Trasparenza Rifiuti Ghisalba
Trasparenza Rifiuti Ghisalba

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Ghisalba

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Trasparenza Rifiuti Ghisalba
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

In allegato alla presente pagina sono inseriti i differenti modelli di reclamo che i cittadini possono utilizzare nel merito del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Calendario della Raccolta Rifiuti Urbani
lunedì:
ORGANICO
mercoledì:
VETRO - LATTINE - PLASTICA/CARTA-CARTONE
giovedì:
SECCO
Apertura del Centro di Raccolta Municipale per le Utenze Domestiche
lunedì:
POMERIGGIO
mercoledì:
MATTINA
sabato:
TUTTO IL GIORNO
Apertura del Centro di Raccolta Municipale per le Utenze Non Domestiche
lunedì:
MATTINA
mercoledì:
POMERIGGIO


Lunedì:

frazione ORGANICA

nei mesi estivi, da Giugno a Settembre, la raccolta si effettua il LUNEDI' e GIOVEDI'


Mercoledì:

VETRO

a settimane alterne, PLASTICA o CARTA/CARTONE


Giovedì:

frazione del SECCO INDIFFERENZIATO


Per maggiori informazioni si prega di consultare il calendario della raccolta 2023 e il documento con gli orari di apertura del CRM (Centro di Raccolta Municipalizzata) / Piazzola Ecologica


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Segnalazioni di pericolo
Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, è disponibile il numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile: 800.595.004

Il servizio è attivo per le sole segnalazioni di pericolo inerenti al solo servizio di raccolta rifiuti.


Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti sono per loro natura tutte quelle tipologie di rifiuto indifferenziato che non possono essere conferiti nelle strutture o cassonetti stradali in quanto la loro volumetria non lo permette.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti secondo due modalità:
  • Centro di raccolta comunale: secondo i giorni e gli orari previsti dal calendario 
  • Ritiro a domicilio: previa prenotazione al numero verde 800.098.450 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 o compilando il modulo scaricabile dal sito internet della società www.gecoservizi.eu.  I rifiuti devono essere esposti a bordo strada senza creare ostruzioni alla viabilità.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
In questa sezione sono disponibili i documenti legati alla qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5 del TQRIF, liberamente scaricabili.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il servizio di spazzamento strade comprende: 

  • Spazzamento stradale meccanizzato
  • Spazzamento manuale 
Le vie e piazze cittadine sono spazzate dagli automezzi G.ECO SRL con frequenza settimanale o quindicinale a seconda della zona. 

Si ricorda che in occasione della pulizia stradale le vie e le piazze devono essere lasciate libere dalle auto in sosta.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Calcolo
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 190,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,59
Tariffa variabile: € 122,2
Quota fissa: € 0,59 * 100 * (365/365) = € 59,00
Quota variabile: € 122,20 * (365/365) = € 122,20
Totale imposta: € 59,00 + € 122,20 = € 181,20
Totale: € 181,20 + 5 % = € 190,26
Totale arrotondato: € 190,00
Calcolo
Per un'utenza Domestica di 50mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 97,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,79
Tariffa variabile: € 2,47
Quota fissa: € 1,79 * 50 * (365/365) = € 89,50
Quota variabile: € 2,47 * (365/365) = € 2,47
Totale imposta: € 89,50 + € 2,47 = € 91,97
Totale: € 91,97 + 5 % = € 96,57
Totale arrotondato: € 97,00

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. 

La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.

In particolare: i costi variabili sono costituiti da: 

1. Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT); 

2. Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS); 

3. Costi raccolta differenziata per materiale (CRD); 

4. Costi di trattamento e riciclo (CTR). 

I costi fissi sono costituiti da: 

1. Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

2. Costi generali di gestione (CGG); 

3. Costi comuni diversi (CCD); 

4. Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL). 

In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, che hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso. 

Tali regole hanno l'intento di determinare la tariffa con riferimento ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. 

Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri ed il numero degli occupanti l'immobile. 

Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi, a cui vengono quindi associate 30 tariffe differenziate. 

Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi, caratterizzati da uno a sei abitanti (o più). Il primo passaggio consiste nel suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche. In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione per differenza - come stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) (dato reale) e sulla produzione potenziale prodotta dalle utenze non domestiche, con riferimento alla base imponibile. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determina a sua volta precisi coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell'attività svolta. 

In base a ciò è quindi possibile ottenere il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche. 

Per differenza si ottiene quanto imputato carico delle utenze domestiche. 

Stabilite questa macro divisione, si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: facendo riferimento ai parametri messi a disposizione dal Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del "peso" che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. 

Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile. 

Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche. 

Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall'utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa). 

Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall'utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imputata al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq. 

Imposte applicabili Ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l'anno 2022, dalla Provincia di Bergamo di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 3.005,55 t
Cluster: Comuni con medio-alto livello di benessere e attrazione economica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est - € 0,0046
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 79,79%
Fattori di contesto del comune: € 6,15444708773566
Economie e diseconomie di scala: € 0,43231
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 21,00 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Estratto dal Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 01/01/2023

Art. 19– Riduzioni tariffarie utenze domestiche per particolari condizioni d’uso

  • abitazioni occupate da 1 componente ultrasessantacinquenne: riduzione del 20 %

Art. 20 – Ulteriori riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche

  • abitazioni occupate da 2 componenti entrambi ultrasessantacinquenni: riduzione del 20 % 
  • abitazioni occupate da nuclei familiari aventi uno o più disabili con invalidità totale dichiarata al 100%: riduzione del 30 %

Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Nel caso di utenze domestiche con caratteristiche che diano diritto a più di un’agevolazione di cui al comma 1, si applica l’agevolazione più favorevole al contribuente. In nessun caso le agevolazioni sono cumulabili.
Nel caso di concomitanza di riduzioni di cui all’art. 19, comma 1, e agevolazioni di cui al presente articolo, si applica solo la riduzione dell’art. 19, comma 1, citato.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

Modalità di pagamento ammesse 


  • presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento
  • on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking
  • dal 2024 è possibile pagare la Tari attraverso il PagoPA


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata - acconto
16/07/2024
50,00%
2° rata - saldo
16/10/2024
50,00%
Unica
16/07/2024
100,00%

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. 

Il tasso di interesse è quello legale.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Ghisalba per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela.

Si allega il modello di richiesta di rettifica degli importi addebitati e modello di richiesta informazioni.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Non risulta ancora attiva la procedura per questo tipo di opzione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, è disponibile il numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile: 800.595.004

Il servizio è attivo per le sole segnalazioni di pericolo inerenti al solo servizio di raccolta rifiuti.

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Ghisalba è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Con la delibera 15/2022 Arera ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).

Il provvedimento prevede l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica (minimi ed omogenei per tutte le gestioni) affiancati da indicatori di qualità e standard generali differenziati per schemi regolatori. Schemi che vengono individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Gli Enti territorialmente competenti - che in caso di mancanza o non operatività degli enti d’ambito, coincidono con i Comuni – hanno il compito di scegliere il posizionamento in uno dei quattro schemi regolatori previsti dall’Autorità.

Ognuno degli schemi regolatori prevede nuovi crescenti obblighi di rispetto di standard minimi tecnici e contrattuali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e vedranno pieno compimento nel 2025. 

La scelta dello schema in cui posizionarsi riveste grande importanza e avrà anche effetti sul Pef legati agli investimenti da effettuare e alle nuove attività ordinarie da eseguire.

I nuovi schemi regolatori avranno un impatto sia sui cittadini che sui gestori: per i primi ci sarà una maggior tutela rispetto alla qualità dei servizi erogati; mentre i secondi saranno legati a standard di servizio chiari e stringenti. L’obiettivo di ARERA è quello di aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto.

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Ghisalba, ipotizzando un’abitazione di 100 mq, è risultante dalla media delle tariffe TARI (TARI fissa e TARI variabile) di ogni fascia, e corrisponde ad Euro 200,28 


Per informazioni riguardanti i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche, si rinvia alla precedente sezione INFORMAZIONI IN MERITO ALLE REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA, ALLE VARIABILI, ALLE RIDUZIONI E ALLE IMPOSTE APPLICABILI.

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Come da Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 11/07/2023, l'art. 37 denominato "Dilazioni di pagamento" prevede che:

1. Per i debiti di natura tributaria derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del presente regolamento o ingiunzioni di pagamento, fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, su specifica domanda presentata dal contribuente che versi in comprovate e motivate difficoltà, anche temporanee, di ordine economico, possono essere concesse dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo. 


2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale e comunque prima dell’avvio della procedura esecutiva, e dovrà contenere: 
a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; 
b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito; 
c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito; 
d) idonei documenti che comprovino lo stato di difficoltà economica. 


3. Alla domanda dovrà essere altresì allegata documentazione idonea a comprovare lo stato di difficoltà economica. Il debitore versa in stato di temporanea difficoltà economica quando si trovi in una delle seguenti circostanze:  
a) risulta beneficiario del bonus sociale per il disagio economico previsto per i settori elettrico, gas o idrico come dichiarato con autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000;  
b) versi in condizioni economiche disagiate comprovate dal fatto di essere assistiti dal Servizio alla persona (servizi sociali) del Comune;
c) si trovi in difficili condizioni finanziarie documentate e comprovate da dichiarazione asseverata del proprio commercialista. 


4. Nel caso di debiti dovuti a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento, la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive. 


5. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall’entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente suddivisione: 
a) da 100,01 € a 500,00 € fino tre rate mensili; 
b) da 500,01 € a 1.000,00 fino a sei rate mensili; 
c) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a dodici mensili; 
d) da euro 2000,01 a euro 4.000,00 fino a diciotto rate mensili; 
e) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili; 
f) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili previo versamento di un importo pari al 20% dell’importo complessivo da versare contestualmente alla richiesta di rateizzazione; 

g) oltre euro 10.000,01 fino a 36 rate mensili previo versamento di un importo pari al 20% dell’importo complessivo da versare contestualmente alla richiesta della rateizzazione e previa presentazione di polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa a garanzia del versamento delle rate. 


6. Non è ammessa nessuna rateizzazione per importi pari o inferiori a € 100,00. 


7. La rateizzazione è concessa a condizione che non esistano morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni di pagamento concesse in precedenza al medesimo soggetto. 


8. È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata: in tal caso, il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento ai singoli importi dovuti con i singoli provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea. 


9. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione. 


10. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, salvo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica o in presenza di eventi temporanei, non imputabili al debitore, che impediscano il ricorso alle sue liquidità. La proroga può in entrambi i casi essere concessa, se non sia intervenuta decadenza, per una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque fino ad un massimo di 12 rate mensili. 


11. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili. In caso di mancato pagamento di 2 (due) rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, con maggiorazione delle spese di riscossione.  


12. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile della singola entrata.  


13. Nel corso dell’istruttoria, il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a chiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa, da presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell’atto di richiesta, che non potrà essere comunque inferiore a venti giorni. 


14. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito. 


15. Successivamente all’istruttoria della pratica, è competenza del Funzionario Responsabile dell’entrata adottare il provvedimento di concessione, ovvero il diniego sulla base della istruttoria compiuta, da notificarsi all'interessato. 


16. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi dovuti nella misura di cui all’art. 17 del presente Regolamento.  


17. La dilazione concessa dovrà rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente decadenza della riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa creditoria. 

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Tratto dal Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 01/01/2023


TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO


Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione 


1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile. 


2. La denuncia è obbligatoria nel caso di possesso, detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo. Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.


3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di presentare la dichiarazione di cui al presente articolo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale la circostanza da dichiarare si è verificata.


4. La denuncia deve essere presentata:


a. per le utenze domestiche:
i. nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

ii. nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;


b. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.


5. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi competente. All’atto della presentazione della denuncia è rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.


6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, salvo che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.


7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:


a. per le utenze domestiche:
i. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
ii. il codice fiscale;
iii. il numero degli occupanti l’abitazione;
iv. l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
v. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
vi. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante e del suo indirizzo di emigrazione, ove conosciuti;
vii. il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione …) ed, in caso di locazione, copia del relativo contratto;
viii. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
ix. l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e, dove disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
x. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;


b. per le utenze non domestiche:
i. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
ii. il Codice fiscale e la Partita I.V.A.;
iii. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
iv. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
v. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
vi. l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
vii. l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
viii. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
ix. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
x. l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
xi. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
xii. l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che sono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
xiii. l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani.


8. Entro 30 giorni lavorativi, il Comune è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile, riscontro alle denunce di cui al presente articolo.


9. Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.