3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
Il servizio di gestione del tributo e relativo rapporto con gli utenti è supportato dalla società Andreani Tributi srl.
Si indicano di seguito i riferimenti della Agenzia Andreani Tributi srl di Meta
Via Caracciolo 100/102
Tel 08119143641
mail agenzia.meta@andreanitributi.it
I sigg.ri Contribuenti possono contattare la società Andreani tributi srl per fissare un appuntameto e/o per richiedere informazioni.
3.1.C Modulistica e reclami
L’Amministrazione è a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta dei Servizi.
Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.
La segnalazione di problemi o suggerimenti pe ril miglioramento del servizio può essre fatta in forma verbale per telefono o presso un qualsiasi sportello ottenendo riscontro immediato. Per avere riscontro scritto a quanto segnalato il cittadino è invece invitato a formalizzare la segnalazione.
Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, utilizzando il modello qui allegato.
I reclami debbono essere presentati direttamente al protocollo generale del Comune di Meta oppure inviati tramite mail a:
Direzione Servizio Finanze e tributi
Ufficio tributi - Via MUnicipio 7
Meta (NA)
3.1.D Calendario e orari raccolta
Ritiro dei rifiuti ingombranti telefonare alla SARIM al numero verde 800983850, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
RAEE - Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche: Chiamare al numero verde 800983850 per prenotare il ritiro gratuito a domicilio
Pile: Possono essere conferiti tutti i giorni nei contenitori dedicati presso i punti vendita
Oli Vegetali esausti: Il servizio è stato affidato alla Società Proteg S.p.A. con sede in Napoli alla Via Piave, 174.
Ad ogni nucleo familiare viene fornito, a cura del Comune di Meta - Servizio Ecologia - un contenitore in plastica. Per
lo svuotamento di detti contenitori il cittadino può usufruire
dell'Isola Ecologica itinerante che è presente ogni 1° sabato del mese
in Corso Italia - altezza Piazza Vittorio Veneto, dalle 08.30
alle 12.00 e l'ultimo sabato di ogni mese in Via Caracciolo - località
Casale, dalle 08.30 alle 12.00.
I Cittadini residenti in località
Alberi possono procedere allo svuotamento direttamente in via Alberi.
Infatti nell'area limitrofa al Parco Giochi è stato collocato un
apposito contenitore.
Abiti dismessi ed accessori di abbigliamento: per la raccolta degli , sono stati collocati sul territorio, appositi cassonetti, come di seguito specificato:
Via G. MARCONI - di fronte civico 28 - nei pressi della Scuola Media
Via CARACCIOLO - Viale delle Querce - all'inizio del viale
Via CARACCIOLO - località Casale - c.d. vicoletto "Zi Mazzeo"
Via RIVOLO - altezza civico 2 - nei pressi dell'inc. con Via A. Cosenza
Via C. COLOMBO n.100 - nei pressi di Villa Elisa
Via FLAVIO GIOIA - di fronte stazione circumvesuviana
Via DEL LAURO - altezza civico 5 - nei pressi dell'incrocio con Corso Italia
Via ALBERI - di fronte Parco Giochi
VIA TOMMASO ASTARITA - nei pressi della Casa Comunale
Servizio distribuzione sacchetti : Il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata
viene effettuato presso l'Ufficio di Polizia Municipale - posto in Via
del lauro n. 53 - P.T. nelle giornate di martedi e di giovedì - dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e al 1° piano
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Isola Ecologica
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Nucleo non residente superficie abitazione classe mq da 60 a 90
Nucleo familiare residente con 3 occupanti
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Meta per il 2013.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.” (vedi link di seguito)
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva.
Per
variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le
relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata mediante il link che segue.
Si ricorda che per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove
iscrizioni, cambi, cessazioni) NON VALGONO come dichiarazione ai fini
TARI e pertanto VA PRESENTATA ulteriore dichiarazione.
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.
Si evidenzia che per le unità immobiliari ad uso domestico, utilizzate da nuclei familiari non residenti, la tariffa, come da regolamento Tari, viene imputata per classi di superficie di mq 30.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Si riportano di seguito le fattispecie previste da Regolamento Comunale
ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. La tariffa unitaria è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
a) del 30%per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
b) del 20% sul calcolo della tariffa variabile, per le famiglie composte da un nucleo familiare di n.6 componenti ed oltre, cosi come risultante nell'anagrafe della popolazione, a condizione che il valore ISEE dell'intero nucleo familiare non sia superiore ad € 10.000,00;
c) del 20% sul calcolo della tariffa variabile, per le famiglie composte da un nucleo familiare al cui interno sono presenti uno o più soggetti con invalidità del 100%, con valore ISEE dell'intero nucleo familiare non sia superiore ad € 10.000,00;
d) del 5% sul calcolo della tariffa variabile per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
3. Le agevolazioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato, da presentarsi annualmente entro il 28 febbraio, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e/o dal presente regolamento, per ciascuna delle agevolazioni previste dal presente articolo.
ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono previste le esenzioni e riduzioni dal tributo di seguito indicate.
1. Esenzioni:
a) sia della quota fissa sia della quota variabile per le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità-Servizi sociali con l'esclusione di quelli subaffittati. La predetta agevolazione persiste per le annualità successive a quella di presentazione della domanda a condizione che ne persistano le condizioni. L’Ufficio tributi provvederà con cadenza semestrale ad una verifica incrociata con l’Ufficio servizi sociali, al fine di determinare il persistere delle condizioni richieste per l’agevolazione in parola, allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione;
b) sia della quota fissa sia della quota variabile per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 6.000.00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 12.000,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui siano annesse eventuali pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale c/2 e c/6), tenendo conto che l'eventuale presenza di badante che dovesse accudire un componente del nucleo familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento.
Si precisa che per nucleo familiare si intende quello risultante all’ anagrafe della popolazione residente al primo gennaio di ciascun anno. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi, allegando il certificato ISEE in corso di validità.
2. Riduzioni:
a) del 25% sul calcolo della tariffa variabile per nuclei familiari che comprendono uno o più studenti universitari fuori sede, a condizione che presentino copia del contratto di affitto o di comodato oneroso registrato e ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie relative all’anno accademico in corso alla data di presentazione della istanza di riconoscimento della agevolazione;
Le riduzioni/esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono, da presentarsi annualmente entro il 28 febbraio. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Gli avvisi di pagamento relativi alla Tari 2023 saranno consegnati nel mese di maggio 2022.
Si segnala che l'avviso conterrà tutti i modelli di versamento relativi all'intero anno 2023.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nell'ipotesi in cui i Sigg.ri contribuenti ravvisassero errori nella determinaizone del tributo addebitato, potranno contattare lo sportello Andreani Tributi sito in via Caracciolo 100/102 previo appuntamento. SI riportano di seguito i riferimenti
Tel 08119143641
mail agenzia.meta@andreanitributi.it
3.1.R Documenti di riscossione online
Ove, a seguito della spedizione effettuata dall'Ente, degli avvisi di pagamento ordinari, i sigg.Contribuenti non avessero ricevuto la documentazione, potranno contattare l'ufficio Andreani Tributi srl, ai riferimenti che seguono
Andreani Tributi srl
Via Caracciolo 100
tel 08119143641
mail agenzia.meta@andreanitributi.it