3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE CON 3 OCCUPANTI
UTENZA NON DOMESTICA - ALBERGO CON RISTORANTE
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Maiori per il 2013.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.” (vedi link di seguito)
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata mediante il link che segue.
Si ricorda che per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) NON VALGONO come dichiarazione ai fini TARI e pertanto VA PRESENTATA ulteriore dichiarazione.
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta, dandone sempre comunicazione all'Ufficio Tributi.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
-----------------------------------------
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Maiori invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% .
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100%.
Relativamente agli interessi:
Sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi annuali, calcolati nella seguente misura:
2.50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
2.20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
2,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
2,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
2.05% dal 01/01/2020
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il CODICE COMUNE (Belfiore) del Comune di Maiori è
E839
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da E839 (Comune di Maiori):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato a noi.
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso il nostro ente, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 0185633; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.
Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si può contattare l'Ufficio Tributi che seguirà il contribuente nella presentazione delle relative denunce e, se dovuto, ricalcolerà l'importo dell'avviso.