3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Ulteriori Informazioni per il cittadino:
Per disservizi legati alla raccolta dei rifiuti contattare Econord al n. 800.632565
Per problemi legati alla tassa rifiuti contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Lurago d’erba al n. 031.3599521 / 031.3599523
3.1.C Modulistica e reclami
Per segnalare disservizi legati alla raccolta dei rifiuti contattare il numero verde di Econord (800.632565)
Per informazioni/segnalazioni/disservizi legati all’applicazione della Tassa sui Rifiuti contattare l’ufficio Tributi.
Si ricorda che, a causa dell’emergenza da Covid-19, l’Ufficio Tributi è accessibile solo previo appuntamento, da fissarsi accedendo al sito istituzionale www.comune.luragoderba.co.it nell’apposita sezione.
Per richiesta di informazioni e/o comunicazioni è possibile anche inviare una e-mail all’ufficio tributi (tributi@comune.luragoderba.co.it) o una PEC all’indirizzo comune.luragoderba@legalmail.it.
In caso di richiesta la comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione dell’utente e l’invio della risposta:
- Nome e cognome
- Indirizzo del’utenza
- Indirizzo Postale (se diverso dall’utenza) o telematico
E’ inoltre possibile telefonare ai numeri 031.3599521 oppure 031.3599523.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Per informazioni contattare l’ufficio ecologia del Comune di Lurago d’Erba al n. 031.3599532
e-mail: llpp@comune.luragoderba.co.it
3.1.E Campagne straordinarie
Nessuna previsione in merito a informazioni su eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Per informazione contattare l’ufficio lavori pubblici
Tel. 031.3599532
e-mail: llpp@comune.luragoderba.co.it
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Per informazioni contattare l’ufficio lavori pubblici
Tel. 031.3599532
e-mail: llpp@comune.luragoderba.co.it
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
COMPONENTI 4
BAR - CAFFE' - PASTICCERIA
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Le riduzioni sono individuate nel Regolamento Tari modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11/06/2020. Per le riduzioni applicate i riferimenti sono gli artt. 16 e 17.
Articolo 16 - Esenzioni e riduzioni
- Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Sono inoltre esclusi da tassazione:
a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali (ivi compresa l’intera superficie del centro polifunzionale di Via Santo Stefano, 1) e le altre superfici di locali di proprietà dell’ente non occupati e non concessi in locazione e/o uso a soggetti terzi;
b) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
- La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura
a) del 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l’ubicazione dell’utenza e il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è da 500 fino a metri 1000;
b) del 30 % della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l’ubicazione dell’utenza e il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari a oltre metri 1000.
- A partire dall’anno 2015 su una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, l’imposta si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
La Tari è ridotta del 30% sia nella quota fissa sia nella variabile per le abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
I contribuenti di cui al presente comma sono soggetti agli adempimenti dichiarativi previsti dall’articolo 19 del presente regolamento. L’agevolazione sopra indicata compete pertanto solo su richiesta dell’utente interessato. La suddetta riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. Rimane obbligo del contribuente, con la dichiarazione di cui all’art. 19 del presente regolamento, di denunciare il venir meno dei requisiti agevolativi. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la suddetta riduzione. In caso di inesistenza delle stesse si procederà a recuperare la differenza dovuta mediante emissione di avviso di accertamento.
7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’effettiva realizzazione del compostaggio. La riduzione verrà applicata dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di cui al presente comma. Tale istanza si ritiene valida anche per gli anni successivi, sino ad eventuale dichiarazione di contenuto opposto. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota della parte variabile dei costi imputabili alle utenze domestiche.
8. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano le riduzioni di cui al comma 7. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l’utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
9. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni da applicarsi sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.
a) Sono esenti le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, mercati, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro regionale di cui alla legge 11.08.1991, n. 266 e legge regionale 26.04.1993, n. 28, partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituiti e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;
b) Sono esenti le aree pubbliche adibite a mercato ed a manifestazioni fieristiche di vario genere;
c) Sono esenti gli immobili non occupati e non locati detenuti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
d) La tassa sarà applicata in misura ridotta al 5% per le superfici ovvero i locali adibiti non a scopo di lucro ad attività di tipo ricreativo-formativo e/o di supporto didattico facenti capo a istituti dei quali è riconosciuta dall’amministrazione la consolidata valenza pubblica e di utilità per la cittadinanza luraghese (ad esempio oratori e/o centri di ricreazione giovanile);
e) A partire dal 2017 i pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, tabaccherie) riconosciuti dal Comune quali esercizi “No Slot” (come meglio descritto in apposito regolamento comunale per la gestione dell’elenco “esercizio no slot”) fruiranno di una riduzione del 50% calcolata sulla sola quota di parte variabile che costituisce la tariffa;
f) Ai fini dell’applicazione e calcolo della tari relativamente ad alberghi, ristoranti e simili la sola superficie dei locali dai medesimi utilizzata per eventi e cerimonie saltuari e comunque per un numero annuo di giorni inferiore a n. 100 viene ridotta del 30%.
- Le esenzioni di cui ai commi 9 a), 9 b) e 9 d) vengono applicate d’ufficio e non necessitano della presentazione di specifiche domande.
- Relativamente all’esenzione di cui al comma 9 c) dovrà essere presentata apposita richiesta alla quale dovrà essere allegata documentazione attestante l’effettivo ricovero permanente. L’esenzione avrà decorrenza con effetto a partire dall’anno successivo la presentazione della richiesta stessa.
12. La riduzione di cui al comma 9 e) verrà concessa con decorrenza dal periodo di imposta di iscrizione nell’elenco “esercizi no slot” previa presentazione di relativa comunicazione all’Ufficio Tributi.
12 bis. La riduzione di superficie di cui all’art. 16, comma 9, lett. f) verrà concessa nel caso in cui venga presentata apposita richiesta da parte del contribuente e sarà limitata alla sola superficie, da indicarsi in planimetria, e che presenti un’autonoma finalità di utilizzo per eventi/banchetti/cerimonie. Non saranno ammessi frazionamenti di altre superfici. La riduzione avrà decorrenza con effetto a partire dall’anno successivo la presente dichiarazione. Per il solo anno di applicazione del presente Regolamento, la domanda presentata entro il 30.06.2016 varrà per l’anno 2016. La richiesta verrà tenuta valida sino a diversa dichiarazione di senso contrario. Al termine di ogni anno solare dovrà essere dimostrato da parte del contribuente l’effettivo utilizzo ridotto del locale in questione. Gli uffici comunali si riservano la facoltà di effettuare i debiti accertamenti.
13. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.
14. L’entità globale delle agevolazioni di cui al comma 9 del presente articolo, debitamente richieste, sono inserite in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
- Il Comune si riserva di deliberare ulteriori riduzioni per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, qualora si verifichino gravi emergenze anche derivanti da calamità naturali, di carattere sanitario o di altra natura.
La copertura deve essere assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
Articolo 17 - Agevolazioni rifiuti speciali
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, oppure le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall’articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, a condizione che ne dimostrino l’effettivo trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggette a tariffa:
- le superfici adibite all’allevamento degli animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati e pericolosi le ditte produttrici dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione di tali rifiuti o sostanze, indicandone l’uso, le tipologie di rifiuti e dimostrando con idonea documentazione l’osservanza della normativa sullo smaltimento di tali rifiuti.
4. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività produttiva non sia possibile definire oggettivamente la parte ove si formino i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, viene applicata una riduzione forfetaria sulla superficie imponibile secondo quanto indicato nella seguente tabella:
ATTIVITÀ |
% riduzione |
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse |
20 |
Falegnamerie e lavorazioni del legno |
30 |
Lavanderie a secco, tintorie non industriali |
30 |
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici, di analisi |
15 |
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie |
20 |
Altre attività diverse dalle precedenti |
15 |
5. La riduzione di cui al comma 4) viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi (esibendo, a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). Tale riduzione, in assenza di dichiarazioni di variazione da parte della ditta contribuente, avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell’ufficio tributi.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
6bis Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegua la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
7. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell’apposito provvedimento di assimilazione.
8. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati..
9. La riduzione fruibile di cui al comma 8 non potrà essere superiore al 50 % della tariffa dovuta sulla parte variabile dalla corrispondente categoria di utenza .
10. La percentuale di riduzione è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (“produzione ponderata di rifiuti”) sulle superfici tassabili in relazione all’attività esercitata. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai coefficienti di produzione “Kg/mq annuo” per l’attribuzione della quota variabile di tariffa (KD) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
11. Ai fini del calcolo della suddetta riduzione gli operatori sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero nel corso dell’anno precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 relativi ai rifiuti avviati al riciclo/recupero, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo/recupero, in conformità alle normative vigenti.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso/parziale versamento si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato, con l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, e l’addebito degli interessi di legge.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai numeri
031.3599521 031.3599523
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai numeri
031.3599521 031.3599523
3.1.R Documenti di riscossione online
E' possibile avere tramite posta elettronica ordinaria o certificata copia dell'avviso di pagamento TARI compilando ed inviando ai seguenti recapiti l’apposito modulo di seguito riportato.
Si ricorda che, a causa dell’emergenza da Covid-19, l’Ufficio Tributi è accessibile solo previo appuntamento, da fissarsi accedendo al sito istituzionale www.comune.luragoderba.co.it nell’apposita sezione.
E’ possibile allegare il modulo compilato inviando una e-mail (tributi@comune.luragoderba.co.it) o una PEC all’indirizzo comune.luragoderba@legalmail.it.