3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti:
Per segnalare mancate raccolte o disservizi sul territorio pregasi contattare 840-000-540;
Per informazioni o segnalazioni sulla getione delle bollette pregasi contattare:
Comune di Montebello Vicentino -Ufficio Tributi
orario di ricevimento lunedi, mercoledi, venerdi 10.00-13.00; martedi 16.30-18.00; giovedi chiuso
contatti telefonici 0444/649152
mail: tributi@comune.montebello.vi.it
3.1.C Modulistica e reclami
Per segnalare mancate raccolte o disservizi sul territorio pregasi contattare 840-000-540;
Per segnalare l'abbandono di rifiuti sul territorio pregasi contattare l'ufficio tecnico del Comune di Montebello Vicentino 0444/648164, mail tecnico@comune.montebello.vi.it
Per informazioni o segnalazioni sulla getione delle bollette pregasi contattare:
Comune di Montebello Vicentino -Ufficio Tributi
orario di ricevimento lunedi, mercoledi, venerdi 10.00-13.00; martedi 16.30-18.00; giovedi chiuso.
contatti telefonici 0444/649152
mail: tributi@comune.montebello.vi.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
Per il Comune di Montebello Vicentino la percentuale di raccolta differenziate calcolate secondo il metodo della DGRV 288/14, sono: % RD 2021 – 73,80 % RD 2020 – 74,00 % RD 2019 – 71,30 % RD 2018 – 72,60 % RD 2017 – 69,90 % RD 2016.
Per ulteriori informazioni pregasi collegarsi al sito Arpa Veneto indicato nel link sottostante
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
in fase di pubblicazione.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Utenza domestica con 4 componenti
Utenza non domestica-Bar, caffè ,pasticcerie
Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.
La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).
La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la distinzione tra utenze domestiche (locali ad uso abitativo) e le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).
Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al momento di elaborazione del Piano Finanziario e generarione dell’ex ruolo. Variazioni nel nucleo familiare in corso d’anno avvenute successivamente producono effetti solo previo istanza scritta da parte dei contribuenti.
Per i locali di pertinenza di utenze domestiche si applica la sola quota fissa commisurata al numero degli occupanti
Tariffa Utenze Domestiche = ( QF x mq. X gg./365 ) + ( QV x gg./365 )
Per le Utenze Non Domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e aree occupate e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.
Tariffa Utenze Non Domestiche = ( QF + QV ) x mq x gg./365
All’importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.
Tributo provinciale = TARI x 5%
Infine si ricorda che l’invio cartaceo del documento comporta l’addebito delle spese di stampa, imbustamento e spedizione mentre l’invio a mezzo email non comporta l’addebito delle suddette spese.
Dal 2024, a seguito della deliberazione Arera 3 agosto 2023 – 386/2023/R/Rif, sono state istituite due componenti perequative, la prima per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentamente pescati e volontariamente raccolti, la seconda destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
PER L'ANNO 2023 LE RATE AVRANNO LE SEGUENTI SCADENZE COME APPROVATO CO DELIBERA DI C.C. N. 22 del 24/04/2023
- 1^ RATA SCADENZA 16 giugno 2023;
- 2^ RATA SCADENZA 18 dicembre 2023;
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate della TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell''importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2024:2,5% annuo
2023 : 5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. 292 del 15 dicembre 2022)
2022: 0,125%(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in G.U. 297 del 15 dicembre 2021)
2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato in G.U. 310 del 15 dicembre 2020)
2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle scadenze stabilite, il Comune provvede alla notifica di apposito di sollecito da pagarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Qualora tale termine dovesse infruttuosamente trascorrere, verrà notificato adeguato Avviso di accertamento comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Si precisa, ai sensi dell'art. 1 comma 792, lett. a) e b) della Legge n. 160/2019 che, decorso il termine di cui al punto precedente, l'avviso di accertamento acquisterà efficacia di titolo esecutivo , e che senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, è idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Circa le modalità di presentazione di richieste di informazioni, reclami e rettifiche si prenda visione art. 32 del Regolamento tari 2023.
Per contatti :
Comune di Montebello Vicentino -Ufficio Tributi
orario di ricevimento lunedi, mercoledi, venerdi 10:00-13:00 ;martedi 16:30-18:00; giovedi chiuso
contatti telefonici 0444/649152
mail: tributi@comune.montebello.vi.it
3.1.R Documenti di riscossione online
I contribuenti possono ricevere la bolletta Tari direttamente alla propria mail personale previa sottoscrizione di autorizzazione.
Il modelllo di autorizzazione è scaricabile dal sito del Comune di Montebello Vicentino , sezione modulistica e regolamenti.
In allegato il file di richiesta.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Le richieste di attivazione e di variazione del servizio o di cessazione devono essere presentate dal contribuente all'Ufficio tributi del Comune di Montebello Vic. entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo.
Le suddette dichiarazioni redatte su appositi moduli predisposti dall'Ente vanno presentate direttamente all'ufficio tributi, o a mezzo raccomandata A/R , o tramite pec all'indirizzo montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net, i modelli sono reperibili sul sito del comune di Montebello Vicentino www.comune.montebello.vi.it