Trasparenza Rifiuti Mignanego
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Mignanego

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Comune di Mignanego

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Trasparenza Rifiuti Mignanego
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SI RENDE NOTO CHE L'UFFICIO TRIBUTI RICEVE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta


AL MOMENTO NON E' PREVISTA ALCUNA NUOVA INIZIATIVA


Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
SI RINVIA AL SITO DEL GESTORE RIFIUTI (AMIU S.P.A.)
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
SERVIZIO SVOLTO DA AMIU S.P.A. SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
UTENZA DOMESTICA
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 273,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,65
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 2,65 * 100 * (365/365) = € 265,00
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 265,00 + € 0,00 = € 265,00
Totale: € 265,00 + 3 % = € 272,95
Totale arrotondato: € 273,00
UTENZA UNICO OCCUPANTE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 218,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,65
Tariffa variabile: € 0
Tipo Riduzione: Tariffa Fissa
Percentuale riduzione: 20%
Riduzione calcolata: € 53
Quota fissa: € 2,65 * 100 * (365/365) = € 265,00
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 265,00 + € 0,00 - € 53,00 = € 212,00
Totale: € 212,00 + 3 % = € 218,36
Totale arrotondato: € 218,00
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 865,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 8,4
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 8,4 * 100 * (365/365) = € 840,00
Quota variabile: € 0 * 100 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 840,00 + € 0,00 = € 840,00
Totale: € 840,00 + 3 % = € 865,20
Totale arrotondato: € 865,00
EDICOLE, FARMACIE, NEGOZI NON ALIMENTARI, ...
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 863,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 8,38
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 8,38 * 100 * (365/365) = € 838,00
Quota variabile: € 0 * 100 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 838,00 + € 0,00 = € 838,00
Totale: € 838,00 + 3 % = € 863,14
Totale arrotondato: € 863,00
NEGOZI ALIMENTARI, PLURILICENZE ALIMENTARI, ...
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 863,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 8,38
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 8,38 * 100 * (365/365) = € 838,00
Quota variabile: € 0 * 100 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 838,00 + € 0,00 = € 838,00
Totale: € 838,00 + 3 % = € 863,14
Totale arrotondato: € 863,00

QUESTI SONO ESEMPI DI CALCOLO DELLA TASSA; LE TARIFFE UTILIZZATE POTREBBERO NON ESSERE QUELLE EFFETTIVE APPROVATE DALL’ ENTE.


PER CONOSCERE LE TARIFFE DELIBERATE ANNUALMENTE DAL COMUNE CONSULTARE LA SEZIONE   “L – ATTI APPROVAZIONE TARIFFA

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.393,31 t
Cluster: Comuni montani localizzati lungo l'arco alpino e nelle zone dell'appennino centro-nord - € 16,0391
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 77,61%
Fattori di contesto del comune: € 48,5132688334743
Economie e diseconomie di scala: € 0,84711
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 5
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 36,52 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,20 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 51,27 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

PER EVENTUALI RIDUZIONI CONSULTARE IL VIGENTE REGOLAMENTO TARI





 


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
ACCONTO
28/06/2024
50,00%
SALDO/CONGUAGLIO
30/12/2024
50,00%

Si avvisa che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 23 del 27 maggio 2024, solo con riferimento all’anno in corsoha differito i termini per il pagamento delle due rate TARI.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO, FINO AL 31/08/2024, VERRA' APPLICATA UNA SANZIONE PARI AL 30% (ART. 13 D.LG. N. 471/93) PIU' GLI INTERESSI LEGALI, PER LE VIOLAZIONI COMMESSE A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2024, LA SANZIONE PASSA DAL 30% AL 25%. (ART. 2  D.LG. N. 87/2024).

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

TUTTE LE VARIAZIONI DEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE O ALLE UTENZE, EVENTUALI ERRORI NEGLI IMPORTI ADDEBITATI, ECC.. DEVONO ESSERE PRESENTATI A:

COMUNE DI MIGNANEGO

UFFICIO TRIBUTI

P.ZA G. MATTEOTTI 1

MAIL: tributi@comune.mignanego.ge.it

PEC: comunedimignanego@actaliscertymail.it

FAX: 010 7720425


Per informazioni: Tel.: 010 7720381 int. 7

giorni: lunedì dalle h. 9,00 alle h. 12,00

            venerdì dalle h. 9,00 alle h. 12,00


SI COMUNICA CHE L'UFFICIO TRIBUTI RICEVE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

PER L'INVIO DEI DOCUMENTI DI PAGAMENTI IN FORMATO ELETTRONICO, DEVE ESSERE  INVIATA APPOSITA RICHIESTA ALL'UFFICIO TRIBUTI (P.ZA G. MATTEOTTI 1 - 16018 MIGNANEGO - MAIL: tributi@comune.mignanego.ge.it - PEC: comunedimignanego@actaliscertymail.it).

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Mignanego è collocato all'interno dello Schema regolatore III
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00, secondo il seguente schema:

a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;

c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;

d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 mensili;

e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;

f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;

g) oltre € 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali

a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l’indicazione anche degli affidamenti;

c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;

3) Società di capitali o comunque soggette all’obbligo di deposito del bilancio

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione, approvata dall’assemblea ovvero dall’organo di revisione contabile;

3. E’ possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d’importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia dell’importo sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.

4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n° 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell’intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l’ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Gli interessi al tasso legale vigente, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell’ingiunzione fiscale. Sulle rate successive, scadenti l’ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

6. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l’intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell’ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

7. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

a) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;

c) l’immediata operatività a semplice richiesta del Comune;

d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

8. La rateazione non è in ogni caso consentita:

a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 2;

b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;

c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;

d) se l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l’importo non può più essere rateizzato.

10. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 10.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
e. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212.