3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Multimateriale
Carta e Cartone
Indifferenziato
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Spazzamento manuale
Lunedì-Martedì- giovedì-venerdì-sabato
Spazzamento meccanico
Mercoledì
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE 1 COMPONENTE
ABITAZIONE 2 COMPONENTI
ABITAZIONE 3 COMPONENTI
ABITAZIONE 4 COMPONENTI
ABITAZIONE 5 COMPONENTI
ABITAZIONE 6 COMPONENTI
RISTORANTE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
UFFICIO
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta
nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, con una
riduzione del 20%, alle seguenti condizioni:
a) che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori
a 180 giorni. Tale condizione dovrà risultare inequivocabilmente da idonea documentazione che
dovrà consistere ad esempio in fatture di utenze (gas, acqua, energia elettrica), da presentare
contestualmente alla denuncia da parte dell'utente;
b) che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
c) che nessuno sia residente nell'abitazione interessata, e che il soggetto passivo indichi l'abitazione
di residenza e dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione, salvo che non sia domandata contestualmente alla
dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione.
ART. 25
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni collettive per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della
Legge 27/12/2013, n. 147. La quota di riduzione dei costi imputati alle utenze domestiche è
determinata in relazione ad una percentuale dell'incremento della percentuale di raccolta
differenziata o ad una quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti o della riduzione dei costi
di smaltimento dei rifiuti.
ART. 25-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE CONFERISCONO RIFIUTI
DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE SITA IN
FOIANO LOC. POGGI GRASSI.
1. Le utenze domestiche hanno diritto ad un incentivo economico pari a 0,01 centesimi di
euro per ogni punto accumulato, tramite il conferimento dei propri rifiuti differenziati presso il
centro intercomunale di raccolta ubicato in Foiano della Chiana, Via Poggi Grassi, da portare in
detrazione nella bolletta della Tassa Rifiuti dell’anno successivo a quello di accumulo dei punti,
stabilendo il tetto massimo dell’incentivo di 30,00 euro/anno , da determinare proporzionalmente al
periodo di iscrizione a ruolo quando questo sia inferiore a 12 mesi.
Per le utenze che beneficiano di detrazioni /agevolazioni previste dal vigente regolamento della
TARI, il tetto massimo dell’incentivo derivante dagli accessi al centro intercomunale di raccolta è
ridotto in misura percentuale pari a quella degli abbattimenti già applicati.
2. Il costo derivante dal riconoscimento dell’incentivo economico di cui al precedente punto
1 grava a carico dei piani economico – finanziari degli anni futuri.
3. La gestione del centro di raccolta intercomunale sarà attuato tramite l’attribuzione di
punti sulla base del tipo e peso dei rifiuti differenziati conferiti, secondo quanto riportato nella
tabella allegata al presente Regolamento (ALLEGATO 2).
Tale tabella indica i tipi di rifiuti differenziati conferibili al centro intercomunale di raccolta in
funzione della sua attuale organizzazione logistica, nonché il limite massimo in peso, in volume, o
in numero di pezzi conferibili da ciascuna utenza nel corso dell’anno solare.
ART. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1.Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 22
a 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi
previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TARI
ART.29 RISCOSSIONE
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamentinotificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e
la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o
accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento
deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato
anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in almeno due rate, con scadenza di norma
alla fine dei mesi di giugno e dicembre; è sempre comunque consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
4. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, scadenze
diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 3, dandone previa e ampia notizia.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,
in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici.
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. L'importo
minimo riscuotibile per la tassa rifiuti giornaliera è di euro uno
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno
del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante
conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il
Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di
ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare
in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di
accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle
sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli
interessi di mora.
Ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile
affidare, fino alla scadenza del contratto, l’accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai
soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione della TARES. E’ altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di
cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il CODICE COMUNE di Marciano della Chiana (Arezzo) è:
E933
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato, per errore, un versamento con un codice ente diverso da E933 (Comune di Marciano della Chiana):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato al comune di Marciano della Chiana.
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite erronea compilazione del modello F24 in Home Banking, egli dovrà rivolgersi al comune che ha ricevuto erroneamente il versamento per richiedere il riversamento al Comune di Marciano della Chiana; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando. Copia della richiesta di riversamento va inviata, per conoscenza, anche al Comune di Marciano della Chiana
Anche il Comune di Marciano della Chiana, nel caso di introito di un versamento di competenza di altro comune, effettuerà il riversamento al Comune di competenza secondo le procedure sopra indicate.
Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si può inviare una e-mail all'Ufficio Tributi del Comune di Marciano della Chiana: marciano.tributi@comune.marcianodellachiana.ar.it oppure contattare l'Ufficio Tributi: 0575 8408214
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
800 977 949
SEI TOSCANA ha attivato il numero verde dedicato alla gestione del PRONTO INTERVENTO.
Il servizio telefonico di pronto intervento sarà attivo 24h su 24, 365 gg /365 e, ai sensi del Titolo X del TQRIF, prevede la registrazione della chiamata e l’attivazione del servizio per le seguenti casistiche:
▪ “assicurare un tempestivo intervento per l’esecuzione di servizi d’urgenza per la tutela dell’igiene pubblica e la salvaguardia delle condizioni minime di sicurezza e agibilità delle aree pubbliche” tra cui:
• “pulizia della sede stradale in caso di incidenti, incendi ovvero eventi straordinari che rendano necessario tale intervento”,
• rimozione “rifiuti abbandonati o discariche abusive che costituiscano intralcio alla viabilità e/o pericolo";
• richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità”