3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
La TASSA RIFIUTI è un tributo gestito, riscosso e accertato direttamente dal COMUNE con il supporto di AMGA LEGNANO S.p.A.
Responsabile del Tributo: Daniela Paganini
La TARI, in vigore dal 01/01/2014 (art. 1 commi da 639 a 704 Legge 27 dicembre 2013 n. 147), è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti prodotti.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Il presupposto applicativo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
COME VIENE CALCOLATA
Viene calcolata in base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti:
- dalle utenze domestiche, in relazione alla superficie delle abitazioni (compresi i locali pertinenziali, quali ad es. box e cantine) e al nucleo familiare;
- dalle utenze non domestiche, in base alla superficie, applicando la relativa categoria tariffaria.
Dal 01/01/2024 il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR - INDIFFERENZIATO), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, i quali vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo al Comune di misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.
Tale sistema di raccolta consente la commisurazione della tariffa, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza.
La Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l’«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», ha introdotto due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), di cui è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:
· UR1,a: la copertura dei costi di gestione
dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L.
60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1,
lettera bter) D.Lgs 152/2006) e
dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L.
60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1,
lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura
€/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
· UR2,a: la
copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi,
con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per
anno;
Al Tributo Comunale va poi aggiunto il Tributo Ambiente a favore della Città Metropolitana di Milano pari al 5 % della Tari dovuta.
Il Codice Ente del Comune di Legnano è E514. Il codice tributo della TARI è 3944.
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso AMGA LEGNANO SPA ovvero scaricabile dal sito internet della stessa società, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, o dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Lo sportello AMGA è contattabile per informazioni e richieste riguardanti la TARI, in ottemperanza alla Delibera 444/2019 di ARERA, ed è possibile reperire ogni informazione, anche in merito alle riduzioni e agevolazioni previste nel Regolamento TARI nonché alla modalità di segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati negli avvisi di pagamento e di errori nei dati relativi all’utenza o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa. E' possibile inoltre scaricare la modulistica per le denunce di nuova occupazione, variazione, cessazione, reclami, rimborsi e per optare per la ricezione via mail delle bollette.
Orari di apertura al pubblico su appuntamento: da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
PEC Amga Legnano SPA tributi@pec.amga.it
PEC Comune di Legnano comune.legnano@cert.legalmail.it
3.1.C Modulistica e reclami
Per segnalazioni relative al servizio di raccolta rifiuti rivolgersi a:
Aemme Linea Ambiente srl n° verde 800196363
oppure compilando il form editabile all'indirizzo sotto riportato,
oppure al Servizio Ambiente del Comune di Legnano (tel 0331471117)
oppure dal sito istituzionale al link https://comune.legnano.mi.it/segnalazioni/segnalazione-disservizio/crea - Tipo di disservizio AMBIENTE
3.1.D Calendario e orari raccolta
PIATTAFORMA ECOLOGICA
SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I sacchetti in mater-bi per la raccolta dei rifiuti organici (umido) vengono forniti gratuitamente nella misura di N. 100, con una cadenza minima di una fornitura ogni 4 mesi e possono essere ritirati direttamente in COMUNE, usufruendo del distributore automatico attivabile con la CRS (Carta Regionale dei Servizi) dell'intestatario del contratto TARI.
I sacchi grigi, della capienza do 80 litri cadauno, (nuovi sacchi da utilizzare per i rifiuti indifferenziati) sono dotati di Tag. I nuovi sacchi grigi con Tag non potranno essere acquistati al supermercato: occorrerà ritirarli esclusivamente attraverso AEMME Linea Ambiente (gestore del servizio), proprio perchè il microchip contenuto nel Tag va abbinato ai dati di ogni singola utenza. Non a caso, per ritirare i sacchi occorrerà presentare la CNS (tesserino sanitario) dell'intestatario TARI.
Cosa cambia?
- Gli utenti devono conferire il rifiuto residuo secco SOLO nell’apposito sacco grigio dotato di TAG. Attenzione: il sacco deve essere pieno perché vengono conteggiati i singoli conferimenti.
- Non saranno raccolti rifiuti conferiti in sacchi diversi da quelli forniti, né nei vecchi sacchi viola utilizzati in precedenza
Sono attivi i 5 distributori automatici di sacchi grigi con il Tag:
- via Pisa
- via Caravaggio
- via dei Salici
- via Girardi
- Cortile del Municipio
I sacchi gialli (per la raccolta degli imballaggi in plastica) vengono distribuiti mediante il distributori automatico presente al piano terra del Palazzo comunale, sotto il porticato interno. Tale distributore fornisce i sacchi ad un prezzo agevolato rispetto a quello normalmente applicato dagli esercizi commerciali.
I cittadini non sono, tuttavia, obbligati ad acquistare i sacchi proposti da AEMME Linea Ambiente.
SOSTITUZIONE MASTELLI E CASSONETTI
Per richiedere la sostituzione dei mastelli (causa rottura o smarrimento) ci si può recare direttamente presso gli sportelli della Sede AMGA di Via Per Busto Arsizio, 53.
Per richiedere la sostituzione o l'integrazione dei cassonetti è necessario compilare il modulo in allegato (Modulo Richiesta Cassonetti) da inviare via e-mail all'indirizzo segnalazioni@aemmelineaambiente.it (per le utenze condominiali è necessario che la richiesta venga compilata dall'amministratore del condominio).
- Per "mastelli" s'intendono i contenitori piccoli, ad uso domestico per abitazioni singole
- Per "cassonetti" d'intendono i contenitori grossi dotati di ruote, in uso nei condomini
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Aemme Linea Ambiente e il Comune di Legnano promuovono il compostaggio domestico fornendo gratuitamente, su richiesta, il "composter" e il manuale di istruzioni necessario per produrre il fertilizzante naturale.
Per richiedere la fornitura del composter con il relativo manuale di istruzioni ed ottenere uno sconto del 15% sulla quota variabile della TIA è necessario contattare l'Ufficio Tributi DI AMGA al numero 0331.88.47.30
RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE
E' possibile conferire verde e ramaglie in due modi:
- Attraverso il conferimento diretto da parte dei cittadini presso la Piattaforma Ecologica di via Novara, 250
- Usufruendo di un servizio di raccolta a domicilio a pagamento (per info sui costi e sulle modalità del servizio contattare il Numero Verde 800.19.63.63)
SACCHI AZZURRI PER PANNOLINI E PANNOLONI
Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di pannolini, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell’approvazione delle tariffe, le utenze residenti in cui sia presente all’interno del nucleo familiare almeno un neonato fino al compimento dei due anni. La richiesta può essere presentata fino al compimento dei due anni di età. La richiesta presentata dopo il compimento del primo anno di età dà diritto a metà della dotazione totale deliberata.
ANNO 2024
- n. 120 sacchi per bambini di età compresa tra zero e fino al compimento del primo anno.
- n. 60 sacchi per bambini fino al compimento del secondo anno di età.
Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di presìdi, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell’approvazione delle tariffe, le utenze residenti in cui sia presente all’interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio. Annualmente i soggetti interessati devono presentare al Comune una richiesta, debitamente documentata. La richiesta presentata nel secondo semestre dà diritto a ricevere metà della dotazione annuale deliberata. Il Comune, verificata l’effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l’agevolazione, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.
- per ogni soggetto del nucleo familiare/utente, che usi presidi medico-sanitari di ausilio per incontinenza e/o stomie, forniti dalla ASST competente per territorio, fornitura di 60 sacchi aggiuntivi (30 sacchi in caso di presentazione della richiesta nel secondo semestre dell’anno).
Se nella maggior parte dei casi in cui la raccolta differenziata viene svolta correttamente il ritiro mono-settimanale del rifiuto indifferenziato non crea particolari difficoltà, per i nuclei familiari in cui è presente un neonato o un familiare alle prese con problemi di incontinenza può rappresentare un problema che, di fatto, si acuisce nei mesi più caldi.
Al fine di dare una risposta concreta e reale a questo problema, Aemme Linea Ambiente ha deciso di mettere a disposizione su richiesta della cittadinanza Legnanese con figli inferiori a tre anni o con familiari con problemi di incontinenza, un contenitore sigilla-pannolini che di fatto "imprigiona" in una pellicola profumata e trattata con prodotti antibatterici i pannolini e pannoloni usati, eliminando i problemi del "naso" e dell'igiene.
I sigilla pannolini sono acquistabili presso la sede AMGA di Via per Busto Arsizio 53: per ogni informazioni è a disposizione il n° 0331-884730.
PIATTAFORMA ECOLOGICA
Per informazioni sulle modalità di conferimento presso la piattaforma ecologica, consultare il "Manuale per la raccolta differenziata"
La piattaforma osserverà i seguenti giorni di chiusura: 1° Gennaio - Santa Pasqua - Lunedì dell'Angelo - 25 Aprile - 1° Maggio - 02 giugno - 15 Agosto - 25 Dicembre - 26 Dicembre
Alleutenze domesticheè consentito l'accesso con la CNS (Carta Regionale dei Servizi)
Alle utenze non domestiche è consentito l’accesso alla piattaforma ecologica solo:
- nei giorni feriali da martedì a venerdi dalle ore 08.15 alle ore 18.45
- se in possesso del Badge di Riconoscimento rilasciato dall’ufficio Tributi di Amga (per informazioni 0331.884730)
- se in possesso dell’ iscrizione all’albo Gestori Ambientali Art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006 per il Trasporto di rifiuti in conto proprio
- se rispettano le modalità di conferimento indicate nell'Informativa isola ecologica utenze non domestiche Legnano" all'indirizzo sotto disponibile
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Per la corretta separazione dei rifiuti e il loro conferimento seguire le istruzioni riportate nel manuale allegato, oppure, se avete dubbi seguire le indicazione dell'applicazione "DOVE LO BUTTO" all'indirizzo riportato.
RITIRO INGOMBRANTI
E' possibile conferire i rifiuti ingombranti in due modi:
- attraverso il conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma ecologica
- usufruendo di un servizio di raccolta. a domicilio. a pagamento (per info sui costi e sulle modalità di servizio scrivere a segnalazioni@aemmelineaambiente.it
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
La TARI si compone di una parte fissa e di due parti variabili, oltre al tributo provinciale
Parte fissa: determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
Parte variabile 1 : copre i costi della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed è determinata per le utenze DOMESTICHE applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo e per le utenze NON DOMESTICHE in base alla tipologia di attività svolta.
Parte variabile 2 : è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR - INDIFFERENZIATO) raccolto presso ciascuna utenza.
Ciascuna utenza domestica e non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo e alla tipologia di attività svolta.
COME VIENE CALCOLATA
Viene calcolata in base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti:
- dalle utenze domestiche, in relazione alla superficie delle abitazioni (compresi i locali pertinenziali, quali ad es. box e cantine) e al nucleo;
- dalle utenze non domestiche, in base alla superficie, applicando la relativa categoria tariffaria.
Al Tributo Comunale va poi aggiunto il Tributo Ambiente a favore della Città Metropolitana di Milano pari al 5 % della Tari dovuta.
NOVITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Per effetto delle modifiche introdotte al Decreto legislativo 152/2006 (Decreto Ambiente) dal Decreto Legislativo 116/2020, le utenze non domestiche potranno decidere se conferire i rifiuti urbani prodotti (rifiuti di cui all'allegato L quater parte IV D. Lgs. 152/2006) al servizio pubblico oppure se avvalersi di uno o più soggetti privati.
In aderenza a quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L.41/2021, modificato in conversione in legge, la scelta va effettuata inviando una PEC al Comune entro entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l’anno successivo, con obbligo di ripresentare la dichiarazione .
La scelta di servirsi del mercato privato per il recupero dei rifiuti urbani vale per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Le utenze che scelgono il servizio privato non potranno più conferire alcun rifiuto urbano al servizio pubblico e, in ogni caso, resterà dovuta la quota fissa della Tassa Rifiuti.
Per le utenze che non effettueranno alcuna scelta si intende che verrà mantenuto il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti.
STUDI PROFESSIONALI - VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE
Norma di Legge:
Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 convertito in L. n. 157 del 19/12/2019 (Decreto Fiscale)
Art. 58-quinquies Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".
L'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione degli studi professionali per l'applicazione della tariffa sui rifiuti portandoli dalla categoria N11 alla categoria N12 del D.P.R. 158/99, assimilandoli alle banche ed agli istituti di credito.
Il Codice civile, Capo II Delle professioni intellettuali - art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali definisce quanto segue: “La legge determina le professioni intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061]. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 2642]. “
Per rientrare in tale definizione è necessario avere i seguenti requisiti:
- rientrare nei codici ATECO compresi nella sezione M (69-70-71-72-73-74-75) e sezione Q (86.2)
- essere iscritti ad albi professionali
- soggetti non iscritti ma “professionisti” senza albo (coloro che esercitano la propria attività senza organizzazione di beni d’impresa)
- società tra professionisti di persone, di capitali e cooperative che devono essere iscritte nel registro delle imprese nella sezione speciale. La certificazione dell’iscrizione nella sezione speciale riporta l’indicazione della qualifica di società tra professionisti.
- natura NON DI IMPRESA
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Di seguito si elencano le principali riduzioni ottenibili dietro presentazione di apposita richiesta:
Utenze domestiche
- riduzione del 30% delle quote fissa e variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art. 23 del Regolamento);
- riduzione del 30% delle quote fissa e variabile per abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all'estero (art. 23 del Regolamento);
- riduzione del 15% della quota variabile per gli utenti che praticano il compostaggio dei propri scarti organici (art. 23 del Regolamento);
- riduzione del 40% delle quote fissa e variabile per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento (art. 26 del Regolamento);
- esenzione per famiglie che versano in condizioni di grave e comprovata situazione di disagio socioeconomico (art. 27 del Regolamento);
- esenzione per famiglie che versano in condizioni di grave e comprovata situazione di disagio socioeconomico composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, residenti nel Comune, a condizione che siano titolari di pensioni, per un reddito imponibile complessivo non superiore a Euro 9.000 se trattasi di una sola persona, o non superiore a Euro 14.000 se trattasi di nuclei di 2 persone. art. 27 del Regolamento);
- riduzione del 20% delle quote fissa e variabile per famiglie con più di quattro componenti ed ISEE inferiore a Euro 14.000 (art. 27 del Regolamento);
Utenze non domestiche
- riduzione del 30% delle quote fissa e variabile per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 24 del Regolamento);
- riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti riciclata per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti assimilati agli urbani (art. 25 del Regolamento);
- riduzione del 50% delle quote fissa e variabile in presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi (art. 26 del Regolamento);
- riduzione del 50% delle quote fissa e variabile per scuole private paritarie o legalmente riconosciute dallo Stato o dalla Regione di ogni ordine e grado (art. 27 del Regolamento);
Maggiori dettagli riguardanti le riduzioni possono essere ottenuti consultando l'apposito Regolamento.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà economica supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, salvo diversa valutazione del Funzionario Responsabile. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di massimo due rate consecutive.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell’art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. In caso di mancata o incompleta comunicazione di dati relativi a dichiarazioni per la fruizione di riduzioni o esclusioni tariffarie, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando anche tardivamente la comunicazione, purché la violazione che si intende sanare non sia già stata formalmente contestata, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, né iniziate attività amministrative di accertamento di cui l’autore abbia avuto formale conoscenza. Si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, solo per il primo anno di irregolarità sanata. Non si dà comunque luogo a restituzioni di tributi già pagati a fronte della tardiva presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione.
Riscossione
1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo comunque il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell’anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E’ applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell’art. 32. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell’emissione degli avvisi di accertamento.
Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di 2 (due) punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme, comprensive del tributo provinciale di cui all'articolo 22, inferiori a 12 euro per anno d’imposta.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Eventuali inesattezze nella determinazioni degli importi, o richieste di rimborso, potranno essere segnalati ad AMGA Legnano spa tramite l'apposita modulistica (sotto allegata) da inviare:
- via fax al numero 0331-884702
- via mail all'indirizzo info.tributi@amga.it
- attraverso il sito www.amga.it