3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento, inviando ,l'allegato modulo a:
· per reclami verso ECO.LAN. S.P.A a: https://www.ecolanspa.it/
sono possibili anche segnalazioni telefoniche al numero verde 800 020229
· per reclami verso COMUNE DI GUARDIAGRELE a: COMUNE DI GUARDIAGRELE
EMAIL: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it_– PEC: comune.guardiagrele@pec.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE
BAR
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del vigente Regolamento per la discplina della Tassa sui Rifiuti, nei casi sottoelencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:
a) abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate o utilizzate: riduzione del 80%;
b) abitazioni occupate esclusivamente da anziani di età superiore ad anni 65 (sessantacinque), senza figli e con reddito I.S.E.E. fino ad € 8.000,00: riduzione del 80%;
c) abitazioni ad uso principale occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L.104/1992 – certificato mediante verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap) riduzione della tariffa unitaria in base alle seguenti fasce di reddito I.S.E.E.:
1) Reddito fino a € 8.000,00 riduzione del 25%;
2) Reddito da € 8.000,01 a € 14.000,00 riduzione del 15%;
3) Reddito da € 14.000,01 a € 18.000,00 riduzione del 10%;
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. La riduzione per unico occupante è applicata d’ufficio. L’applicazione delle riduzioni di cui al comma 2 alle lett. b) e c), è condizionata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del certificato I.S.E.E. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (approvato con atto di C.C. n. 21 del 28.04.2023)
Versamento del tributo
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente, restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante Modello F24, utilizzando i previsti codici tributo.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
SCADENZE TARI ANNO 2024
Per l'annualità 2024 i termini per il pagamento del tributo sono stati stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 28.05.2024, allegata in calce.
***************************************************
Art. 28 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (approvato con atto di C.C. n. 21 del 28.04.2023)
Termini per il pagamento del tributo
1. La TARI è corrisposta in n. 4 (quattro) rate alle seguenti scadenze:
- 1° rata entro il 31 maggio dell’anno di competenza;
- 2° rata entro il 31 luglio dell’anno di competenza;
- 3° rata entro il 30 settembre dell’anno di competenza;
- 4° rata entro il 02 dicembre dell’anno di competenza.
2. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. La Giunta Comunale può stabilire una diversa scadenza delle rate di pagamento indicati al comma 1 al verificarsi dei presupposti stabiliti dal regolamento delle entrate.
4. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l’anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
5. Il Comune provvede, di norma un mese prima delle singole scadenze di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di cui al comma 2, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
omissis
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Richieste di informazioni, di rettifica e reclami
1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui all’art. 38, comma 6, del presente regolamento utilizzando l’apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade[1], gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente;
- l’indirizzo e il codice utenza;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati
2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30 giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
c) l’elenco della eventuale documentazione allegata;
4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi a trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
b) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
c) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
3.1.R Documenti di riscossione online
Il titolare di un’utenza domestica o non domestica Tari può richiedere direttamente online l’invio dell’avviso ordinario Tari esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
Il contribuente può utilizzare il suo indirizzo e-mail anche per il ricevimento di avvisi di pagamento di altri utenti (es. genitori).
La richiesta di attivazione del servizio può essere richiesta utilizzando l'apposito modulo da presentare:
· tramite mail a protocollo@comune.guardiagrele.ch.it (allegare copia documento di identità);
· tramite PEC (solo se in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata) a comune.guardiagrele@pec.it (allegare copia documento di identità)
· spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a: Comune di Guardiagrele, Piazza San Francesco, 12 (allegare documento di identità)
· a mano presso l'ufficio protocollo
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Numero Verde: 800 020229
Orari Numero Verde: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
PEC: protocollo@pec.ecolanspa.it
E-mail: info@ecolanspa.it
Sportello online accessibile dal sito internet: https://www.ecolanspa.it/3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (approvato con atto di C.C. n. 21 del 28.04.2023)
Dilazioni di pagamento e rateazioni anche dei versamenti ordinari
1. È riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di 2 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di cui all’art. 28, comma 1.
2. Possono richiedere la rateizzazione delle singole rate di cui all’art. 28 i contribuenti:
a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) che versino in situazioni si trovino in condizioni economiche disagiate;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. L’istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell’avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell’eventuale documentazione di cui al medesimo comma. In ordine alla sussistenza delle condizioni economiche disagiate, i contribuenti dovranno dichiarare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
i. Isee fino ad € 8.000,00;
ii. Perdita di lavoro ultimi 12 mesi precedenti l’istanza;
iii. Riduzione orario di lavoro;
4. I criteri ed i requisiti per la concessione dell’ulteriore rateazione sono i seguenti:
a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 400,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 600,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 150,00.
c) La prima rata deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla richiesta.
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’importo non può più essere rateizzato;
c) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Art. 31
Interessi
1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
· l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
· la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
· il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giungno dell'anno successivo, al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, da:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all’ente (ufficio protocollo) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli, ovvero compilabile online. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.