3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Eventuali reclami possono essere presentati attraverso il modulo in allegato inviandolo per e-mail, a seconda della tipologia di reclamo, ai seguenti recapiti:
- Ufficio ecologia - Comune di Malcesine Piazza Statuto n.1, 37018 Malcesine (VR) e-mail: info@comunemalcesine.it - pec: protocollo@pec.comunemalcesine.it;
- Ufficio tributi - Comune di Malcesine Piazza Statuto n.1, 37018 Malcesine (VR) e-mail: tributi@comunemalcesine.it - pec: protocollo@pec.comunemalcesine.it;
- SER.I.T. s.r.l. Località Montean n.9/a, 37010 Cavaion Veronese (VR) e-mail: info@serit.info - pec: serit@pec.serit.info.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Raccolta frazione secca indifferenziata
La raccolta della frazione secca avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate:
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 5/7 gg. a settimana
Raccolta frazione umida
La raccolta della frazione umida avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate :
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 5/7 gg. a settimana
mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 3 gg. a settimana
Raccolta della carta
La raccolta della frazione umida avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate :
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 5/7 gg. a settimana
mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 3 gg. a settimana
Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene vi è inoltre n. 1 container per la raccolta del cartone selezionato.
Raccolta della plastica
La raccolta della plastica avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate:
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 5/7 gg. a settimana
E mediante il servizio del porta a porta (solo bottiglie e lattine) per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze
Dal 01/04 al 30/09 n. 3 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 2 gg. a settimana
Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene inoltre vi è n. 1 container in cui viene conferita la plastica.
Raccolta del vetro
La raccolta della frazione umida avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate :
Dal 01/04 al 30/09 n. 6/7 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 5/7 gg. a settimana
mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze
Dal 01/04 al 30/09 n. 3 gg. a settimana
Dal 01/10 al 31/03 n. 2 gg. a settimana
Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene inoltre vi è 1 container in cui viene conferito il vetro.
Raccolta pile e medicinali
Il servizio di raccolta delle pile e dei medicinali avviene:
- mediante contenitori stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio prevalentemente nei centri storici, la cui frequenza di raccolta è di due volte al mese.
- mediante contenitori cilindrici collocati presso esercizi commerciali e ricettivi con svuoto all’occorrenza.
Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene è possibile conferire medicinali e pile negli appositi contenitori.
Ingombranti
Per i rifiuti ingombranti è attivo una volta alla settimana servizio porta a porta a pagamento su tutto il territorio comunale, previa prenotazione tramite compilazione dell'apposito modello da inviare all'Ufficio Ecologia del Comune di Malcesine.
Raccolta: legno, ferro, tv e monitor, frigoriferi, oli commestibili, altri oli, batterie al Pb, scarti vegetali, inerti
Questo comune tramite il consorzio di Bacino ha stipulato un apposito accordo per la raccolta e smaltimento con il RAEE.
Il servizio di raccolta viene esclusivamente svolto presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene ogni tipologia di rifiuto sopra elencata è conferita in appositi container o contenitori.
Centro di Raccolta Comunale di Località Navene
Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene sono presenti contenitori per:
Carta, Plastica, Plastica dura, Vetro, Legno, Ferro, Inerti, Ingombranti, Frigoriferi, Tv-monitor-apparecchiature elettroniche, Batterie, Medicinali, Pile, Oli commestibili, Altri oli, Indumenti usati, Lampade neon.
Il Centro di Raccolta Comunale in località Navene ha i seguenti orari di apertura al pubblico e l'accesso è consentito previa presentazione della tessera personale GAIA richiedibile all'Ufficio Ecologia del Comune di Malcesine:
Orario invernale 16/10 – 31/03
GIORNO |
MATTINO |
POMERIGGIO |
||
Lunedì |
09:00 |
12:00 |
– |
– |
Martedì |
09:00 |
12:00 |
– |
– |
Mercoledì |
09:00 |
12:00 |
– |
– |
Giovedì |
09:00 |
12:00 |
– |
– |
Venerdì |
09:00 |
12:00 |
– |
– |
Sabato |
09:00 |
12:00 |
– |
– |
Orario estivo 01/04 – 15/10
GIORNO |
MATTINO |
POMERIGGIO |
||
Lunedì |
08:00 |
12:00 |
– |
– |
Martedì |
08:00 |
12:00 |
– |
– |
Mercoledì |
08:00 |
12:00 |
– |
– |
Giovedì |
08:00 |
12:00 |
– |
– |
Venerdì |
08:00 |
12:00 |
– |
– |
Sabato |
08:00 |
12:00 |
– |
– |
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ESEMPIO CALCOLO TARI UTENZE DOMESTICHE
ESEMPIO CALCOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Regole di calcolo della tariffa
Per calcolare la TARI dovrai calcolare la quota fissa e la quota variabile, distinguendo se si tratta di un immobile ad uso domestico o non domestico.
Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:
1. superficie calpestabile in metri quadri (pari all'80% della superficie catastale);
2. periodo di riferimento;
3. componenti nucleo familiare;
4. quota fissa;
5. quota variabile;
6. quota provinciale 5% dell’imponibile.
Per utenze domestiche
Se l'intestatario dell'utenza è residente nell'immobile, quest'ultimo dato viene reperito negli archivi anagrafici del Comune e corrisponde al numero dei componenti il nucleo familiare. Il numero dei componenti è quello risultante al 01 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
Se invece l'intestatario dell'utenza non risiede nell'immobile, il numero degli occupanti viene determinato, in rapporto alla superficie dei locali (pari all'80% della superficie catastale) , secondo la seguente tabella:
- da mq 1 a mq 28: 1 componente
- da mq 29 a mq 56: 2 componenti
- da mq 57 a mq 84: 3 componenti
- da mq 85 a mq 112: 4 componenti
- da mq 113 a mq 140: 5 componenti
- da mq 141 e oltre: 6 o più componenti.
La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base al numero di persone che occupano l’immobile) secondo la formula METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l’immobile.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile (vedi esempio).
Per utenze non domestiche
La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune in base alla relativa categoria di appartenenza) secondo la formula METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa variabile (determinata dal Comune in base alla propria categoria di appartenenza) secondo la formula METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile (vedi esempio).
In allegato esempi di calcolo per le utenze domestiche e utenze non domestiche.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
UTENZE DOMESTICHE
1. Alle utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel medesimo immobile che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in loco del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% sia nella quota fissa che nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, in cui l’utente dichiari sotto la propria responsabilità di smaltire per conto proprio e in modo continuativo i rifiuti organici. Per poter usufruire di tale riduzione i rifiuti organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti dal contribuente con mezzi propri, mediante l’installazione ed uso del composter o conferimento degli stessi in una concimaia o buca, situati nel terreno di proprietà immediatamente adiacente l’abitazione. La dichiarazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra
citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Su richiesta degli interessati, è applicata una riduzione del tributo del 40% sia nella quota fissa che nella quota variabile, per i locali ad uso abitativo e relative pertinenze, purché non locate o concesse in comodato, di anziani ricoverati stabilmente presso istituti di cura o case di riposo (anche nel caso in cui le persone ricoverate risultino locatarie dell’immobile). La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizione di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione previsti dal vigente regolamento, altrimenti dalla data di presentazione della relativa richiesta.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche che ottengano la certificazione ECOLABEL UE (Regolamento CE n. 66/2010) hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della quota variabile del tributo.
2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta del 40%, sia nella parte fissa che in quella variabile ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
3. La predetta riduzione, relativa alle utenze non domestiche non stabilmente attive, si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
4. La riduzione sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Si può pagare con il modello F24, allegato all'avviso di pagamento, presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale senza aggravio di spese.
E' fondamentale indicare nella causale di pagamento il codice fiscale del contribuente, la tipologia di tributo "TARI", il codice tributo 3944 e la rata ed anno di riferimento.
Per il pagamento dall’estero è ammesso il pagamento con bonifico utilizzando le seguenti coordinate:
Für Zahlungen aus dem Ausland/ For payments from abroad/ Pour les paiements de l'etranger:
COMUNE DI MALCESINE – TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT BANCA –AGENZIA DI MALCESINE
IBAN: IT63M0200859550000003465335 - BIC/SWITFT: UNCRITM1M27
BEI DER ÜBERWEISUNG IST FOLGENDER ZAHLUNGSGRUND ANZUGEBEN:
• "Name und Vorname" des Steuerschuldners
• die Bezeichnung "TARI"
• Kodex 3944 "TARI"
• 1° Rate oder 2° Rate oder Totalbetrag
THE FOLLOWING REASON FOR PAYMENT MUST BE STATED ON THE BANK TRANSFER:
- "Surname and first name" of the tax debtor
- the designation "TARI"
- Code 3944 "TARI"
- 1° instalment or 2° instalment or total amount
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Anno 2024
- rata di acconto TARI 2024 gestita nella misura del 50% per le utenze domestiche e non domestiche, entro il 16 GIUGNO 2024 calcolata sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 27.04.2023 (compreso il tributo provinciale);
- rata di saldo TARI 2024 per il restante 50% del dovuto del tributo 2024 (consegnata ai contribuenti con plico separato in ottobre/novembre), calcolata sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. xx del XX (compreso il tributo provinciale) da versare entro il 16 DICEMBRE 2024.
PAYMENT NOTICE TARI WITH E-MAIL! ASK US
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo entro la data di scadenza specificata sull'avviso di pagamento, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Si allega tabella dei tassi di interesse legale aggiornata ad oggi.
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE | |||
Dal | Al | Saggio | Norma |
---|---|---|---|
21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,00% | Art. 1284 cod.civ. |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/90 e L.408/90 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/96 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | Dm Economia 11/12/2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | Dm Economia 01/12/2003 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | Dm Economia 12/12/2007 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 7/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | Dm Economia 11/12/2020 |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | Dm Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 5,00% | Dm Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 | --- | 2,50% | Dm Economia 29/11/2023 |
3.1.Q Segnalazioni errori importi
La segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, possono essere presentate con le seguenti modalità:
- tramite istanza o compilazione del modello in allegato per posta indirizzata al Comune di Malcesine - Ufficio tributi - Piazza Statuto, 1 - 37018 Malcesine (VR);
- tramite e-mail o pec (con eventuale compilazione del modello in allegato) ai seguenti indirizzi: tributi@comunemalcesine.it - protocollo@pec.comunemalcesine.it;
- consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Malcesine (su appuntamento).
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ARTICOLO 35 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
- oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.
2. L’istanza deve essere presentata prima che siano iniziate azioni esecutive o che la posizione iscritta a ruolo sia stata trasmessa all’agente di riscossione.
3. Le rate del piano di rientro dovranno avere scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Il beneficio della dilazione di pagamento non può mai essere concesso quando si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammasso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale.
5. In caso venga richiesta la dilazione di somme superiori ad €. 6.000,00 (seimila), la rateazione viene concessa previa presentazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria, rilasciata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro un termine di 10 o 20 giorni al massimo dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta del Comune.
6. La presente normativa, per quanto concerne la rateazione degli accertamenti tributari, si applica solamente agli atti esecutivi.3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
1. I soggetti passivi del tributo di cui all’art. 3 devono dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli art. 6 e 10 del TQRIF , di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione sia originaria che di variazione di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza/domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica quale legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione;
c. Recapito postale, di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del contribuente;
d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
f. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di postale per l’invio dell’eventuale conguaglio;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d’identità, posta elettronica o PEC.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini stabiliti al precedente comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attributo e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
6. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco) e l’indirizzo PEC risultante nei pubblici registri.
7. Nel caso di decesso del contribuente intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tributo hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della tassa.
8. Gli uffici comunali, in occasione di dichiarazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI entro il termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia verbale di riconsegna dell’immobile, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete ecc..).
10. La dichiarazione di cessazione corrispondente alla richiesta di cessazione produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. La dichiarazione di variazione corrispondente alla richiesta di variazione del servizio, che comporta una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente, produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, la richiesta di variazione che comporta un incremento dell’importo da addebitare all’utente produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva , ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 (utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti) decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.