3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI MAGENTA
Dirigente: Dott. Davide Fara
Telefono: 029735242 - 029735251-029703253
email: tributi@comune.magenta.mi.it
Orari di apertura al pubblico:
Giovedì dalle 15.30 alle ore 17.30
Martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Esclusivamente previo appuntamento da fissare on line attraverso il link Prenotazioni – Comune di Magenta oppure telefonicamente chiamando i numeri 029735251 / 253 / 242
AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Per informazioni è possibile contattare il n. 800.19.63.63
3.1.C Modulistica e reclami
Dalla pagina dedicata (vedi link) della società Aemme linea ambiente si possono inviare le segnalazioni o reclami relativi alla raccolta rifiuti e allo spazzamento delle strade.
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
PIATTAFORMA ECOLOGICA
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione con due componenti
Abitazione con 4 componenti
Bar, caffetteria, pasticceria
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Per le riduzioni e agevolazioni applicate il riferimento è ai seguenti articoli del Regolamento TARI in vigore:
Art. 20 Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 22 Riduzioni per il riciclo
Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per le sanzioni e gli interessi applicati si riporta l'articolo del Regolamento TARI in vigore:
ART. 34 – SANZIONI E INTERESSI
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. In caso di ravvedimento operoso ex art.13 D.lgs. 472/1997, si applica il tasso di
interesse
legale.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per la dichiarazione e i rimborsi il riferimento è ai seguenti articoli del Regolamento TARI in vigore:
ART. 32 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
ART. 33 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
ART. 42 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Si ricorda che tale numero va contattato solo ed esclusivamente in caso di reale emergenza, ovvero nei
casi di utilizzo citati nel “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(TQRIF)” art. 49 che riportiamo:
- Per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza
- Per la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolino la normale viabilità
- Per il rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale, laddove costituisca un impedimento alla
normale viabilità
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con la delibera di Giunta n. 48 del 29/03/2022 sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo “Schema I: livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. 15/2022/R/rif..
3.1.V Standard generali di qualità
I livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono quelli previsti dallo schema I e fanno riferimento al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti.
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Modalità per l’attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, e comunque entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale Tari, a mezzo posta, via e-mail, Pec o mediante sportello, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile, come indicato nella richiesta dell’utente e come stabilito dal Regolamento Comunale Tari, ed hanno validità anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione della Tari.
A decorrere dalla data di attivazione del servizio, l’utente ha diritto al ritiro delle dotazioni previste dai Regolamenti Comunali ed all’utilizzo del servizio di igiene ambientale.
Modalità per la cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Le richieste di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione del possesso o della detenzione dell’immobile, e comunque entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale Tari, a mezzo posta, tramite e-mail, PEC o mediante sportello fisico e/o online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale Tari.
A decorrere dalla data di cessazione, cessa il diritto dell’utente alle prestazioni connesse al servizio di gestione ambientale.
Modalità per la variazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Le richieste di variazione del servizio devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, e comunque il termine stabilito dal Regolamento Comunale Tari, a mezzo posta, tramite e-mail, Pec o mediante sportello fisico e/o online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, nelle modalità stabilite dal Regolamento Comunale Tari. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, nelle modalità stabilite dal Regolamento Comunale Tari.
Le richieste di variazione cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06[1] devono essere presentate dalle utenze non domestiche ai sensi del decreto-legge 41/2021 entro il 30 giugno di ciascun anno e i relativi effetti decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
[1] Articolo 238.10 D.Lgs. 152/06 “Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.”