intento di determinare la tariffa con riferimento ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri ed il numero degli occupanti l'immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi, a cui vengono quindi associate 30 tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi, caratterizzati da uno a sei abitanti (o più).
Il primo passaggio consiste nel suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione per differenza - come stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) (dato reale) e sulla produzione potenziale prodotta dalle utenze non domestiche, con riferimento alla base imponibile. Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determina a sua volta precisi coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell'attività svolta. In base a ciò è quindi possibile ottenere il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche. Per differenza si ottiene quanto imputato carico delle utenze domestiche.
Stabilite questa macro divisione, si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: facendo riferimento ai parametri messi a disposizione dal Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del "peso" che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall'utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall'utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imputata al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
IL PAGAMENTO SI EFFETTUA TRAMITE F24 ALLEGATO ALL'AVVISO DI PAGAMENTO
> PRESSO SPORTELLI BANCARI O POSTALI SENZA COMMISSIONI DI VERSAMENTO
>PRESSO TABACCHERIE O CARTOLERIE ATTREZZATE
> ON - LINE PER TITOLARI DI C/C ABILITATI AL SERVIZIO DI HOME BANKING
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° RATA
2° RATA
3° RATA
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
L’omesso e/o ritardato pagamento della TARI comporta l’applicazione di una sanzione da parte del Comune, previa notifica di avviso di accertamento, pari al 30% della tassa non pagata o pagata in ritardo, ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, nonché degli interessi sul tributo non versato calcolato al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il ravvedimento operoso é da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
FATTISPECIE |
MODALITA’ RAVVEDIMENTO |
SANZIONE RIDOTTA |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento sprint |
Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il versamento |
0,1% per ogni giorno fino al quattordicesimo |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento breve |
Dal 15 al 30 giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/10 del 15% =1,50% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento intermedio |
Dal 31 al 90 giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/9 del 15%=1,67% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento ordinario |
Dal 91 al 365 giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/8 del 30%=3,75% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento ultrannuale |
Oltre l’anno ed entro due anni dalla data di scadenza fissata per il versamento |
1/7 del 30%=4,28% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento lungo |
Oltre i due anni dalla data di scadenza fissata per il versamento |
1/6 del 30%=5,00%
|
Anche per il pagamento della Tari vi è un preciso termine di prescrizione, ovvero un periodo trascorso il quale il Comune non potrà più inviare avviso di accertamento al contribuente per richiedere il pagamento degli importi evasi.
L’invito a pagare la Tari può essere effettuata entro la fine del quinto anno successivo a quello della violazione:
Il termine di prescrizione per la Tari non pagata regolarmente è quindi di cinque anni così come previsto per gli altri tributi locali. La richiesta di pagamento dovrà essere inviata dal Comune tramite raccomandata con avviso di ricevuta;
3.1.Q Segnalazioni errori importi
QUALORA SI RISCONTRI DELLE ANOMALIE DI PAGAMENTO E' POSSIBILE RIVOLGERSI AL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA VERIFICA DEI DATI ED EVENTUALMENTE CHIEDERE PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO
3.1.R Documenti di riscossione online
E' POSSIBILE CONSULTARE LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA E RISTAMPARE GLI AVVISI DI PAGAMENTO ACCEDENDO TRAMITE SPID SUL SITO INTERNET DEL COMUNE:
https://d912.anagrafetributaria.it/