3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Eventuali DISSERVIZI o RECLAMI possono essere segnalati ai soggetti di seguito elencati indicando chiaramente le generalità ed il recapito del soggetto (utente) che fa la segnalazione, il servizio oggetto della segnalazione e l'indirizzo dell'utenza a cui il servizio si riferisce.
- COMUNE DI MARCIANA MARINA - Settore Risorse Tributarie
pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it
e-mail: tributi@comune.marcianamarina.li.it3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di spazzamento manualeviene reso generalmente laddove la viabilità e la convenienza economica non consentono un intervento di spazzamento reso esclusivamente dal servizio meccanizzato. La rete stradale cittadina è suddivisa in zone di spazzamento manuale (porzioni di territorio comprendenti una o più vie o parte di esse) assegnate univocamente ad un operatore. All'interno di ciascuna zona sono state individuate delle aree sensibili dove il servizio viene reso con frequenza almeno giornaliera; nella rimanente parte della zona vengono assicurati, comunque, adeguati interventi di pulizia tali da garantire livelli igienici soddisfacenti. Per
l'individuazione di dette zone ed aree sensibili si è tenuto conto della tipologia di ciascuna strada, della densità di insediamenti/popolazione, dell'intensità di flusso automobilistico e pedonale, dell'entità della presenza turistica e della sua escursione stagionale, della presenza di scuole, locali pubblici e/o attività commerciali. Il servizio di spazzamento avviene durante li periodo invernale tutti i giorni in orario 06.00/12.00 e durante il periodo estivo tutti i giorni in orario24.00/06.00,06.00/12.00 e 15.00/21.00.Il servizio di spazzamento meccanizzatoviene effettuato durante il periodo invernale tutti i giorni in orario06.00/12.00e durante il periodo estivo tutti i
giorni in orario06.00/12.00 e 04.00/10.00.Il servizio di pulizia stradale si può avvalere dell'utilizzo di lavacassonetti-lavastrade e viene effettuato con modalità e frequenze prestabilite: Per il Comune di Marciana Marina il servizio viene effettuato giornalmente in orario 06.00/12.00 nel periodo estivo e giornalmente tranne la domenica in orario 06.00/12.00 nel periodo invernale.Inoltre ESA provvede alla pulizia mediante spazzamento meccanico e manuale e al successivo ritiro dei rifiuti raccolti nella zona che ospita i mercatini settimanali limitatamente ai Comuni di Portoferraio, Rio nell'Elba e Marciana Marina. ESA interviene anche presso le aree destinate a manifestazioni pubbliche mediante l'utilizzo dei contenitori di raccolta, quali cassonetti, cestini e sacchetti per la raccolta differenziata oltre ad assicurare il servizio di spazzamento finale delle aree interessate e di smaltimento dei rifiuti raccolti. Il servizio viene effettuato su richiesta ed eventualmente dietro corrispettivo concordato.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
REGOLE GENERALI DI CALCOLO DELLA TARIFFA
Gli elementi utili per il calcolo TARI utenze domestiche sono i seguenti:
•
totale superficie utile calpestabile in metri quadri (comprese le pertinenze)
• periodo di riferimento dell’occupazione e/o detenzione
dell’immobile
• nucleo familiare (residenti nell’immobile dichiarato)
• quota fissa (calcolata moltiplicando i metri quadrati
dell’unità immobiliare dichiarata per il numero di persone che la occupano).
•
quota variabile( finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti..
• quota provinciale (TEFA) 5%
Gli elementi utili per il calcolo TARI utenze NON domestiche sono i seguenti:
•
totale superficie utile calpestabile in metri quadri
• periodo di riferimento dell’occupazione e/o detenzione
dell’immobile
• Categoria di Attività
• quota fissa (calcolata moltiplicando i metri quadrati
dell’unità immobiliare dichiarata per il coefficiente quota fissa di Categoria di attività).
•
quota variabile( finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti..)
• quota provinciale (TEFA) 5%
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Il Comune può, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni a tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, consistenti nel pagamento parziale dell’importo dovuto dall’utenza a titolo di TARI in presenza delle seguenti condizioni:
quindicimila/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 50%.
b) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti che non superino il limite rappresentato dall’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00). In tal caso la
riduzione prevista è pari al 50% del tributo.
non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione degli immobili considerati pertinenza dell’abitazione principale. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono comunque essere concesse ai soggetti nei cui confronti il Comune vanta crediti di natura patrimoniale o tributaria.
La Giunta Comunale ha facoltà di modificare annualmente i sopra indicati limiti ISEE. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l’adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente confermati.
L’istanza per ottenere la suddetta agevolazione è presentata dal contribuente interessato al Comune entro il termine previsto per la scadenza della prima rata della TARI. Il contribuente beneficiario dell’agevolazione provvederà al pagamento del 50%, mentre il Comune provvederà al pagamento del restante 50%.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto entro la scadenza il Comune provvede alla notifica del sollecito di versamento mediante raccomandata AR contenente le somme da versare entro 15 giorni in un’unica soluzione. In mancanza si procede all’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento con l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato o versato tardivamente, degli interessi e degli oneri previsti dal vigente regolamento delle Entrate.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nel caso di errori degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa i contribuenti devono:
- Contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente in orario di ricevimento ai numeri 0565/99002 – 0565/99368
- Contattare l’Ufficio Tributi tramite e-mail al
seguente indirizzo tributi@comune.marcianamarina.li.it
3.1.R Documenti di riscossione online
E' possibile ricevere l'avviso di pagamento TARI in formato elettronico tramite e-mail ordinaria.
Per richiedere l'attivazione del servizio di invio in formato elettronico è necessario che l'intestatario presenti la richiesta a tributi@comune.marcianamarina.li.it indicando la mail di ricezione dell'avviso e allegando copia di documento d'identità in corso di validità.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del
possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d’identità, oppure tramite posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento o consegna rispettivamente nel caso di invio a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli
elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale, di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.