RIDUZIONI
Come previsto dal comma 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n.
147/2013 e s.m.i., il Comune ha disciplinato con il Regolamento per la
disciplina della Tassa sui rifiuti le riduzioni, agevolazioni ed
esenzioni legate alla potenzialità di produzione dei rifiuti e alla
capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'utilizzo
dell'ISEE.
Per poter usufruire delle riduzioni, agevolazioni ed
esenzioni i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta
sulla modulistica messa a disposizione dal Comune secondo le regole e i
termini per la presentazione della dichiarazione. Le domande sono soggette alla verifica delle condizioni dichiarate da parte degli appositi Uffici comunali.
IL BONUS SOCIALE TARI
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per la Disciplina della TARI, per le utenze domestiche residenti che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
I nuclei familiari residenti nel Comune in possesso di uno dei seguenti
requisiti possono beneficiare dell’esenzione/ riduzione tariffaria del
tributo per le utenze domestiche riferite all’unità immobiliare di
residenza:
a) appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE (anno 2024) non superiore a 9.530 euro,
b) appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico
(famiglia numerosa) e con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
c) appartenere ad un nucleo familiare titolare di misure di inclusione
sociale e lavorativa (assegno di Inclusione di cui al decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 154 del 13 dicembre
2023).
Ai beneficiari verrà assegnato un contributo totale o parziale (bonus
sociale TARI) a copertura del pagamento di quanto dovuto per la tassa
TARI anno 2024 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di
residenza.
Il bonus sociale è corrisposto nei limiti degli stanziamenti del
bilancio Comunale. Il possesso dei requisiti non comporterà
automaticamente il diritto al bonus sociale restando la determinazione
dell'entità del bonus stesso subordinata all'effettiva disponibilità di
risorse sufficienti.
In caso di risorse insufficienti, la Giunta Comunale si riserva di
applicare percentuali di riduzione del bonus sociale per le varie
tipologie di utenti beneficiari.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La consegna della domanda dovrà avvenire tassativamente entro il 31/03/2024 con le seguenti modalità:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Porta Fabbrica 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17;
- inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune all'indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it. (fa fede la data di invio dell’e-mail certificata);
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Massa, Settore Servizi Sociali ed Edilizia
Sociale, via Porta Fabbrica 1 (MS). In questo caso, fa fede il timbro
apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del
plico;
- in modalità telematica, previa autenticazione digitale, tramite il portale dei “Servizi on line” del Comune - sezione Sportello Sociale, raggiungibile dalla “home
page” del portale istituzionale www.comune.massa.ms.it oppure
direttamente cliccando sul seguente sottoriportato
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
-
copia documento di identità in corso di
validità per i cittadini comunitari. In caso di firma digitale o di
trasmissione tramite il portale dei “Servizi on line” non occorre
allegare il documento di riconoscimento;
-
copia permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno ed in corso di validità per i cittadini che non
appartengono ai paesi dell'Unione Europea (art. 41 DLgs. n. 286/1998);
-
attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente
anno 2024 priva di omissioni/difformità o indicazione del numero del
protocollo INPS dell’attestazione ISEE
Per ulteriori informazioni:
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale - Via Porta Fabbrica n. 1 –
2° piano – martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 15 alle
17.
Referente: Michele Trevisan, tel. 0585/490223, e-mail: michele.trevisan@comune.massa.ms.it
Inoltre, si elencano
succintamente le altre riduzioni previste dal Regolamento comunale suddivise
per utenze domestiche e non domestiche con invito a verificare
direttamente gli articoli citati:
Utenze domestiche
Art. 21 Zone non servite: abbattimento percentuale in base alla distanza dal più vicino cassonetto;
Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche:
- A) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- B) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9
del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133:
riduzione del 30 %;
- C) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare:
riduzione del 10 %.
- Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della 178/20 è riconosciuta una
riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso
abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a
titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia
Art. 23 Riduzione per raccolta differenziata:
- Abbattimento 15% quota variabile per compostaggio;
- Abbattimento per conferimento alla “Ricicleria”
Utenze non domestiche
Art. 9 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo: Riduzione
della quota variabile fino all’80% proporzionale alla quantità di
rifiuti avviati al riciclo; (per tale tipologia di riduzione esiste un
apposito modulo da compilare e consegnare tassativamente entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il
rimborso)
Art. 21 Zone non servite: Abbattimento percentuale in base alla distanza dal più vicino cassonetto;
Art. 24 Riduzioni per utenze non domestiche: abbattimento quota fissa e variabile:
- a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non
superiore a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;
- b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività
economica inquadrati nelle categorie n. 7 e 8 (Alberghi con o senza
ristorante), n. 25 e 27 (Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24
(Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle frazioni: Bargana,
Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania,
Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana,
Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro
50.000,00: 30%;
- c) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività
economica inquadrata nella categoria n. 24 (Bar e Ristoranti) che
provvedono alla dismissione delle slot machine e/o apparecchi similari
per il gioco d’azzardo presenti nei propri locali, debitamente
documentata: riduzione del 20%.
- d) attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle
strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi:
riduzione del 50%;
BONUS SOCIALE ED ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Una menzione a parte meritano gli artt. 25 e 26 del Regolamento
comunale che disciplinano, rispettivamente il c.d. Bonus sociale e altre
agevolazioni che il Consiglio comunale può prevedere per ogni specifico
anno.
La peculiarità di tali agevolazioni è che sono interamente finanziati
con fondi del Bilancio comunale e non vanno a gravare sulla
quantificazione generale delle tariffe.
Ciò significa che al contribuente viene addebitata la Tariffa che gli
spetta in base ai dati in possesso dell’Ente; tuttavia, lo stesso
importo addebitato (o una parte di esso a seconda della casistica) viene
pagato dal Comune stesso così che al contribuente non resta che pagare
la differenza, se esistente, per adempiere alla propria obbligazione
tributaria.
Per riduzioni utilizzare il modulo "Variazione"
ALTRE AGEVOLAZIONI – ART. 26 DEL REGOLAMENTO
A partire dall’anno 2023, nell’art. 26 del Regolamento, è stata
introdotta una agevolazione strutturale (abbattimento del 50% della
tariffa) per quelle utenze non domestiche iscritte all’Albo delle
botteghe storiche di cui all’art. 60 del Regolamento comunale per la
valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro
città.
Ai fini del riconoscimento della riduzione, è necessario, nei 5 anni
precedenti a quello corrente, non avere pendenze con il Servizio
Tributi, intendendosi per pendenza ogni contestazione formale di mancato
pagamento (solleciti di pagamento, messe in mora, avvisi di
accertamento, cartelle di pagamento etc....) recapitata al contribuente
con atto avente data certa ( Pec o Raccomandata A/R)
al momento di emissione dell’Avviso di pagamento.
La presente agevolazione è riconosciuta nei limiti del budget
previsto nell’apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione del
anno corrente. In caso di insufficienza del budget l’agevolazione verrà
ridotta in termini proporzionali tra gli aventi diritto.
Per l’anno 2024 non sono state deliberate, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, ulteriori forme di agevolazione.
Modalità
di invio/consegna della richiesta:
- consegna all'ufficio protocollo dell’Ente;
- consegna all'ufficio TARI gestito dalla Società Master Srl sito in via Porta Fabbrica, 1;
- tramite il portale https://assistenza.mastermassa.it
- tramite PEC: comune.massa@postacert.toscana.it