3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
AL MOMENTO NON E' PREVISTA ALCUNA NUOVA INIZIATIVA
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA
UTENZA UNICO OCCUPANTE
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
EDICOLE, FARMACIE, NEGOZI NON ALIMENTARI, ...
NEGOZI ALIMENTARI, PLURILICENZE ALIMENTARI, ...
QUESTI SONO ESEMPI DI CALCOLO DELLA TASSA; LE TARIFFE UTILIZZATE POTREBBERO NON ESSERE QUELLE EFFETTIVE APPROVATE DALL’ ENTE.
PER CONOSCERE LE TARIFFE DELIBERATE ANNUALMENTE DAL COMUNE CONSULTARE LA SEZIONE “L – ATTI APPROVAZIONE TARIFFA”
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
PER EVENTUALI RIDUZIONI CONSULTARE IL VIGENTE REGOLAMENTO TARI
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
ACCONTO
SALDO/CONGUAGLIO
Si avvisa che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 23 del 27 maggio 2024, solo con riferimento all’anno in corso, ha differito i termini per il pagamento delle due rate TARI.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO, FINO AL 31/08/2024, VERRA' APPLICATA UNA SANZIONE PARI AL 30% (ART. 13 D.LG. N. 471/93) PIU' GLI INTERESSI LEGALI, PER LE VIOLAZIONI COMMESSE A
PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2024, LA SANZIONE PASSA DAL 30% AL 25%. (ART. 2 D.LG. N. 87/2024).
3.1.Q Segnalazioni errori importi
TUTTE LE VARIAZIONI DEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE O ALLE UTENZE, EVENTUALI ERRORI NEGLI IMPORTI ADDEBITATI, ECC.. DEVONO ESSERE PRESENTATI A:
COMUNE DI MIGNANEGO
UFFICIO TRIBUTI
P.ZA G. MATTEOTTI 1
MAIL: tributi@comune.mignanego.ge.it
PEC: comunedimignanego@actaliscertymail.it
FAX: 010 7720425
Per informazioni: Tel.: 010 7720381 int. 7
giorni: lunedì dalle h. 9,00 alle h. 12,00
venerdì dalle h. 9,00 alle h. 12,00
SI COMUNICA CHE L'UFFICIO TRIBUTI RICEVE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
3.1.R Documenti di riscossione online
PER L'INVIO DEI DOCUMENTI DI PAGAMENTI IN FORMATO ELETTRONICO, DEVE ESSERE INVIATA APPOSITA RICHIESTA ALL'UFFICIO TRIBUTI (P.ZA G. MATTEOTTI 1 - 16018 MIGNANEGO - MAIL: tributi@comune.mignanego.ge.it - PEC: comunedimignanego@actaliscertymail.it).
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 mensili;
e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
g) oltre € 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
1) Persone fisiche e ditte individuali
a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)
a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l’indicazione anche degli affidamenti;
c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
3) Società di capitali o comunque soggette all’obbligo di deposito del bilancio
a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione, approvata dall’assemblea ovvero dall’organo di revisione contabile;
3. E’ possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d’importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia dell’importo sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n° 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell’intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l’ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Gli interessi al tasso legale vigente, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell’ingiunzione fiscale. Sulle rate successive, scadenti l’ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.
6. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l’intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell’ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
7. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
a) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
c) l’immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
8. La rateazione non è in ogni caso consentita:
a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 2;
b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
d) se l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l’importo non può più essere rateizzato.
10. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 10.3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
e. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212.