3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
3.1.C Modulistica e reclami
Le segnalazioni che riguardano la gestione della tariffazione all’utenza o la raccolta sul territorio, rese in carta libera o attraverso l’allegato modulo reclami dovranno essere indirizzate a: comune.gemmano@legalmail.it.
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa
Per calcolare la TARI dovrai calcolare la quota fissa e la quota variabile, distinguendo se si tratta di un immobile ad uso domestico o non domestico.
Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:
- superficie in metri quadri
- periodo di riferimento
- nucleo familiare
- quota fissa
- quota variabile
- quota provinciale 5% dell’imponibile
Per utenze domestiche
La quota
fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri
quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune in
base al numero di persone che occupano l’immobile) secondo la formula
METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l’immobile.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.
Esempio
Consideriamo un nucleo composto da 3 componenti e abitazione di 135 m² su base annua (365 gg)
- tariffa parte fissa 2023: 1,1 euro
- tariffa parte variabile 2023 (considerando 3 componenti): 200,07 euro
- quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:
Parte fissa TARI |
1,1 € x 135 m² |
148,50 € |
Parte variabile TARI |
x 3 Componenti |
200,07 € |
Quota Provinciale |
0,05 x (110,00+200,07) |
17,43 € |
Totale TARI |
110,00+200,07+15,50 |
366,00 € |
Totale Arrotondato |
366 € |
Per utenze non domestiche
La quota
fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri
quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di
residenza in base alla relativa categoria di appartenenza) secondo la formula
METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota
variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in
metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa variabile (determinata dal
Comune di residenza in base alla propria categoria di appartenenza) secondo la
formula
METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.
Esempio
Consideriamo un negozio di alimentari di 100 m², categoria di appartenenza 18 su base annua (365 gg)
· tariffa parte fissa 2023: 2,33 euro
· tariffa parte variabile 2023: 2,74 euro
· quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:
Parte fissa TARI |
2,33 € x 100 m² |
233,00 € |
Parte variabile TARI |
2,74 € x 100 m² |
274,00 € |
Quota Provinciale |
0,05 x (233,00+ 274,00) |
25,35 € |
Totale TARI |
154,30 + 164,40 + 15,94 |
532,35 € |
Totale Arrotondato |
532,00 € |
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Fino al 31 ottobre 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione al Bando Tari 2023. La misura finanziata con risorse proprie dell’Ente consente agli utenti residenti in particolare condizioni di fragilità economica e sociale di ricevere l’esenzione oppure una riduzione dalla Tassa sui rifiuti TARI dovuta per l‘anno 2023.
L’agevolazione è commisurata all’Isee del nucleo familiare ed è erogata in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse.
Ai contribuenti che abbiano presentato domanda in uno degli anni precedenti, l’agevolazione sarà riconosciuta in base agli indicatori Isee aggiornati al 31 ottobre 2023.
Esenzioni: Nuclei costituiti da ultra settantacinquenni o disabili con ISEE fino a 8.500,00 euro, nullatenenti;
Riduzioni:
ISEE fino a 3.000,00 €: Riduzione 60%
ISEE da 3.000,01 fino a 5.000,00: Riduzione 50%
ISEE da 5.000,01 fino a 6.000,00: Riduzione 20%
Le riduzioni sono riconosciute fino a concorrenza delle risorse assegnate: in caso di domande eccedenti vengono riproporzionate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 38 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 7.200,00;
b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 30 euro;
d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quantom previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART. 37 DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
XE "ART. 37 DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE"
1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l’occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti.
2. La dichiarazione può essere consegnata direttamente allo sportello comunale, a mezzo posta elettronica, pec, posta raccomandata a/r o mediante altra modalità telematica che potrà essere attivata dall’ufficio. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dalla ricevuta prodotta dalla modalità di invio adottata, negli altri casi.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 22 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 22 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizione interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazioni del servizio, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta. In contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente, comunica al contribuente il codice utenza attribuito, la data di inizio del servizio, la superficie interessata e il numero degli occupanti;
7. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 90 giorni dall’evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
8. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
9. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.
10. ll Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole. In mancanza, l’Ufficio può procedere alla variazione dell’intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, ovvero l’erede o uno degli eredi per i quali vi siano elementi sufficienti a far presumere l’effettiva disponibilità dell’immobile, dandone comunicazione all’interessato, in ogni caso, non è preclusa l’attività accertativa dell’Ente.
La richiesta deve essere indirizzata a: comune.gemmano@legalmail.it all’Attenzione: Ufficio Tributi.